Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 settembre 2026

Cassazione n. 25554/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

numero diiscrizione al registro delle Imprese di [OSCURATO:SOCIETA] 01753240850, con se-de in [OSCURATO:SOCIETA] al [OSCURATO:PERSONA], 61, in persona del legalerappresentante p.t., Dott.

Ing. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e di-fesa, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] d'Albora (C.F.[OSCURATO:PERSONA] 48R19 F839C) del Foro di Napoli ed elettivamente domiciliatapresso il suo studio in Napoli al viale Gramsci n. 16 ([OSCURATO:PERSONA])(pec: [OSCURATO:EMAIL]).RicorrentecontroConsorzio [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] (AATOCL6), in liquidazione, con sede in [OSCURATO:SOCIETA], via [OSCURATO:PERSONA] n.2, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del [OSCURATO:PERSONA], liquidato-re e legale rappresentante pro tempore Ing. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato edifeso, e giusta deliberazione n. 10 del 16.4.2021, come da procura spe-ciale che viene allegata in calce al controricorso, ai sensi dell'art. 83,Numero registro generale 9233/2021Numero sezionale 3256/2026Numero di raccolta generale 25554/2026Data pubblicazione 18/09/2026comma 3, c.p.c. e art. 18, comma 5 del DM 21.2.2011 n. 44, dall' Avv.[OSCURATO:PERSONA] (c.f.

COD.

PROC.

CIV.

LCU 62D20 D6121 - PEC [OSCURATO:EMAIL]) del foro di Firenze, ed elettivamente domicilia-to in Roma, Mazzini n. 27, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:PERSONA] 73R59 D612P - PEC [OSCURATO:EMAIL]).Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d'appello di [OSCURATO:SOCIETA] n° 567 deposita-ta il 2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'11 settembre2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- Con la sentenza indicata in intestazione la Corte d'appello di Calta-nissetta, adita in sede di impugnazione del lodo reso tra Acque di Caltanis-setta (Caltaqua), gestore del servizio idrico, ed il Consorzio costituito tra iComuni dell'Ambito territoriale, ha annullato la decisione del collegio arbi-trale, rilevando la carenza di giurisdizione del Giudice ordinario in favore diquella del Giudice amministrativo.2.- Ha osservato in particolare la Corte che la controversia insorta tral'ente d'ambito ed il gestore del servizio idrico integrato, in ordine alla de-benza o meno del canone per l'uso delle infrastrutture idriche e/o per lespese di funzionamento dell'Autorità concedente e dei mutui contratti daiComuni consorziati, implica la verifica della correttezza dell'esercizio delpotere discrezionale di cui l'Amministrazione concedente godeva nella de-terminazione del canone di concessione, coinvolgendo l'individuazione deidiritti e degli obblighi dell'Amministrazione e del concessionario e venendocosì in discussione il rapporto concessorio nel suo aspetto contenutistico efunzionale.Numero registro generale 9233/2021Numero sezionale 3256/2026Numero di raccolta generale 25554/2026Data pubblicazione 18/09/2026Né a diversa conclusione poteva pervenirsi valorizzando la fonte nego-ziale del canone controverso, costituito dall'art. 20 della Convenzione sti-pulata tra l'Autorità d'ambito ed il concessionario, dato che le parti contro-vertevano sul contenuto di tale clausola facendo riferimento anche a pre-gressi atti unilaterali assunti dall'Autorità amministrativa concedente, qualiil Piano d'Ambito e la proposta di revisione del piano economico finanziariodell'ATO di [OSCURATO:SOCIETA], approvata con deliberazione n° 17 dell'11 luglio2007.Sicché, non poteva ritenersi dirimente il fatto che non fossero stati im-pugnati principaliter atti regolamentari o provvedimenti tariffari dell'Auto-rità concedente, atteso che ciò che rilevava era la contestazione dell'eser-cizio del potere discrezionale dell'Amministrazione nella determinazionedelle componenti del canone, a fronte del rifiuto della stessa Amministra-zione di riconoscere il principio di gratuità reiteratamente vantato dal me-desimo concessionario.Ne derivava, dunque, la giurisdizione del Giudice amministrativo e laconseguente impossibilità di compromissione in arbitri della lite.3.- Ricorre per cassazione in base a due motivi illustrati da memoriaAcque di [OSCURATO:SOCIETA]Resiste il Consorzio d'ambito con controricorso illustrato da memoria,concludendo per l'inammissibilità e, comunque, per l'infondatezza dell'im-pugnazione.Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale aisensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE4.- Col primo motivo – rubricato “Violazione e falsa applicazione exart. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. dell'art. 133, comma 1, lett. c)Dlgs.104/2010.

Il riparto di giurisdizione nelle concessioni di pubblici ser-vizi.

La giurisdizione del G.O. sulle controversie relative alla fase esecutivaNumero registro generale 9233/2021Numero sezionale 3256/2026Numero di raccolta generale 25554/2026Data pubblicazione 18/09/2026della concessione concernenti i diritti e gli obblighi scaturenti dal contrat-to” – Caltaqua si duole dell'erronea negazione della giurisdizione del Giu-dice ordinario da parte della Corte d'appello.Nella fattispecie non verrebbe in rilievo un potere autoritativo della PA,ma si tratterebbe di accertare l'obbligo del gestore del servizio di pagare ilcanone concessorio nella misura prevista dall'art. 20 della Convenzione del27 luglio 2006, comprendente, a dire di Caltaqua, una parte relativa allacopertura dei mutui contratti dai Comuni e delle spese di funzionamentodell'ATO ed una quota corrispondente al corrispettivo per l'uso delle infra-strutture, contrariamente a quanto previsto dall'art. 153 del d.lgs. n°152/2006.Si tratterebbe, dunque, di accertare la permanenza di un obbligo diuno dei contraenti nella fase esecutiva del rapporto negoziale, in totaleassenza di atti o provvedimenti autoritativi.Col secondo mezzo, veicolato tramite l'art. 360 n° 3 cod. proc. civ.,la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 6, se-condo comma, della legge n° 205/2000, trasfuso nell'art. 12 cod. proc.amm.Quand'anche si riconoscesse la giurisdizione del Giudice amministrati-vo, la lite poteva, comunque, essere devoluta agli arbitri, in ragionedell'art. 6 della legge n° 205/2000, poi trasfuso nell'art. 12 del cod. proc.amm.5.- I due motivi – esaminabili congiuntamente in ragione della lorostretta connessione – sono fondati.Va premesso che sul riparto di giurisdizione in materia di pubblici ser-vizi si sono già più volte pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte (exmultis: Cass., Sez.

Un., 31 maggio 2016 n° 11366) e che, pertanto, essopuò essere esaminato anche da questa Sezione semplice, ai sensi dell'art.374 cod. proc. civ.Numero registro generale 9233/2021Numero sezionale 3256/2026Numero di raccolta generale 25554/2026Data pubblicazione 18/09/2026Il petitum sostanziale formulato da Caltaqua davanti agli arbitri consi-steva nello stabilire se l'art. 20 della Convenzione, stipulata nel luglio2006 tra gestore ed ente di governo dell'ATO, fosse conforme al testodell'art. 153 del d.lgs. 3 aprile 2006 n° 152 (poi modificato dal d.l. 12 set-tembre 2014 n° 133), il quale prevedeva (e prevede) che “[l]e infrastrut-ture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affi-date in concessione d'uso gratuita (…)”.Al contrario, secondo la tesi attorea, il canone concessorio, oltre allaquota funzionale alla copertura dei mutui assunti dagli Enti locali ed allespese di funzionamento dell'ATO, comprenderebbe anche una quota rag-guagliata all'uso delle infrastrutture.Ora, premesso che non risulta emesso alcun provvedimento da partedell'ente di governo dell'ATO e che il thema decidendum era solo quellodella conformità a legge della previsione negoziale dell'art. 20, non meritaconsenso la conclusione della Corte territoriale (sentenza pagina 8) secon-do la quale tale domanda implicherebbe “la verifica della correttezzadell'esercizio del potere discrezionale di cui l'Amministrazione concedentegodeva nella determinazione del canone di concessione, coinvolgendo l'in-dividuazione dei diritti e degli obblighi dell'Amministrazione e del conces-sionario e venendo così in discussione il rapporto concessorio nel suoaspetto contenutistico e funzionale”.È, infatti, palese che qui non viene in rilievo la correttezza dell'eserci-zio del potere discrezionale della PA, dato che nessun provvedimento, tan-tomeno di carattere autoritativo, è stato emesso.Ne deriva che non si è in presenza di una controversia relativa “aprovvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di unpubblico servizio in un procedimento amministrativo”, né alla “vigilanza econtrollo nei confronti del gestore” (evenienze che, secondo l'art. 133,primo comma, lettera c], del cod. proc. amm., nel testo attuale ed in quel-Numero registro generale 9233/2021Numero sezionale 3256/2026Numero di raccolta generale 25554/2026Data pubblicazione 18/09/2026lo applicabile ratione temporis, farebbero ricadere la lite nella giurisdizioneamministrativa).Si è, invece, in presenza di una controversia nella quale la non deben-za di parte del canone è fondata, secondo il petitum sostanziale, sulla ba-se della contrarietà dell'art. 20 della Convenzione a norma imperativa (art.153 d.lgs. n° 152/2006), con la conseguenza che la lite ha ad oggetto l'ef-ficacia e validità di diritto privato della clausola e non ha natura di contro-versia di diritto pubblico sulla legittimità dell'esercizio del potere ammini-strativo (in fattispecie analoga si veda Cass., Sez.

Un., 23 gennaio 2024,n° 2321).Va poi aggiunto che la disposizione in commento (art. 133, primocomma, lettera c), del cod. proc. amm., inoltre, deve essere letta in com-binato disposto con l'art. 7, primo comma, dello stesso codice, il qualeprevede che “[s]ono devolute alla giurisdizione amministrativa le contro-versie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle partico-lari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l'esercizioo il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimen-ti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'e-sercizio di tale potere (…)”.Ne deriva, dunque, che la mancanza nella presente fattispecie di unprovvedimento amministrativo e, prima ancora, dell'esercizio di un potereamministrativo o, comunque, di una condotta riconducibile all'esercizio ditale potere, determina l'attrazione della lite alla giurisdizione del Giudiceordinario.Si tratta, dunque, di stabilire la legittimità e, dunque, l'efficacia di unpatto negoziale avente ad oggetto un canone (e non una tariffa, comepretende il Consorzio [controricorso pagina 13], che è invece quella appli-cata a valle agli utenti finali del servizio), dal quale scaturiscono dirittisoggettivi dei contraenti (aventi posizione paritetica), azionati nella faseesecutiva del rapporto contrattuale.Numero registro generale 9233/2021Numero sezionale 3256/2026Numero di raccolta generale 25554/2026Data pubblicazione 18/09/2026In conclusione, nonostante l'esistenza inter partes di un rapporto con-cessorio, la lite ha ad oggetto “indennità, canoni ed altri corrispettivi”, aisensi dell'art. 133, primo comma, lettera c), del cod. proc. amm. e la pre-tesa non implica il sindacato di alcun provvedimento amministrativo daparte del Giudice ordinario.Va, infine, aggiunto, quanto al secondo mezzo, che la giurisdizioneamministrativa non preclude ex se la deferibilità agli arbitri della contro-versia, purché – come prescrive l'art. 806 cod. proc. civ. – la lite deman-data al giudizio arbitrale verta su diritti soggettivi disponibili.6.- In conclusione, la sentenza va cassata e va dichiarata la giurisdi-zione del Giudice ordinario.Segue il rinvio della causa alla Corte d'appello di [OSCURATO:SOCIETA], in di-versa composizione, la quale provvederà a regolare le spese del presentegiudizio di legittimità.

P.Q.Mla Corte accoglie i due motivi di ricorso.

Dichiara la giurisdizione del Giudi-ce ordinario e cassa la sentenza impugnata.

