CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 maggio 2024
Cassazione n. 23065/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 09/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 23) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché l'unico motivo proposto attiene al merito della valutazione operata dalla Corte territoriale in punto di responsabilità, le cui argomentazioni sfuggono a rilievi di incongruenza o manifesta illogicità. In particolare, va premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'individuazione fotografica rappresenta una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e, come tale, costituisce una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437; Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Prina, Rv. 271041; Sez. 2, n. 9380 del 20/02/2015, Panarese, Rv. 263302); pertanto, l'individuazione, quale prova atipica, ben può essere valorizzata dal giudice, nell'ambito del suo libero convincimento, ai fini della dimostrazione dei fatti, ove sia accertata la credibilità della persona che, in sede di individuazione, sia certa dell'identificazione operata (Sez. F., n. 43285 del 08/08/2019, Diana, Rv. 277471), potendo rilevare le modalità dell'individuazione non quanto alla legalità della prova, ma nella valutazione del valore probatorio, alla luce dell'apprezzamento in sede di scrutinio di legittimità della congruenza del percorso argomentativo utilizzato dal giudice di merito a fondamento dell'affidabilità del riconoscimento e, quindi, del giudizio di colpevolezza (Sez. 5, n. 9505 del 24/11/2015 - dep. 2016, Coccia, Rv. 267562). Ciò posto sui principi giurisprudenziali operanti in materia, il profilo dell'individuazione fotografica operata dalla persona offesa e dalla Barison è stato correttamente analizzato nella sentenza impugnata; la Corte di appello ha puntualmente esposto i criteri di valutazione adottati e la loro pregnanza, con motivazione esente da vizi logici e coerente coi dati rappresentati. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA] sigl ere estensore [OSCURATO:PERSONA]