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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 aprile 2021

Cassazione n. 03926/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA])

1. Con la decisione impugnata il Tribunale del riesame di Bologna ha confermato l'ordinanza emessa in data 7 aprile 2021 con la quale il Giudice per le indagini preliminari di Bologna ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la custodia cautelare in carcere, in quanto gravemente indiziato della commissione del delitto di cui all'art. 74, commi 1, 2, e 3, d.P.R. n. 309 del 1990, posto in essere in Galliera (BO) ed altri luoghi e in permanenza almeno sino al settembre 2020, (capo 1) e del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma quarto, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso a Ponsacco (PI) il 13 agosto 2020, (capo 13). [OSCURATO:PERSONA] è contestata la partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di vario genere (cocaina, hashish e marijuana) diretta e coordinata da [OSCURATO:PERSONA] e composta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Secondo l'ipotesi di accusa, nell'associazione il Macaj avrebbe svolto il ruolo di fiduciario dello Scotti e, in particolare, in data 13 agosto 2020 il Macaj si sarebbe recato insieme allo Scotti a Ponsacco (PI) per rifornirsi di sostanza stupefacente; sarebbe, inoltre, stato individuato dallo Scotti quale soggetto che avrebbe potuto occuparsi del recupero crediti; avrebbe offerto il proprio appartamento quale base logistica per spacciare la droga e per ospitare incontri dei sodali; avrebbe ottenuto di essere tatuato gratuitamente da [OSCURATO:PERSONA] quale corrispettivo della sostanza stupefacente ceduta (capo 1).

Si contesta, inoltre, al Macaj, quale delitto scopo, di aver concorso con [OSCURATO:PERSONA], nell'episodio di acquisto da [OSCURATO:PERSONA] di un quantitativo imprecisato di cocaina per il corrispettivo di 17.000,00 euro, posto in essere in data 13 agosto 2020 a Ponsacco (PI) (capo 13).

Con riferimento a tale episodio, tuttavia, il Tribunale del riesame, rilevando che non vi fossero riscontri specifici sul fatto che la sostanza stupefacente negoziata fosse cocaina, ha ritenuto che si trattasse di una «droga leggera».

2. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento, deducendo, con unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 309, 285 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 nella parte in cui è stata confermata la misura dell'applicazione della custodia cautelare in carcere, ritenendo sussistente la gravità indiziaria in relazione ai predetti delitti.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020.

Con requisitoria e conclusioni scritte del 2 novembre 2021 il Procuratore generale ha chiesto ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto il motivo nello stesso dedotto è diverso da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondato.2.

Con unico motivo il ricorrente deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 309, 285 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e censura l'ordinanza impugnata perché ha ritenuto sussistente la gravità indiziaria in relazione ai delitti di cui ai capi 1) e 13).

Rileva il ricorrente che il Tribunale del riesame avrebbe affermato in violazione di legge la sussistenza della gravità indiziaria in relazione al delitto contestato al capo 1), in quanto la presunta condotta partecipativa del Macaj sarebbe durata solo un mese e, segnatamente, dal 5 agosto 2020 (data dell'affiliazione, come indicato a pag. 49 del titolo genetico) sino al 15 settembre 2020, data dell'arresto del capo e promotore [OSCURATO:PERSONA].

Deduce, inoltre, il ricorrente che il Macaj non avrebbe partecipato ad alcuna associazione criminale finalizzata al traffico di sostanza stupefacente.

Il Tribunale del riesame, infatti, al pari del Giudice per le indagini preliminari, avrebbe ritenuto sussistente la gravità indiziaria con riferimento al delitto associativo solo sulla base di intercettazioni tra presenti, che, tuttavia, dimostrerebbero che l'offerta rivolta dallo Scotti al Macaj, in data 10 luglio 2020, di «fare affari con lui» sarebbe stata una mera proposta.

Ad avviso del ricorrente, inoltre, anche quanto all'incarico relativo al recupero dei crediti, asseritamente conferito all'indagato dallo Scotti, consegnandogli una lista di nomi, indirizzi e numeri di telefono (come risultato dalla conversazione prog. 3567 del 14.08.2020), vi fu solo una proposta dello Scotti non accettata dal Macaj.

