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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09630/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648, cod. pen., è non consentito, in quanto reiterativo di doglianze già proposte in appello e ivi disattese puntualmente, ed è anche manifestamente infondato giacché l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la corte d'appello ha diffusamente motivato sulla doglianza con passaggi diretti a vagliare le plurime ricostruzioni difensive, sottoponendole a controdeduzioni ed ad un esame approfondito, sulla base di riscontri tratti dal contesto in cui il fatto si è svolto, così adempiendo al corretto accertamento del dolo di fattispecie, in adesione, peraltro, al principio della consolidata giurisprudenza di legittimità - a mente della quale per positivo accertamento del dolo di ricettazione è sufficiente l'omessa indicazione della provenienza del bene - e adeguatamente richiamata nel corpo della sentenza (si vedano in particolare le pagine quinta e sesta ove il giudice illustra in modo logico e lineare le ragioni per le quali entrambe le prospettazioni difensive comunque non potrebbero superare la conoscenza o conoscibilità, con accettazione del rischio, della provenienza illecita dell'autoveicolo, dedotta peraltro dalla nuova targa ad esso applicata, dalla documentazione assicurativa e dalla sequenza alfanumerica del telaio); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648, cod. pen., è non consentito, in quanto reiterativo di doglianze già proposte in appello e ivi disattese puntualmente, ed è anche manifestamente infondato giacché l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la corte d'appello ha diffusamente motivato sulla doglianza con passaggi diretti a vagliare le plurime ricostruzioni difensive, sottoponendole a controdeduzioni ed ad un esame approfondito, sulla base di riscontri tratti dal contesto in cui il fatto si è svolto, così adempiendo al corretto accertamento del dolo di fattispecie, in adesione, peraltro, al principio della consolidata giurisprudenza di legittimità - a mente della quale per positivo accertamento del dolo di ricettazione è sufficiente l'omessa indicazione della provenienza del bene - e adeguatamente richiamata nel corpo della sentenza (si vedano in particolare le pagine quinta e sesta ove il giudice illustra in modo logico e lineare le ragioni per le quali entrambe le prospettazioni difensive comunque non potrebbero superare la conoscenza o conoscibilità, con accettazione del rischio, della provenienza illecita dell'autoveicolo, dedotta peraltro dalla nuova targa ad esso applicata, dalla documentazione assicurativa e dalla sequenza alfanumerica del telaio); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 3
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