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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 maggio 2020

Cassazione n. 38480/2021

Testo disponibile della fonte

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seguente: ORDINANZA sul ricorso 479-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la SENTENZA n. 398/2020 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il tribunale, con la sentenza in epigrafe, pronunciata a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., ha rigettato l'appello che [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto avverso la sentenza con la quale, a sua volta, il giudice di pace aveva respinto l'opposizione della stessa nei confronti del verbale di accertamento che le aveva contestato la violazione dell'art. 190, comma 2, del codice della strada. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 22/12/2020, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza.

Il Comune di Lucca è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'unico motivo articolato, la ricorrente, lamentando la violazione dell'art. 83, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, ha censurato la sentenza impugnata in quanto pronunciata dal tribunale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] senza tenere, tuttavia, conto che il giudice, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva rinviato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] assegnando il termine per il deposito delle note conclusive fino al 30/4/2020, e che, però, tale termine era stato sospeso dalla legge, in conseguenza dell'emergenza sanitaria, tra il 9/3/2020 e l'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con la conseguente impossibilità di depositare le indicate note conclusive, la cui completezza avrebbe forse consentito dì raggìungere una decisione diversa.

2. Il motivo è infondato.

I termini per il compimento degli atti processuali, anche se assegnati dal giudice, sono stati, in effetti, sospesi, a norma degli artt. 83, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, conv. in I. n. 27 del 2020, e 36, comma 1, del di. n. 23 del 2020, conv. in I. n. 40 del 2020, per il periodo che va dal 9/3/2020 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Nel caso di specie, però, a fronte del rinvio della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e della concessione del termine fino al 30/4/2020 per il deposito di note conclusionali, deve ritenersi che tale termine, in conseguenza della predetta sospensione, è rimasto bensì sospeso ma solo fino alla scadenza del relativo periodo, e cioè, appunto, fino all'[OSCURATO:DATA_NASCITA]: in tempo utile (anzi, più ampio rispetto a quello 121c. 2021 n. 479 - Sez. 6-2 - CC 13 ottobre 2021 inizialmente assegnato), quindi, per il tempestivo deposito delle note conclusionali prima della pronuncia della sentenza, avvenuta all'udienza successiva del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

3. Il ricorso è, dunque, infondato e dev'essere, quindi, respinto.

4. Nulla per le spese di lite, in difetto di controricorso.

5. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera dì Consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, il 13 ottobre 2021. ente [OSCURATO:PERSONA] i Lombari o D E P OSITAT(h F e izbERIA QQ91- I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso 479-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la SENTENZA n. 398/2020 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il tribunale, con la sentenza in epigrafe, pronunciata a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., ha rigettato l'appello che [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto avverso la sentenza con la quale, a sua volta, il giudice di pace aveva respinto l'opposizione della stessa nei confronti del verbale di accertamento che le aveva contestato la violazione dell'art. 190, comma 2, del codice della strada. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 22/12/2020, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza. Il Comune di Lucca è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo articolato, la ricorrente, lamentando la violazione dell'art. 83, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, ha censurato la sentenza impugnata in quanto pronunciata dal tribunale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] senza tenere, tuttavia, conto che il giudice, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva rinviato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] assegnando il termine per il deposito delle note conclusive fino al 30/4/2020, e che, però, tale termine era stato sospeso dalla legge, in conseguenza dell'emergenza sanitaria, tra il 9/3/2020 e l'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con la conseguente impossibilità di depositare le indicate note conclusive, la cui completezza avrebbe forse consentito dì raggìungere una decisione diversa. 2. Il motivo è infondato. I termini per il compimento degli atti processuali, anche se assegnati dal giudice, sono stati, in effetti, sospesi, a norma degli artt. 83, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, conv. in I. n. 27 del 2020, e 36, comma 1, del di. n. 23 del 2020, conv. in I. n. 40 del 2020, per il periodo che va dal 9/3/2020 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Nel caso di specie, però, a fronte del rinvio della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e della concessione del termine fino al 30/4/2020 per il deposito di note conclusionali, deve ritenersi che tale termine, in conseguenza della predetta sospensione, è rimasto bensì sospeso ma solo fino alla scadenza del relativo periodo, e cioè, appunto, fino all'[OSCURATO:DATA_NASCITA]: in tempo utile (anzi, più ampio rispetto a quello 121c. 2021 n. 479 - Sez. 6-2 - CC 13 ottobre 2021 inizialmente assegnato), quindi, per il tempestivo deposito delle note conclusionali prima della pronuncia della sentenza, avvenuta all'udienza successiva del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 3. Il ricorso è, dunque, infondato e dev'essere, quindi, respinto. 4. Nulla per le spese di lite, in difetto di controricorso. 5. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera dì Consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, il 13 ottobre 2021. ente [OSCURATO:PERSONA] i Lombari o D E P OSITAT(h F e izbERIA QQ91- I