Rinvia alla Corte d'appello diCaltanissetta, in diversa composizione, la quale provvederà a regolare lespese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma l'11 settembre 2026, nell'adunanza cameraledella prima sezione.Il presidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
numero diiscrizione al registro delle Imprese di [OSCURATO:SOCIETA] 01753240850, con se-de in [OSCURATO:SOCIETA] al [OSCURATO:PERSONA], 61, in persona del legalerappresentante p.t., Dott. Ing. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e di-fesa, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] d'Albora (C.F.[OSCURATO:PERSONA] 48R19 F839C) del Foro di Napoli ed elettivamente domiciliatapresso il suo studio in Napoli al viale Gramsci n. 16 ([OSCURATO:PERSONA])(pec: [OSCURATO:EMAIL]).RicorrentecontroConsorzio [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] (AATOCL6), in liquidazione, con sede in [OSCURATO:SOCIETA], via [OSCURATO:PERSONA] n.2, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del [OSCURATO:PERSONA], liquidato-re e legale rappresentante pro tempore Ing. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato edifeso, e giusta deliberazione n. 10 del 16.4.2021, come da procura spe-ciale che viene allegata in calce al controricorso, ai sensi dell'art. 83,Numero registro generale 9233/2021Numero sezionale 3256/2026Numero di raccolta generale 25554/2026Data pubblicazione 18/09/2026comma 3, c.p.c. e art. 18, comma 5 del DM 21.2.2011 n. 44, dall' Avv.[OSCURATO:PERSONA] (c.f. COD. PROC. CIV. LCU 62D20 D6121 - PEC [OSCURATO:EMAIL]) del foro di Firenze, ed elettivamente domicilia-to in Roma, Mazzini n. 27, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:PERSONA] 73R59 D612P - PEC [OSCURATO:EMAIL]).Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d'appello di [OSCURATO:SOCIETA] n° 567 deposita-ta il 2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'11 settembre2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- Con la sentenza indicata in intestazione la Corte d'appello di Calta-nissetta, adita in sede di impugnazione del lodo reso tra Acque di Caltanis-setta (Caltaqua), gestore del servizio idrico, ed il Consorzio costituito tra iComuni dell'Ambito territoriale, ha annullato la decisione del collegio arbi-trale, rilevando la carenza di giurisdizione del Giudice ordinario in favore diquella del Giudice amministrativo.2.- Ha osservato in particolare la Corte che la controversia insorta tral'ente d'ambito ed il gestore del servizio idrico integrato, in ordine alla de-benza o meno del canone per l'uso delle infrastrutture idriche e/o per lespese di funzionamento dell'Autorità concedente e dei mutui contratti daiComuni consorziati, implica la verifica della correttezza dell'esercizio delpotere discrezionale di cui l'Amministrazione concedente godeva nella de-terminazione del canone di concessione, coinvolgendo l'individuazione deidiritti e degli obblighi dell'Amministrazione e del concessionario e venendocosì in discussione il rapporto concessorio nel suo aspetto contenutistico efunzionale.Numero registro generale 9233/2021Numero sezionale 3256/2026Numero di raccolta generale 25554/2026Data pubblicazione 18/09/2026Né a diversa conclusione poteva pervenirsi valorizzando la fonte nego-ziale del canone controverso, costituito dall'art. 20 della Convenzione sti-pulata tra l'Autorità d'ambito ed il concessionario, dato che le parti contro-vertevano sul contenuto di tale clausola facendo riferimento anche a pre-gressi atti unilaterali assunti dall'Autorità amministrativa concedente, qualiil Piano d'Ambito e la proposta di revisione del piano economico finanziariodell'ATO di [OSCURATO:SOCIETA], approvata con deliberazione n° 17 dell'11 luglio2007.Sicché, non poteva ritenersi dirimente il fatto che non fossero stati im-pugnati principaliter atti regolamentari o provvedimenti tariffari dell'Auto-rità concedente, atteso che ciò che rilevava era la contestazione dell'eser-cizio del potere discrezionale dell'Amministrazione nella determinazionedelle componenti del canone, a fronte del rifiuto della stessa Amministra-zione di riconoscere il principio di gratuità reiteratamente vantato dal me-desimo concessionario.Ne derivava, dunque, la giurisdizione del Giudice amministrativo e laconseguente impossibilità di compromissione in arbitri della lite.3.