CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19286/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Messina ne ha confermato la condanna per il concorso nei reati aggravati di cui agli artt. 582 c.p. e 4 I. 110/1975; Considerato che il primo motivo di ricorso, il quale denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla declaratoria di responsabilità dell'imputato, è indeducibile in questa sede in quanto tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento tramite un congruo riferimento al materiale probatorio in atti - specie in relazione alla credibilità soggettiva e all'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni della persona offesa, per di più suffragate dalle immagini del sistema di videosorveglianza - non potendosi quindi che rilevare la preclusione, per la Corte di cassazione, del potere di 'rilettura' degli elementi di fatto a base della decisione, essendo la loro valutazione, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (ex multis Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Considerato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con cui si lamentano violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta idoneità della condotta contestata a costituire un contributo causale apprezzabile ai sensi dell'art. 110 c.p., anche in relazione alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'alt 116 c.p., sono indeducibili in questa sede in quanto reiterativi di doglianze già prospettate in sede di appello ed ivi congruamente disattese, avendo la Corte territoriale dato atto, con motivazione esente da vizi logici, delle ragioni di fatto e di diritto a base della propria decisione, adeguatamente valorizzando le circostanze del caso concreto ai fini del riconoscimento dell'imputato quale agevolatore e complice dei coimputati, dei quali ha invero rafforzato il proposito criminoso. Considerato che il quarto motivo di ricorso, che contesta l'eccessività del trattamento sanzionatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p.; circostanza certo ravvisabile nel caso di specie in quanto l'onere argomentativo del giudice risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso