CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47960/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo di ricorso: vizio di motivazione sulla ritenuta recidiva. 2. Il motivo è estremamente generico, si limita a ritenere non sussistente la recidiva. Invece, la sentenza adeguatamente motiva il trattamento sanzionatorio, e la ricorrenza della recidiva, rilevando i plurimi e specifici precedenti dell'imputato e le modalità del fatto, significative di una maggiore pericolosità (precedenti per furto con strappo e lesioni personali aggravate). Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata come nel caso in giudizio. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2