Questa circostanza risulterebbe documentalmente riscontrata dagli atti relativi al fermo di [OSCURATO:PERSONA], che il difensore allega al ricorso; l'Orlandini, un partecipe della medesima associazione, sarebbe, infatti, stato trovato dalla polizia giudiziaria nel possesso, oltre che di una modica quantità di sostanza stupefacente, anche di una lista di persone e cifre da saldare; ad avviso del difensore sarebbe, pertanto, provato che, nel contesto dell'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti diretta dallo Scotti, il soggetto deputato al recupero dei crediti fosse l'Orlandini e non già il Macaj.

Quanto all'insussistenza dei gravi indizi di reità del delitto di cui al capo 13), rileva il difensore che il Macaj si sarebbero limitato ad accompagnare lo Scotti nella provincia di Pisa e che tale viaggio sarebbe stato finalizzato solo al saldo, nella misura di 3.000,00 euro, di una precedente fornitura di droga leggera e per organizzare ulteriori forniture, come risulterebbe dall'estratto delle chat tra lo Scotti e il fornitore [OSCURATO:PERSONA] alias "Joao", che produce; pertanto, il Macaj sarebbe assolutamente estraneo a tale fornitura di sostanza stupefacente.3.

Il motivo si rivela manifestamente infondato.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la condotta di partecipazione all'associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti può risolversi anche in contributo temporalmente limitato, purché dimostrativo dell'adesione all'associazione criminosa e, dunque, dell'affectio societatis (Sez. 1, n. 5445 del 7/11/2019, Ermini, Rv. 278471 - 01, con riferimento alla partecipazione ad un'associazione per delinquere di tipo mafioso; Sez. 5, n. 18756 del 08/10/2014, dep. 2015, Buondonno, Rv. 263698 - 01; con riferimento alla partecipazione ad un'associazione per delinquere comune o di tipo mafioso; Sez. 1, n. 31845 del 18/03/2011, D., Rv. 250771 - 01; Sez. 6, n. 3685 del 17/11/1998, Cortes, Rv. 212682 - 01).

Nell'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame ha fatto buon governo di questo consolidato principio, rilevando che l'ambito temporale nel quale si è manifestata la condotta partecipativa, individuato a pag. 14 in «almeno due mesi, da circa metà luglio ad almeno tutta la prima parte di settembre», è risultato di durata apprezzabile e, dunque, pienamente idoneo a dimostrare la stabilità della partecipazione al sodalizio del Macaj.

Nell'ordinanza impugnata si evidenzia, peraltro, il ruolo di rilievo assunto in breve tempo dal Macaj, nonostante il proprio ingresso tardivo rispetto ad altri coindagati nell'ambito dell'associazione; l'indagato era, infatti, rapidamente divenuto uomo di fiducia dello Scotti con compiti di primari importanza nel contesto dell'associazione, quali la gestione del "recupero crediti", con una percentuale di guadagno del 20%. [OSCURATO:PERSONA], infatti, dopo l'arresto del proprio "braccio destro" [OSCURATO:PERSONA], aveva associato il Macaj al proprio sodalizio criminoso con funzioni sin dall'inizio qualificate e significative, non solo in ragione dei rapporti di conoscenza con il medesimo risalenti nel tempo, ma anche in quanto il ricorrente era dedito a condotte di narcotraffico, poste in essere unitamente a connazionali, ulteriori rispetto a quelle contestate nel presente procedimento.

4. Le ulteriori censure svolte dal ricorrente sono inammissibili, in quanto, pur dedotte nella forma della denuncia della violazione di legge, propongono una lettura alternativa di alcune delle condotte illecite contestate e, dunque, intendono confutare in fatto l'apprezzamento dell'ordinanza impugnata, senza dimostrarne la contraddittorietà o la manifesta illogicità.

Il ricorrente, infatti, sollecita un riesame di merito della motivazione dell'ordinanza impugnata mediante una rinnovata valutazione delle intercettazioni ambientali e l'esame diretto della documentazione allegata.Esula, tuttavia, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez.

U., n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944).

Sono, infatti, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Cass., Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]) 1. Con la decisione impugnata il Tribunale del riesame di Bologna ha confermato l'ordinanza emessa in data 7 aprile 2021 con la quale il Giudice per le indagini preliminari di Bologna ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la custodia cautelare in carcere, in quanto gravemente indiziato della commissione del delitto di cui all'art. 74, commi 1, 2, e 3, d.P.R. n. 309 del 1990, posto in essere in Galliera (BO) ed altri luoghi e in permanenza almeno sino al settembre 2020, (capo 1) e del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma quarto, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso a Ponsacco (PI) il 13 agosto 2020, (capo 13). [OSCURATO:PERSONA] è contestata la partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di vario genere (cocaina, hashish e marijuana) diretta e coordinata da [OSCURATO:PERSONA] e composta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Secondo l'ipotesi di accusa, nell'associazione il Macaj avrebbe svolto il ruolo di fiduciario dello Scotti e, in particolare, in data 13 agosto 2020 il Macaj si sarebbe recato insieme allo Scotti a Ponsacco (PI) per rifornirsi di sostanza stupefacente; sarebbe, inoltre, stato individuato dallo Scotti quale soggetto che avrebbe potuto occuparsi del recupero crediti; avrebbe offerto il proprio appartamento quale base logistica per spacciare la droga e per ospitare incontri dei sodali; avrebbe ottenuto di essere tatuato gratuitamente da [OSCURATO:PERSONA] quale corrispettivo della sostanza stupefacente ceduta (capo 1). Si contesta, inoltre, al Macaj, quale delitto scopo, di aver concorso con [OSCURATO:PERSONA], nell'episodio di acquisto da [OSCURATO:PERSONA] di un quantitativo imprecisato di cocaina per il corrispettivo di 17.000,00 euro, posto in essere in data 13 agosto 2020 a Ponsacco (PI) (capo 13). Con riferimento a tale episodio, tuttavia, il Tribunale del riesame, rilevando che non vi fossero riscontri specifici sul fatto che la sostanza stupefacente negoziata fosse cocaina, ha ritenuto che si trattasse di una «droga leggera». 2. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento, deducendo, con unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 309, 285 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 nella parte in cui è stata confermata la misura dell'applicazione della custodia cautelare in carcere, ritenendo sussistente la gravità indiziaria in relazione ai predetti delitti. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020. Con requisitoria e conclusioni scritte del 2 novembre 2021 il Procuratore generale ha chiesto ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto il motivo nello stesso dedotto è diverso da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondato.2. Con unico motivo il ricorrente deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 309, 285 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e censura l'ordinanza impugnata perché ha ritenuto sussistente la gravità indiziaria in relazione ai delitti di cui ai capi 1) e 13). Rileva il ricorrente che il Tribunale del riesame avrebbe affermato in violazione di legge la sussistenza della gravità indiziaria in relazione al delitto contestato al capo 1), in quanto la presunta condotta partecipativa del Macaj sarebbe durata solo un mese e, segnatamente, dal 5 agosto 2020 (data dell'affiliazione, come indicato a pag. 49 del titolo genetico) sino al 15 settembre 2020, data dell'arresto del capo e promotore [OSCURATO:PERSONA]. Deduce, inoltre, il ricorrente che il Macaj non avrebbe partecipato ad alcuna associazione criminale finalizzata al traffico di sostanza stupefacente. Il Tribunale del riesame, infatti, al pari del Giudice per le indagini preliminari, avrebbe ritenuto sussistente la gravità indiziaria con riferimento al delitto associativo solo sulla base di intercettazioni tra presenti, che, tuttavia, dimostrerebbero che l'offerta rivolta dallo Scotti al Macaj, in data 10 luglio 2020, di «fare affari con lui» sarebbe stata una mera proposta. Ad avviso del ricorrente, inoltre, anche quanto all'incarico relativo al recupero dei crediti, asseritamente conferito all'indagato dallo Scotti, consegnandogli una lista di nomi, indirizzi e numeri di telefono (come risultato dalla conversazione prog. 3567 del 14.08.2020), vi fu solo una proposta dello Scotti non accettata dal Macaj. Questa circostanza risulterebbe documentalmente riscontrata dagli atti relativi al fermo di [OSCURATO:PERSONA], che il difensore allega al ricorso; l'Orlandini, un partecipe della medesima associazione, sarebbe, infatti, stato trovato dalla polizia giudiziaria nel possesso, oltre che di una modica quantità di sostanza stupefacente, anche di una lista di persone e cifre da saldare; ad avviso del difensore sarebbe, pertanto, provato che, nel contesto dell'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti diretta dallo Scotti, il soggetto deputato al recupero dei crediti fosse l'Orlandini e non già il Macaj. Quanto all'insussistenza dei gravi indizi di reità del delitto di cui al capo 13), rileva il difensore che il Macaj si sarebbero limitato ad accompagnare lo Scotti nella provincia di Pisa e che tale viaggio sarebbe stato finalizzato solo al saldo, nella misura di 3.000,00 euro, di una precedente fornitura di droga leggera e per organizzare ulteriori forniture, come risulterebbe dall'estratto delle chat tra lo Scotti e il fornitore [OSCURATO:PERSONA] alias "Joao", che produce; pertanto, il Macaj sarebbe assolutamente estraneo a tale fornitura di sostanza stupefacente.3. Il motivo si rivela manifestamente infondato. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la condotta di partecipazione all'associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti può risolversi anche in contributo temporalmente limitato, purché dimostrativo dell'adesione all'associazione criminosa e, dunque, dell'affectio societatis (Sez. 1, n. 5445 del 7/11/2019, Ermini, Rv. 278471 - 01, con riferimento alla partecipazione ad un'associazione per delinquere di tipo mafioso; Sez. 5, n. 18756 del 08/10/2014, dep. 2015, Buondonno, Rv. 263698 - 01; con riferimento alla partecipazione ad un'associazione per delinquere comune o di tipo mafioso; Sez. 1, n. 31845 del 18/03/2011, D., Rv. 250771 - 01; Sez. 6, n. 3685 del 17/11/1998, Cortes, Rv. 212682 - 01). Nell'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame ha fatto buon governo di questo consolidato principio, rilevando che l'ambito temporale nel quale si è manifestata la condotta partecipativa, individuato a pag. 14 in «almeno due mesi, da circa metà luglio ad almeno tutta la prima parte di settembre», è risultato di durata apprezzabile e, dunque, pienamente idoneo a dimostrare la stabilità della partecipazione al sodalizio del Macaj. Nell'ordinanza impugnata si evidenzia, peraltro, il ruolo di rilievo assunto in breve tempo dal Macaj, nonostante il proprio ingresso tardivo rispetto ad altri coindagati nell'ambito dell'associazione; l'indagato era, infatti, rapidamente divenuto uomo di fiducia dello Scotti con compiti di primari importanza nel contesto dell'associazione, quali la gestione del "recupero crediti", con una percentuale di guadagno del 20%. [OSCURATO:PERSONA], infatti, dopo l'arresto del proprio "braccio destro" [OSCURATO:PERSONA], aveva associato il Macaj al proprio sodalizio criminoso con funzioni sin dall'inizio qualificate e significative, non solo in ragione dei rapporti di conoscenza con il medesimo risalenti nel tempo, ma anche in quanto il ricorrente era dedito a condotte di narcotraffico, poste in essere unitamente a connazionali, ulteriori rispetto a quelle contestate nel presente procedimento. 4. Le ulteriori censure svolte dal ricorrente sono inammissibili, in quanto, pur dedotte nella forma della denuncia della violazione di legge, propongono una lettura alternativa di alcune delle condotte illecite contestate e, dunque, intendono confutare in fatto l'apprezzamento dell'ordinanza impugnata, senza dimostrarne la contraddittorietà o la manifesta illogicità. Il ricorrente, infatti, sollecita un riesame di merito della motivazione dell'ordinanza impugnata mediante una rinnovata valutazione delle intercettazioni ambientali e l'esame diretto della documentazione allegata.Esula, tuttavia, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U., n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). Sono, infatti, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Cass., Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). 5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc.
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