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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 maggio 2026

Cassazione n. 14731/2026

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e [OSCURATO:PERSONA], con gli Avv.tiAlfredo Ferrari e Gabriele PafundiBALLARDINI ROBERTO, con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento n. 62/2021,depositata il 5 marzo 2021 e notificata il 1° aprile 2021;Numero registro generale 15824/2021Numero sezionale 1238/2026Numero di raccolta generale 14731/2026Data pubblicazione 18/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12maggio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], proprietario di un appartamento facente partedel Condominio denominato “[OSCURATO:PERSONA]” in Riva del Garda,convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eRoberto Ballardini, proprietari di altre unità immobiliari sitenell’edificio, chiedendo che fossero condannati a chiudere i varchipraticati nel muro di confine fra le rispettive proprietà per realizzarviun vano ascensore.A sostegno della domanda evidenziò che il condominio era sortofra due costruzioni – l’una di epoca medievale, l’altra, adiacente,realizzata nel secolo XIX – e che il muro perimetrale in questione,facente parte dell’edificio più antico, non doveva considerarsi partecomune dell’edificio.Il Tribunale di Rovereto respinse la domanda, ritenendo legittimal’apertura dei varchi ai sensi dell’art. 1102 c.c., in quanto destinata aun miglior godimento del muro comune.2.

Il successivo appello del Cozzio seguì identica sorte.La Corte d’appello di Trento, con la sentenza indicata in epigrafe,condivise gli esiti della consulenza tecnica esperita nel giudizio di primogrado, confermando la valutazione del tribunale circa la naturacondominiale del muro in questione; quest’ultimo, infatti, pur essendostato realizzato come muro maestro del primo edificio, dopo lacostituzione del condominio fungeva da parete divisoria fra le dueporzioni condominiali.Ciò posto, ritenne che l’apertura dei varchi fosse legittima,costituendo una forma di utilizzo del bene comune, per la quale,peraltro, non era necessaria la preventiva autorizzazione da parteNumero registro generale 15824/2021Numero sezionale 1238/2026Numero di raccolta generale 14731/2026Data pubblicazione 18/05/2026dell’assemblea condominiale, in ogni caso rilasciata; escluse, infine,che potesse assumere rilievo contrario l’art. 3 del regolamentocondominiale, invocato dal Cozzio, in quanto relativo al diverso casodi innovazioni sul bene, e vertendosi comunque in ipotesi di«regolamento assembleare», al quale potevano essere apportatemodifiche a semplice maggioranza di quote, come accaduto nellaspecie.3.

La sentenza d’appello è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] conricorso per cassazione affidato a tre motivi.Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da unaparte, e [OSCURATO:PERSONA], dall’altra, hanno resistito con controricorsoe depositato memorie in prossimità dell’udienza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo denunzia «vizio di motivazione ex art. 111Costituzione».Il ricorrente assume che la sentenza impugnata sarebbe sorrettada ragioni «in parte assenti e, in parte, contraddittorie e illogiche».In tal senso, ricostruisce anzitutto i fatti come accertati daltribunale, evidenziando che il condominio fra i due edifici adiacenti erastato costituito nel 1990 e, fino ad allora, l’edificio più recente non nefaceva parte; tale situazione era rimasta immutata fino 2015, anno incui erano stati realizzati i varchi sul muro, cosicché anche inquell’epoca detto edificio non poteva considerarsi parte delcondominio.Sostiene, quindi, che la Corte territoriale avrebbe «sconvoltototalmente la struttura del ragionamento deduttivo», muovendo dallapremessa della preesistenza del condominio fra i due edifici.2.

Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt.864, 964 e 1117 c.c.Numero registro generale 15824/2021Numero sezionale 1238/2026Numero di raccolta generale 14731/2026Data pubblicazione 18/05/2026La censura inerisce nuovamente alla ricostruzione della naturacondominiale operata dalla sentenza impugnata, che sarebbe errataladdove attribuisce natura di parete comune a un «manufattocostituito dai due muri» dei rispettivi edifici posti in adiacenza ecomponenti il condominio.Poiché, infatti, i due muri insistevano sulle rispettive proprietàindividuali, ciascuno di essi non poteva che considerarsi appartenenteal titolare di tali proprietà, in conformità a quanto previsto dall’art. 934c.c.3.

Il terzo motivo, infine, denunzia violazione dell’art. 1138 c.c.Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui harespinto il motivo d’appello con il quale egli aveva lamentato laviolazione dell’art. 3 del regolamento condominiale, concernente leinnovazioni realizzate nel condominio.Al riguardo, la Corte territoriale avrebbe anzitutto errato nelritenere che le opere in questione non costituissero «innovazioni» aifini di interesse, tanto più che la clausola del regolamento era rubricata«modificazioni delle cose comuni».Inoltre, il ragionamento secondo cui la previsione del regolamentopoteva essere modificata a maggioranza semplice, per quantocondivisibile, non era pertinente alla fattispecie; l’assembleacondominiale aveva infatti deliberato l’autorizzazione alla realizzazionedelle opere, non la modifica del regolamento, che, quindi, comportavaun divieto di realizzare innovazioni in mancanza di deliberazioneassembleare unanime.4.

Dev’essere preliminarmente scrutinata l’eccezione diimprocedibilità del ricorso per violazione dell’art. 369, commasecondo, num. 2) c.p.c., sollevata dai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] eOdorizzi con la memoria depositata in prossimità dell’udienza.Numero registro generale 15824/2021Numero sezionale 1238/2026Numero di raccolta generale 14731/2026Data pubblicazione 18/05/2026Detta eccezione si fonda sul rilievo del mancato deposito, da partedel ricorrente, di copia della sentenza impugnata completa di relata dinotifica nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso.L’eccezione è fondata.Il ricorrente, dopo aver espressamente dato atto che la sentenzad’appello gli è stata notificata il 1° aprile 2021, attestando talecircostanza nell’epigrafe del ricorso per cassazione, ha prodotto unacopia di tale pronunzia priva della relata di notifica.Questa Corte ha chiarito (si veda, in proposito, Cass. sez.

U,6/7/2022, n. 21349) che la dichiarazione di avvenuta notificazione inseno al ricorso costituisce un fatto processuale che manifestal’autoresponsabilità della parte, impegnandola a subire le conseguenzedi quanto dichiarato e, in particolare, facendo sorgere in capo ad essal’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., copiadella sentenza munita della relata di notifica.Il tenore letterale dell'art. 369, comma secondo, num. 2), c.p.c.,che prescrive a pena di improcedibilità il deposito unitamente al ricorsodella «copia autentica della sentenza o della decisione impugnata conla relazione di notificazione, se questa è avvenuta», non consente didistinguere tra deposito della sentenza impugnata e deposito dellarelata di notifica, ed è inequivoco quanto agli effetti della relativainosservanza da parte del ricorrente.La stessa giurisprudenza ha precisato che tale prescrizione, anchenell’ottica dei principi costituzionali, è finalizzata a consentire al giudicedell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso,l’accertamento della sua tempestività in relazione al termine di cuiall'art. 325, comma secondo, c.p.c. (cfr. ex multis Cass. 22/1/2026,n. 1389; Cass. 30/4/2019, n. 11836).Numero registro generale 15824/2021Numero sezionale 1238/2026Numero di raccolta generale 14731/2026Data pubblicazione 18/05/2026Tale è la ragione per cui l’inosservanza del ricorrente a dettaprescrizione non determina l’improcedibilità del ricorso se la copia dellasentenza è stata prodotta da uno dei restanti contraddittori – ciò checonsente comunque al giudice di verificare la tempestivitàdell’impugnazione senza dar luogo a un ingiustificato diniego diaccesso al giudizio, in contrasto con il principio di effettività della tutelagiurisdizionale (Cass. 14/2/2019, n. 4370) – ovvero se dal ricorsorisulti che la notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente,entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poichéil collegamento tra le due date assicura in ogni caso lo scopo cui tendela prescrizione normativa (ex plurimis, Cass. 30/4/2019, n. 11386).Nessuna delle due ipotesi sussiste, tuttavia, nel caso di specie.La sentenza impugnata, infatti, non è stata prodotta in copia daalcuno dei controricorrenti e il ricorso è stato notificato il 28 maggio2021, ovvero dopo il sessantesimo giorno successivo allapubblicazione della sentenza, avvenuta il 5 marzo 2021.È opportuno ricordare, infine, che l’eccepito difetto di procedibilitàpuò essere rilevato anche d’ufficio e non è dunque sanabile dal fattoche le parti intimate hanno resistito con controricorso e svolto difesenel merito, trovando l’improcedibilità la sua ragione nel presidiare, conefficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo di una parte cheostacola la stessa sequenza di avvio di un determinato processo (cosìespressamente, fra le altre, Cass. 20/6/2024, n. 17014).5.

Il ricorso va dunque dichiarato improcedibile, in ciò restandoassorbito l’esame dei motivi.Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano indispositivo.In forza di quanto disposto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presuppostiNumero registro generale 15824/2021Numero sezionale 1238/2026Numero di raccolta generale 14731/2026Data pubblicazione 18/05/2026processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso improcedibile.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, cheliquida, per ciascuno dei controricorrenti, in € 5.000,00 per compensoed € 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfetario al 15% e agli oneriaccessori.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Suprema Cortedi cassazione, il 12 maggio 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e [OSCURATO:PERSONA], con gli Avv.tiAlfredo Ferrari e Gabriele PafundiBALLARDINI ROBERTO, con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento n. 62/2021,depositata il 5 marzo 2021 e notificata il 1° aprile 2021;Numero registro generale 15824/2021Numero sezionale 1238/2026Numero di raccolta generale 14731/2026Data pubblicazione 18/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12maggio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], proprietario di un appartamento facente partedel Condominio denominato “[OSCURATO:PERSONA]” in Riva del Garda,convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eRoberto Ballardini, proprietari di altre unità immobiliari sitenell’edificio, chiedendo che fossero condannati a chiudere i varchipraticati nel muro di confine fra le rispettive proprietà per realizzarviun vano ascensore.A sostegno della domanda evidenziò che il condominio era sortofra due costruzioni – l’una di epoca medievale, l’altra, adiacente,realizzata nel secolo XIX – e che il muro perimetrale in questione,facente parte dell’edificio più antico, non doveva considerarsi partecomune dell’edificio.Il Tribunale di Rovereto respinse la domanda, ritenendo legittimal’apertura dei varchi ai sensi dell’art. 1102 c.c., in quanto destinata aun miglior godimento del muro comune.2. Il successivo appello del Cozzio seguì identica sorte.La Corte d’appello di Trento, con la sentenza indicata in epigrafe,condivise gli esiti della consulenza tecnica esperita nel giudizio di primogrado, confermando la valutazione del tribunale circa la naturacondominiale del muro in questione; quest’ultimo, infatti, pur essendostato realizzato come muro maestro del primo edificio, dopo lacostituzione del condominio fungeva da parete divisoria fra le dueporzioni condominiali.Ciò posto, ritenne che l’apertura dei varchi fosse legittima,costituendo una forma di utilizzo del bene comune, per la quale,peraltro, non era necessaria la preventiva autorizzazione da parteNumero registro generale 15824/2021Numero sezionale 1238/2026Numero di raccolta generale 14731/2026Data pubblicazione 18/05/2026dell’assemblea condominiale, in ogni caso rilasciata; escluse, infine,che potesse assumere rilievo contrario l’art. 3 del regolamentocondominiale, invocato dal Cozzio, in quanto relativo al diverso casodi innovazioni sul bene, e vertendosi comunque in ipotesi di«regolamento assembleare», al quale potevano essere apportatemodifiche a semplice maggioranza di quote, come accaduto nellaspecie.3. La sentenza d’appello è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] conricorso per cassazione affidato a tre motivi.Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da unaparte, e [OSCURATO:PERSONA], dall’altra, hanno resistito con controricorsoe depositato memorie in prossimità dell’udienza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denunzia «vizio di motivazione ex art. 111Costituzione».Il ricorrente assume che la sentenza impugnata sarebbe sorrettada ragioni «in parte assenti e, in parte, contraddittorie e illogiche».In tal senso, ricostruisce anzitutto i fatti come accertati daltribunale, evidenziando che il condominio fra i due edifici adiacenti erastato costituito nel 1990 e, fino ad allora, l’edificio più recente non nefaceva parte; tale situazione era rimasta immutata fino 2015, anno incui erano stati realizzati i varchi sul muro, cosicché anche inquell’epoca detto edificio non poteva considerarsi parte delcondominio.Sostiene, quindi, che la Corte territoriale avrebbe «sconvoltototalmente la struttura del ragionamento deduttivo», muovendo dallapremessa della preesistenza del condominio fra i due edifici.2. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt.864, 964 e 1117 c.c.Numero registro generale 15824/2021Numero sezionale 1238/2026Numero di raccolta generale 14731/2026Data pubblicazione 18/05/2026La censura inerisce nuovamente alla ricostruzione della naturacondominiale operata dalla sentenza impugnata, che sarebbe errataladdove attribuisce natura di parete comune a un «manufattocostituito dai due muri» dei rispettivi edifici posti in adiacenza ecomponenti il condominio.Poiché, infatti, i due muri insistevano sulle rispettive proprietàindividuali, ciascuno di essi non poteva che considerarsi appartenenteal titolare di tali proprietà, in conformità a quanto previsto dall’art. 934c.c.3. Il terzo motivo, infine, denunzia violazione dell’art. 1138 c.c.Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui harespinto il motivo d’appello con il quale egli aveva lamentato laviolazione dell’art. 3 del regolamento condominiale, concernente leinnovazioni realizzate nel condominio.Al riguardo, la Corte territoriale avrebbe anzitutto errato nelritenere che le opere in questione non costituissero «innovazioni» aifini di interesse, tanto più che la clausola del regolamento era rubricata«modificazioni delle cose comuni».Inoltre, il ragionamento secondo cui la previsione del regolamentopoteva essere modificata a maggioranza semplice, per quantocondivisibile, non era pertinente alla fattispecie; l’assembleacondominiale aveva infatti deliberato l’autorizzazione alla realizzazionedelle opere, non la modifica del regolamento, che, quindi, comportavaun divieto di realizzare innovazioni in mancanza di deliberazioneassembleare unanime.4. Dev’essere preliminarmente scrutinata l’eccezione diimprocedibilità del ricorso per violazione dell’art. 369, commasecondo, num. 2) c.p.c., sollevata dai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] eOdorizzi con la memoria depositata in prossimità dell’udienza.Numero registro generale 15824/2021Numero sezionale 1238/2026Numero di raccolta generale 14731/2026Data pubblicazione 18/05/2026Detta eccezione si fonda sul rilievo del mancato deposito, da partedel ricorrente, di copia della sentenza impugnata completa di relata dinotifica nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso.L’eccezione è fondata.Il ricorrente, dopo aver espressamente dato atto che la sentenzad’appello gli è stata notificata il 1° aprile 2021, attestando talecircostanza nell’epigrafe del ricorso per cassazione, ha prodotto unacopia di tale pronunzia priva della relata di notifica.Questa Corte ha chiarito (si veda, in proposito, Cass. sez. U,6/7/2022, n. 21349) che la dichiarazione di avvenuta notificazione inseno al ricorso costituisce un fatto processuale che manifestal’autoresponsabilità della parte, impegnandola a subire le conseguenzedi quanto dichiarato e, in particolare, facendo sorgere in capo ad essal’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., copiadella sentenza munita della relata di notifica.Il tenore letterale dell'art. 369, comma secondo, num. 2), c.p.c.,che prescrive a pena di improcedibilità il deposito unitamente al ricorsodella «copia autentica della sentenza o della decisione impugnata conla relazione di notificazione, se questa è avvenuta», non consente didistinguere tra deposito della sentenza impugnata e deposito dellarelata di notifica, ed è inequivoco quanto agli effetti della relativainosservanza da parte del ricorrente.La stessa giurisprudenza ha precisato che tale prescrizione, anchenell’ottica dei principi costituzionali, è finalizzata a consentire al giudicedell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso,l’accertamento della sua tempestività in relazione al termine di cuiall'art. 325, comma secondo, c.p.c. (cfr. ex multis Cass. 22/1/2026,n. 1389; Cass. 30/4/2019, n. 11836).Numero registro generale 15824/2021Numero sezionale 1238/2026Numero di raccolta generale 14731/2026Data pubblicazione 18/05/2026Tale è la ragione per cui l’inosservanza del ricorrente a dettaprescrizione non determina l’improcedibilità del ricorso se la copia dellasentenza è stata prodotta da uno dei restanti contraddittori – ciò checonsente comunque al giudice di verificare la tempestivitàdell’impugnazione senza dar luogo a un ingiustificato diniego diaccesso al giudizio, in contrasto con il principio di effettività della tutelagiurisdizionale (Cass. 14/2/2019, n. 4370) – ovvero se dal ricorsorisulti che la notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente,entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poichéil collegamento tra le due date assicura in ogni caso lo scopo cui tendela prescrizione normativa (ex plurimis, Cass. 30/4/2019, n. 11386).Nessuna delle due ipotesi sussiste, tuttavia, nel caso di specie.La sentenza impugnata, infatti, non è stata prodotta in copia daalcuno dei controricorrenti e il ricorso è stato notificato il 28 maggio2021, ovvero dopo il sessantesimo giorno successivo allapubblicazione della sentenza, avvenuta il 5 marzo 2021.È opportuno ricordare, infine, che l’eccepito difetto di procedibilitàpuò essere rilevato anche d’ufficio e non è dunque sanabile dal fattoche le parti intimate hanno resistito con controricorso e svolto difesenel merito, trovando l’improcedibilità la sua ragione nel presidiare, conefficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo di una parte cheostacola la stessa sequenza di avvio di un determinato processo (cosìespressamente, fra le altre, Cass. 20/6/2024, n. 17014).5. Il ricorso va dunque dichiarato improcedibile, in ciò restandoassorbito l’esame dei motivi.Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano indispositivo.In forza di quanto disposto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presuppostiNumero registro generale 15824/2021Numero sezionale 1238/2026Numero di raccolta generale 14731/2026Data pubblicazione 18/05/2026processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso improcedibile.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, cheliquida, per ciascuno dei controricorrenti, in € 5.000,00 per compensoed € 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfetario al 15% e agli oneriaccessori.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Suprema Cortedi cassazione, il 12 maggio 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa
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