CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 settembre 2024
Cassazione n. 39592/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1204/2024 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 15564/2024 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per l’annullamento dell’ordinanza dell’11 aprile 2024 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, pronunciando in sede esecutiva, ha rigettato la richiesta di revoca dell’ingiunzione a demolire la porzione di un immobile abusivamente realizzato ed adibito a civile abitazione, ingiunzione emessa nei suoi confronti dal Pubblico ministero in attuazione dell’analogo ordine contenuto nella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 39592/2024 Roma, lì, 28/10/2024 sentenza di condanna della defunta moglie del 26 gennaio 1999 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1.Con unico motivo deduce la violazione degli artt. 125 cod. proc. pen. e 8 CEDU lamentando l’omessa motivazione in ordine alla violazione del principio di proporzionalità avuto riguardo alle proprie condizioni di salute ritualmente sottoposte all’attenzione del giudice dell’esecuzione ma da questi completamente neglette. 2.Il ricorso è inammissibile. 3.Osserva il Collegio: 3.1.il procedimento di esecuzione non ha natura di giudizio di impugnazione e perciò non soggiace al principio devolutivo, volto a delimitare il concreto contenuto dell'esecuzione; conseguentemente sussiste il dovere del giudice di decidere anche in ordine alle domande nuove formulate dalla parte privata solo con memoria in corso di procedimento, fatta salva la necessità che, a salvaguardia del principio del contraddittorio, sia garantito alla parte pubblica un termine per controdedurre (Sez. 1, n. 51053 del 13/07/2017, Palau, Rv. 271457 - 01; Sez. 3, n. 47266 del 04/11/2005, Conversano, Rv. 233261 - 01; Sez. 1, n. 14358 del 04/12/2000, dep. 2001, Fontanella, Rv. 218633 - 01; Sez. 4, n. 1622 del 22/05/1998, Sciarabba, Rv. 211627 - 01); 3.2.è stato coerentemente precisato che, nel procedimento introdotto da un incidente d'esecuzione è ammissibile la precisazione o l'integrazione della domanda, che sia incompleta o carente nell'indicazione dell'oggetto materiale del "petitum", effettuata dalla parte interessata, d'iniziativa o su sollecitazione del giudice dell'esecuzione, in un momento successivo alla sua proposizione, atteso che siffatto procedimento, ancorché sottoposto alla disciplina del giudizio d'impugnazione in quanto compatibile, secondo la previsione di cui all'art. 666, comma 6, cod. proc. pen., non ha natura d'un tale giudizio e quindi non è improntato al rispetto né del principio devolutivo né delle specifiche formalità di proposizione dei mezzi d'impugnazione, trattandosi, invece, d'un procedimento di prima istanza avente la mera finalità di stabilire, nell'interesse della giustizia, il concreto contenuto dell’esecuzione (Sez. 1, n. 1229 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Marseglia, Rv. 280217 - 01); 3.3.tuttavia, la parte che si dolga in sede di legittimità dell’omessa motivazione su questioni non oggetto dell’atto introduttivo dell’incidente di esecuzione ha l’onere di allegare gli elementi specifici dedotti in sede di merito a sostegno della modifica o integrazione della domanda, sopratutto se tali elementi richiedono valutazioni di fatto che non sono di pertinenza della Corte di cassazione; 3.4.ed invero, anche in tema di incidente di esecuzione, il ricorso per cassazione non può devolvere questioni diverse da quelle proposte con la richiesta e sulle quali il giudice di merito non è stato chiamato a decidere (Sez. 1, n. 41836 del 09/06/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285124 - 01; Sez. 1, n. 9780 del 11/01/2017, Badalamenti, Rv. 269421 - 01, secondo cui dalla dichiarata inammissibilità in sede di legittimità non deriva, in concreto, lesione alcuna per la parte, che ben potrà far valere la diversa questione con altra richiesta, dal momento che il divieto del "ne bis in idem" non opera per le nuove istanze, fondate su presupposti di fatto e motivi di diritto prima non prospettati; nello stesso senso, Sez. 5, n. 9 del 04/01/2000, Rotondi, Rv. 215976 - 01); 3.5.in virtù del principio di specificità del mezzo di impugnazione è necessario che il ricorrente indichi con precisione il tema dedotto in sede esecutiva e, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, alleghi al ricorso gli elementi a sostegno della domanda con la prova della loro effettiva produzione in sede di merito; 3.6.non è pertanto sufficiente allegare il verbale della prima udienza dal quale risulta che la parte ha depositato “ulteriore documentazione riguardante il Barillà” (verbale del 18 marzo 2021), tanto più nel caso in cui, in sede di conclusioni, la parte privata non risulta aver sollecitato il giudice a pronunciarsi sulla specifica questione della proporzionalità dell’ingiunzione a demolire dopo che l’intera istruttoria si era concentrata solo ed esclusivamente sulla condonabilità dell’opera (esclusa dal giudice dell’esecuzione con motivazione non oggetto di impugnazione); 3.7. l'Autorità giudiziaria, nel dare esecuzione all'ordine di demolizione di un immobile abusivo costituente l'unica abitazione familiare, è certamente tenuta a rispettare il principio di proporzionalità enunciato dalla giurisprudenza convenzionale nelle sentenze della Corte EDU, 21/04/2016, Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria, e della Corte EDU, 04/08/2020, Kaminskas c. Lituania, a condizione, però, che chi intenda avvalersene si faccia carico di allegare, in modo puntuale, i fatti addotti a sostegno del suo rispetto (Sez. 3, n. 21198 del 15/02/2023, Esposito, Rv. 284627 - 01); 3.8.tali fatti non possono essere dedotti per la prima volta in sede di legittimità surrettiziamente allegando il vizio di omessa motivazione del giudice del merito, posto che l’applicazione del principio di proporzionalità richiede accertamenti di fatto non risolvibili in questa sede se non dedotti in sede di merito. 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di € 3.000,00. [OSCURATO:PERSONA] intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 12/09/2024. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Ramacci