- Ricorre per cassazione in base a due motivi illustrati da memoriaAcque di [OSCURATO:SOCIETA]Resiste il Consorzio d'ambito con controricorso illustrato da memoria,concludendo per l'inammissibilità e, comunque, per l'infondatezza dell'im-pugnazione.Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale aisensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE4.- Col primo motivo – rubricato “Violazione e falsa applicazione exart. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. dell'art. 133, comma 1, lett. c)Dlgs.104/2010. Il riparto di giurisdizione nelle concessioni di pubblici ser-vizi. La giurisdizione del G.O. sulle controversie relative alla fase esecutivaNumero registro generale 9233/2021Numero sezionale 3256/2026Numero di raccolta generale 25554/2026Data pubblicazione 18/09/2026della concessione concernenti i diritti e gli obblighi scaturenti dal contrat-to” – Caltaqua si duole dell'erronea negazione della giurisdizione del Giu-dice ordinario da parte della Corte d'appello.Nella fattispecie non verrebbe in rilievo un potere autoritativo della PA,ma si tratterebbe di accertare l'obbligo del gestore del servizio di pagare ilcanone concessorio nella misura prevista dall'art. 20 della Convenzione del27 luglio 2006, comprendente, a dire di Caltaqua, una parte relativa allacopertura dei mutui contratti dai Comuni e delle spese di funzionamentodell'ATO ed una quota corrispondente al corrispettivo per l'uso delle infra-strutture, contrariamente a quanto previsto dall'art. 153 del d.lgs. n°152/2006.Si tratterebbe, dunque, di accertare la permanenza di un obbligo diuno dei contraenti nella fase esecutiva del rapporto negoziale, in totaleassenza di atti o provvedimenti autoritativi.Col secondo mezzo, veicolato tramite l'art. 360 n° 3 cod. proc. civ.,la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 6, se-condo comma, della legge n° 205/2000, trasfuso nell'art. 12 cod. proc.amm.Quand'anche si riconoscesse la giurisdizione del Giudice amministrati-vo, la lite poteva, comunque, essere devoluta agli arbitri, in ragionedell'art. 6 della legge n° 205/2000, poi trasfuso nell'art. 12 del cod. proc.amm.5.- I due motivi – esaminabili congiuntamente in ragione della lorostretta connessione – sono fondati.Va premesso che sul riparto di giurisdizione in materia di pubblici ser-vizi si sono già più volte pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte (exmultis: Cass., Sez. Un., 31 maggio 2016 n° 11366) e che, pertanto, essopuò essere esaminato anche da questa Sezione semplice, ai sensi dell'art.374 cod. proc. civ.Numero registro generale 9233/2021Numero sezionale 3256/2026Numero di raccolta generale 25554/2026Data pubblicazione 18/09/2026Il petitum sostanziale formulato da Caltaqua davanti agli arbitri consi-steva nello stabilire se l'art. 20 della Convenzione, stipulata nel luglio2006 tra gestore ed ente di governo dell'ATO, fosse conforme al testodell'art. 153 del d.lgs. 3 aprile 2006 n° 152 (poi modificato dal d.l. 12 set-tembre 2014 n° 133), il quale prevedeva (e prevede) che “[l]e infrastrut-ture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affi-date in concessione d'uso gratuita (…)”.Al contrario, secondo la tesi attorea, il canone concessorio, oltre allaquota funzionale alla copertura dei mutui assunti dagli Enti locali ed allespese di funzionamento dell'ATO, comprenderebbe anche una quota rag-guagliata all'uso delle infrastrutture.Ora, premesso che non risulta emesso alcun provvedimento da partedell'ente di governo dell'ATO e che il thema decidendum era solo quellodella conformità a legge della previsione negoziale dell'art. 20, non meritaconsenso la conclusione della Corte territoriale (sentenza pagina 8) secon-do la quale tale domanda implicherebbe “la verifica della correttezzadell'esercizio del potere discrezionale di cui l'Amministrazione concedentegodeva nella determinazione del canone di concessione, coinvolgendo l'in-dividuazione dei diritti e degli obblighi dell'Amministrazione e del conces-sionario e venendo così in discussione il rapporto concessorio nel suoaspetto contenutistico e funzionale”.