CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2021
Cassazione n. 03862/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza del 26/4/2021 della Corte di appello di Bari, che ha confermato quella del Tribunale di Bari in data 3/7/2019, con cui il predetto è stato giudicato colpevole dei delitti di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni aggravate. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. I primi due motivi, riferiti al delitto di resistenza e all'elemento psicologico del delitto di lesioni, sono volti a sollecitare una diversa lettura del compendio probatorio e risultano comunque manifestamente infondati, a fronte della ricostruzione operata dalla Corte, che ha dato conto della condotta di resistenza, realizzata attraverso una spericolata fuga a bordo di un motociclo e il successivo ricorso alla violenza, che aveva prodotto le contestate lesioni personali. 2.2. Il terzo motivo è reiterativo di deduzioni di merito, inidonee a vulnerare la valutazione della Corte che ha posto in evidenza i profili di gravità della condotta e di concreto pericolo ad essa riconducibile, al fine di escludere l'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1/12/2021 Il Consigliere estensore Il