CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 marzo 2024
Cassazione n. 29602/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. L'impugnata sentenza è stata emessa dalla Corte di appello di Trieste, che ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Udine aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con il ricorso originario, il ricorrente ha dedotto i vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, ha depositato nota scritta con la quale ha rappresentato che la persona offesa, l'11 marzo 2024, aveva rimesso la querela e che la remissione era stata accettata. 5. La sentenza deve essere annullata senza rinvio, essendo il reato estinto per remissione della querela. Va, invero, rilevato che: il ricorso risulta tempestivamente proposto; alla nota difensiva, sono allegate la remissione della querela e l'accettazione dell'imputato; il reato risulta procedibile solo a querela di parte; «la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto» (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681; Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci, Rv. 282301); «in presenza di una causa di estinzione del reato (nella specie per remissione di querela), l'ambito del controllo di legittimità sulla giustificazione della decisione è circoscritto all'evidenza delle condizioni di cui all'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., secondo un criterio che attiene alla constatazione piuttosto che all'apprezzamento giacché l'annullamento con rinvio è incompatibile con la declaratoria di estinzione del reato stabilito dagli art. 129, comma primo, e 620, comma primo, lett. a) cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 4233 del 11/11/2008, Mazzamuto, Rv. 242959). Ne segue che, in difetto dell'evidenza di cause di non punibilità riconducibili all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per sopravvenuta estinzione del reato. In difetto di diversa pattuizione, le spese, come per legge, vanno poste a carico del querelato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela. Spese a carico del querelato. C