È, infatti, palese che qui non viene in rilievo la correttezza dell'eserci-zio del potere discrezionale della PA, dato che nessun provvedimento, tan-tomeno di carattere autoritativo, è stato emesso.Ne deriva che non si è in presenza di una controversia relativa “aprovvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di unpubblico servizio in un procedimento amministrativo”, né alla “vigilanza econtrollo nei confronti del gestore” (evenienze che, secondo l'art. 133,primo comma, lettera c], del cod. proc. amm., nel testo attuale ed in quel-Numero registro generale 9233/2021Numero sezionale 3256/2026Numero di raccolta generale 25554/2026Data pubblicazione 18/09/2026lo applicabile ratione temporis, farebbero ricadere la lite nella giurisdizioneamministrativa).Si è, invece, in presenza di una controversia nella quale la non deben-za di parte del canone è fondata, secondo il petitum sostanziale, sulla ba-se della contrarietà dell'art. 20 della Convenzione a norma imperativa (art.153 d.lgs. n° 152/2006), con la conseguenza che la lite ha ad oggetto l'ef-ficacia e validità di diritto privato della clausola e non ha natura di contro-versia di diritto pubblico sulla legittimità dell'esercizio del potere ammini-strativo (in fattispecie analoga si veda Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2024,n° 2321).Va poi aggiunto che la disposizione in commento (art. 133, primocomma, lettera c), del cod. proc. amm., inoltre, deve essere letta in com-binato disposto con l'art. 7, primo comma, dello stesso codice, il qualeprevede che “[s]ono devolute alla giurisdizione amministrativa le contro-versie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle partico-lari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l'esercizioo il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimen-ti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'e-sercizio di tale potere (…)”.Ne deriva, dunque, che la mancanza nella presente fattispecie di unprovvedimento amministrativo e, prima ancora, dell'esercizio di un potereamministrativo o, comunque, di una condotta riconducibile all'esercizio ditale potere, determina l'attrazione della lite alla giurisdizione del Giudiceordinario.Si tratta, dunque, di stabilire la legittimità e, dunque, l'efficacia di unpatto negoziale avente ad oggetto un canone (e non una tariffa, comepretende il Consorzio [controricorso pagina 13], che è invece quella appli-cata a valle agli utenti finali del servizio), dal quale scaturiscono dirittisoggettivi dei contraenti (aventi posizione paritetica), azionati nella faseesecutiva del rapporto contrattuale.Numero registro generale 9233/2021Numero sezionale 3256/2026Numero di raccolta generale 25554/2026Data pubblicazione 18/09/2026In conclusione, nonostante l'esistenza inter partes di un rapporto con-cessorio, la lite ha ad oggetto “indennità, canoni ed altri corrispettivi”, aisensi dell'art. 133, primo comma, lettera c), del cod. proc. amm. e la pre-tesa non implica il sindacato di alcun provvedimento amministrativo daparte del Giudice ordinario.Va, infine, aggiunto, quanto al secondo mezzo, che la giurisdizioneamministrativa non preclude ex se la deferibilità agli arbitri della contro-versia, purché – come prescrive l'art. 806 cod. proc. civ. – la lite deman-data al giudizio arbitrale verta su diritti soggettivi disponibili.6.- In conclusione, la sentenza va cassata e va dichiarata la giurisdi-zione del Giudice ordinario.Segue il rinvio della causa alla Corte d'appello di [OSCURATO:SOCIETA], in di-versa composizione, la quale provvederà a regolare le spese del presentegiudizio di legittimità. P.Q.Mla Corte accoglie i due motivi di ricorso. Dichiara la giurisdizione del Giudi-ce ordinario e cassa la sentenza impugnata. Rinvia alla Corte d'appello diCaltanissetta, in diversa composizione, la quale provvederà a regolare lespese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma l'11 settembre 2026, nell'adunanza cameraledella prima sezione.Il presidenteGuido Mercolino
Sentenza Cassazione n. 25554/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris