CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41279/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile in quanto generico e reiterativo delle motivazioni dell'appello senza confronto con le motivazioni della sentenza impugnata. Il motivo sulla illegittimità delle modalità di assunzione del teste (marito dipendente dell'imputata) in violazione dell'art. 63 cod. proc. pen. non risulta proposto in appello, avendo l'imputata chiesto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con il riascolto del teste. La sentenza ha evidenziato la non decisività o necessità dell'incombente istruttorio. 2. Relativamente alla particolare tenuità del fatto la sentenza impugnata evidenzia, con valutazione di merito, insindacabile in sede di legittimità, come la permanenza del reato di occupazione abusiva di un bene demaniale esclude la particolare tenuità. Il ricorso, articolato in fatto e in modo alquanto generico non si confronta con le motivazioni della sentenza impugnata. 3. Il reato non risultava prescritto alla pronuncia della sentenza di appello in quanto oltre ai 5 anni (ex art. 157 e 161 cod. pen.) deve considerarsi la sospensione covid (vedi Corte costituzionale n. 278 del 2020) per giorni 56 (dal 18 marzo 2020 al 12 maggio 2020). Infine, "L'inammissibilità del ricorso per Cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso)" (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 217266). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos