CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 aprile 2023
Cassazione n. 30772/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 35429-2019proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, tutte elettivamente domiciliat e in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 3 , nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresenta te e dife s e d a gli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatoin ROMA, VIA F. CESIn. 21, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e dife so dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso la sentenza n. 971/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 19/04/2019; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione ritualmente notificato [OSCURATO:SOCIETA]. dell’Ing. [OSCURATO:PERSONA] C., [OSCURATO:SOCIETA]. del Dr. [OSCURATO:PERSONA] C. e BETON Masoni di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Pisa, per sentir dichiarare l’inesistenza di una servitù di passaggio a carico del loro fondo ed a favore di quello dei convenuti. Questi ultimi si costituivano invocando, in via riconvenzionale, l’accertamento dell’intervenuto acquisto del diritto di transito per usucapione. Con sentenza n. 1145/2015 il Tribunale rigettava la domanda principale ed accoglieva la riconvenzionale. Con la sentenza impugnata, n. 971/2019, la Corte di Appello di Firenze rigettava l’impugnazione proposta dagli odierni ricorrenti avverso la decisione di prima istanza.Propongono ricorso per la cassazione della pronuncia di secondo grado [OSCURATO:SOCIETA]. dell’Ing. [OSCURATO:PERSONA] C., [OSCURATO:SOCIETA]. del Dr. [OSCURATO:PERSONA] C. e BETON Masoni di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi ad un unico motivo. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Con istanza del 3.4.2023 la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso. In prossimità dell’adunanza camerale la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso si articola nelseguente unico motiv o : 1)violazione e falsa applicazione degli artt. 1061 c.c. e 183 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente rico nosciuto l’usucapione del diritto di passaggio sul fondo in contestazione in assenza di indagine in relazione al quid pluris richiesto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione rispetto alla mera esistenza del percorso. La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisè del seguente tenore: “INAMMISSIBILITA’, o comunque [OSCURATO:PERSONA], del ricorso avverso statuizione di accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione di servitù di passaggio pedonale e carrabile. Unico motivo: inammissibile o comunque manifestamente infondato, perché verte sulla valutazione delle risultanze istruttorie, ed in particolare sulla ravvisata presenza di opere visibili a servizio del diritto reale oggetto di causa. Ad avviso dei ricorrenti, il giudice di merito avrebbe errato nel ritenere sufficiente, ai fini dell’apparenza, la mera esistenza del sedime di una strada e di una apertura nella recinzione del fondo. In realtà, la Corte di Appello ha affermato che “… la strada già esisteva ed era ben tracciata sul terreno di parte attrice” ed ha dunque ritenuto sussistere il richiesto requisito dell’apparenza (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). Ha poi dato atto delle risultanze della prova orale esperita ed ha affermato, sulla base dell’interpretazione della stessa, che la “viottola campestre” di cui è causa sarebbe stata sempre utilizzata dal Pieretti, che aveva “… le chiavi per aprire il cancello che dava accesso a tale viottola: tale possesso durava dal 1974 e all’epocadell’instaurazione della lite era decorso il ventennio utile all’usucapione (anno 2008)” (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). Rispetto a tale ricostruzione in punto di fatto, i ricorrenti contrappongono una lettura alternativa dello stato dei luoghi e delle risultanze della prova acquisita agli atti del giudizio di merito, senza considerare che la valutazione del compendio istruttorio, la scelta degli elementi ritenuti decisivi, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla rilevanza e ammissibilità delle istanze di prova implica “… apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez.3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330)”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta ex art. 380 - bis c.p.c . , poiché per potersi configurare il diritto di servitù di passaggio, costituito per usucapione o destinazione del padre di famiglia, non è sufficiente l’esistenza del tracciato, ma occorre anche dimostrare la presenza di segni visibili edopere permanenti obiettivamente destinate all’esercizio della servitù di passaggio, le quali possono insistere anche sul fondo dominante, o di terzi, e possono essere rappresentate anche da un portone o un androne di accesso, utilizzati sia per accedere al fondo dominante che a quello servente, a condizione che sia riscontrata dal giudice di merito l’univoca destinazione di dette opere all’esercizio della servitù (cfr. Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 24856 del 21/11/2014 , Rv. 633132 e Cass. Sez.2, Sentenza n. 7817 del 04/04/2006 , Rv. 589310) e che sia evidente che non si tratti di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile (cfr. Cass. Sez.2, Sentenza n.13238 del 31/05/2010 , Rv. 613246 e Cass. Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 7004 del 17/03/2017 , Rv. 643386). Poiché , nel caso di specie , è mancatal’indagine sulla sussistenza di questo quid pluris , rispetto alla mera evidenza del tracciato,il ricorso va accolto, con rinvio della causa alla Corte distrettuale, affinché sia eseguito l’accertamento in fatto anzidetto e sia verificata l’esistenza o l’assenza di segni visibili e di opere permanenti a servizio del preteso diritto reale di cui si discute. La sentenza impugnata va, dunque, cassata e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Firenze, in differente composizione. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Firenze, in differente composizione. Co