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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 dicembre 2021

Cassazione n. 45111/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 20/12/2021 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla condanna per le annualità 2011 e 2012 e alla confisca del relativo profitto; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 20 dicembre 2021, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino in data 8 aprile 2021 che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 2, 8 e 10-quater, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e lo aveva condannato alla pena di otto mesi di reclusione, oltre a disporre la confisca delle somme di denaro, ritenute profitto del reato, in riferimento alle somme di 829.369 euro per il 2011 e di 603.696 euro per il 2012.

Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA]: -) dal 28 febbraio 2012 al 27 febbraio 2015, quale presidente del consiglio di amministrazione e successivamente liquidatore della società "[OSCURATO:SOCIETA].", al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture emesse dalla società "[OSCURATO:SOCIETA]." e dalla società "[OSCURATO:SOCIETA]." relativamente ad operazioni inesistenti, avrebbe indicato nelle dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 elementi passivi fittizi (capo 1); -) dal 4 gennaio 2011 al 19 settembre 2014, quale amministratore di fatto della società "[OSCURATO:SOCIETA].", avrebbe emesso fatture per operazioni inesistenti allo scopo di consentire alla società "[OSCURATO:SOCIETA]." di evadere imposte sul valore aggiunto per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 (capo 2); -) dal 30 aprile 2013 al 21 marzo 2014, quale amministratore di fatto della società "[OSCURATO:SOCIETA].", avrebbe emesso fatture per operazioni inesistenti allo scopo di consentire alla società "[OSCURATO:SOCIETA]." di evadere le imposte sul valore aggiunto per gli anni 2013 e 2014 (capo 3); -) dal 16 gennaio 2016 al 16 gennaio 2017, quale presidente del consiglio di amministrazione e successivamente liquidatore della società "[OSCURATO:SOCIETA].", utilizzando in compensazione crediti inesistenti perché derivanti dalle fatture di cui al capo 1, non avrebbe versato le somme dovute a titolo di imposta sul valore aggiunto per gli anni 2014, 2015 e 2016 (capo 4).

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., avuto riguardo all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74 del 2000 (capo a), in relazione alle annualità di imposta 2011 e 2012, e alle connesse statuizioni di confisca.

Si deduce che la Corte d'appello illegittimamente ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Giudice dell'udienza preliminare, essendo questa frutto di un evidente errore materiale.Si osserva, in proposito, che: -) il Pubblico Ministero, dopo aver presentato richiesta di rinvio a giudizio per i reati per i quali è stata poi pronunciata condanna, successivamente, in sede di udienza preliminare, in data 21 dicembre 2020, aveva proceduto a modificare, ai sensi dell'art. 423 cod. proc. pen., il capo di imputazione sub 1, relativo al reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, rilevando che erroneamente erano state inserite nella richiesta di rinvio a giudizio anche le annualità di imposta 2011 e 2012, già oggetto di precedente giudicato, ed evidenziando che, sulla base di questo presupposto e dell'avvenuto versamento dall'imputato all'Erario della complessiva somma di 1.211.458 euro, sussistevano le condizioni per la concessione dell'attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 13-bis d.lgs. 74 del 2000; -) il Giudice dell'udienza preliminare, pronunciando sentenza di primo grado, aveva condannato l'imputato per i reati a lui ascritti nella richiesta di rinvio a giudizio e aveva ordinato la confisca del profitto del reato, quantificato in 829.369 euro per il 2011 e in 603.696 euro per il 2012, senza tener conto della modifica dell'imputazione operata dal Pubblico Ministero in udienza, e nonostante avesse dato atto in più punti della motivazione di tale determinazione dell'autorità giudiziaria requirente; -) con successiva ordinanza del 10 settembre 2021, il Giudice dell'udienza preliminare, pur rigettando la richiesta di restituzione delle somme sottoposte a confisca in ragione della non definitività della sentenza di primo grado, aveva rilevato che la condanna non avrebbe dovuto essere pronunciata per le annualità 2011 e 2012, indicate per mero errore materiale nel dispositivo della sentenza, ma avrebbe dovuto limitarsi ai fatti di cui agli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017.

Si conclude che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto che: -) il Pubblico Ministero avesse proceduto ad un "soppressione" dei capi di accusa, in violazione del principio di irretrattabilità dell'azione penale, e non, come dal medesimo dichiarato, ad una modifica delle imputazioni, siccome si è verificato solo un parziale mutamento del reato continuato a vantaggio dell'imputato; -) il Giudice di primo grado avesse pronunciato la propria decisione avendo riguardo alla originaria imputazione, senza tener conto della modifica, attese l'assenza di motivazione per i fatti relativi agli anni 2011 e 2012 e l'ammissione dell'errore nell'ordinanza di rigetto della richiesta di dissequestro.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta vizio di inosservanza della norma processuale prevista a pena di nullità, in relazione agli artt. 423, 521 e 522 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., avuto riguardo alla omessa declaratoria di nullità della sentenza di primo grado per mancanza di correlazione tra imputazione e sentenza.

Si deduce che, laddove dovessero considerarsi ascritti all'imputato i reati contenuti nella richiesta di rinvio a giudizio originaria, e non in quella successivamente modificata, sussisterebbe in ogni caso una nullità riconducibile all'art. 178, lett. b) e c) cod. proc. pen., attinente all'iniziativa del Pubblico Ministero e alla violazione dei diritti di difesa dell'imputato.

Si rileva, in particolare, che il meccanismo di cui all'art. 423 cod. proc. pen. consente al Pubblico Ministero di procedere alla correzione degli errori contenuti nell'imputazione in presenza di un fatto diverso, di un reato connesso o di una circostanza aggravante, e che, invece, il Giudice, qualora ritenga inesatte le determinazioni del Pubblico Ministero in ordine alle imputazioni, non può incidere direttamente su queste, ma è onerato del dovere di attivare meccanismi correttivi volti a sollecitare una modifica o una precisazione delle contestazioni (si cita Sez.

Un., n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238239- 01).

Si evidenzia, poi, che, nella specie, il Giudice dell'udienza preliminare non ha esercitato alcun potere sollecitatorio sul Pubblico Ministero, invitandolo ad uniformarsi al principio di irretrattabilità dell'azione penale, o comunque a richiedere una pronuncia liberatoria in relazione al capo 1.

2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge penale nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) e e) cod. proc. pen., avuto riguardo alla mancata concessione dell'attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 13-bis d.lgs. 74 del 2000.

Si deduce che erroneamente la Corte territoriale ha negato la concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 13-bis d.lgs. 74 del 2000, sulla scorta della considerazione per cui l'imputato non avrebbe provveduto all'integrale pagamento delle somme conseguenti alla condanna per i reati relativi alle annualità 2011 e 2012, osservando che, in ragione delle ragioni esposte nei primi due motivi di ricorso, non avrebbe dovuto essere pronunciata sentenza di condanna per tali reati, in quanto già oggetto di separato procedimento penale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.

2. Manifestamente infondate sono le censure esposte nel primo motivo, le quali contestano l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, con riferimento alle annualità di imposta 2011 e 2012, ed alle correlative statuizioni di confisca, deducendo che la pronuncia impugnata è incorsa in errore, laddove ha ritenuto che la sentenza di primo grado si fosse pronunciata anche in relazione a tali fatti.

Dalla sentenza di primo grado, in effetti, emerge con assoluta chiarezza che l'imputato è stato ritenuto responsabile dei fatti di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 anche con riferimento alle annualità di imposta 2011 e 2012, che è stata disposta la confisca del correlato profitto, e che è stato esclusa qualunque ipotesi di violazione del divieto di bis in idem rispetto ad altra sentenza.

In particolare, la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Torino in data 8 aprile 2021, depositata il 5 luglio 2021, a pag. 5, espone: «Si evidenzia pertanto fin da ora che il giudizio penale divenuto irrevocabile ha riguardato l'odierno imputato quale amministratore di fatti di [OSCURATO:SOCIETA] alla quale viene contestato l'art. 3 del dlgs 74/2000), mentre il presente riguarda la posizione formale assunta dal prevenuto quale presidente del CdA nella società [OSCURATO:SOCIETA] (e le dichiarazioni fraudolente inerenti alla società [OSCURATO:SOCIETA] per gli anni 2011-2012-2013- 2014)».

La medesima sentenza, a pag. 11, osserva espressamente: «Rispetto a tale delitto (Capo 1), non appare condivisibile quanto ritenuto dal TL che ravvisa la violazione del principio del bis in idem limitatamente alle annualità 2011-2012 rispetto a quelle già giudicate con la sentenza irrevocabile del GUP di Bolzano del 15 aprile 2015» e fornisce poi ampia spiegazione.

Non può perciò indurre in equivoco l'affermazione, a pag. 12, secondo cui: «Per queste ragioni si ritiene che il prevenuto debba rispondere del delitto di cui all'art. 2 del dlg. 74/2000 (così come contestato nel capo 1 di rubrica) anche per le annualità 2011-12, ferma restando la modifica operata dal PM all'udienza preliminare tale principio rileva in sede di quantificazione della pena».

Del resto, procedendo alla determinazione del trattamento sanzionatorio, la sentenza di primo grado conclude: «si riconosce l'aumento per il reato di cui all'art. 2 del dlgs. 74/2000 (capo 1) pari alla pena di mesi 6 di reclusione (considerato l'importo elevato dell'imposta evasa e il periodo temporale significativo - dal 2011-2014 [...])».

La precisata sentenza del G.u.p. del Tribunale di Torino, è chiara anche con specifico riferimento alle statuizioni di confisca.

Infatti, precisa in motivazione: «In tal senso sono stati specificati in dispositivo gli importi dell'imposta evasa come rideterminati dal TL con riferimento alle annualità indicate 2011-2021».

E, nel dispositivo, «[o]rdina la confisca delle somme di denaro in sequestro sino alla concorrenza dell'importo che si è accertato essere il profitto del reato (829.369 per il 2011 e 603.696 per il 2012), ovvero della minor somma risultante in sede esecutiva per effetto della detrazione di quanto versato all'Erario».

Ora, posto che la sentenza di primo grado si è pronunciata anche in ordine ai reati di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 con specifico riguardo alle annualità 2011 e 2012, ed ha disposto la confisca del profitto di tali reati, deve escludersi che la Corte d'appello abbia esteso la propria pronuncia a fatti sottratti alla sua cognizione perché estranei al giudizio ed alla pronuncia di primo grado.3.

Manifestamente infondate sono anche le censure formulate nel secondo motivo, le quali contestano il difetto di correlazione tra accusa e sentenza, deducendo che il Pubblico Ministero, nel corso del giudizio di primo grado, aveva proceduto a modificare, ex art. 423 cod. proc. pen., il capo di imputazione sub 1, relativo al reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, sul presupposto dell'erroneità del riferimento, nella richiesta di rinvio a giudizio, alle annualità di imposta 2011 e 2012, in quanto già oggetto di precedente giudicato.

3.1. La "eliminazione", ad opera del Pubblico Ministero, di una imputazione, quale che ne sia la ragione, implica, se effettuata dopo il deposito della richiesta di rinvio a giudizio, una ritrattazione non consentita dell'azione penale, e, quindi, costituisce un atto non vincolante per il giudice.

L'esercizio dell'azione penale, infatti, determina, nel sistema processuale vigente, anche in coerenza con il principio di obbligatorietà dell'azione penale, la necessità della pronuncia del giudice su di essa.

In questo senso si esprime costantemente la giurisprudenza.

Si afferma infatti che il principio di irretrattabilità dell'azione penale priva il pubblico ministero che l'abbia esercitata, del potere di riformulare l'imputazione eliminando uno dei reati in contestazione, sicché, ove una tale modifica sia intervenuta, essa è priva di qualunque effetto e non incide sul dovere del giudice di pronunciarsi sull'intera materia devolutagli (Sez. 5, n. 8998 del 24/02/2022, Barabino, Rv. 282861-01).

In particolare, a fondamento di questa conclusione si osserva che «l'iniziativa del P.M. di eliminare la contestazione di un fatto o di sua circostanza, proprio perché contrastante con il principio desumibile dall'art. 50, comma 3, cod. proc. pen., è priva di qualunque effetto e non incide sul dovere del giudice di pronunciarsi sull'intera materia devolutagli, con l'esercizio dell'azione penale e con le integrazioni successive» (così Sez. 5, n. 8998 del 2022, cit., in motivazione).

Costante, inoltre, è l'insegnamento secondo il quale viola il principio di irretrattabilità dell'azione penale l'eliminazione da parte del P.M., in corso di dibattimento, di una circostanza aggravante, ritualmente indicata nell'originaria imputazione, trattandosi di potere spettante unicamente al giudice e non al P.M., cui è riconosciuto il solo potere di integrare l'accusa (cfr., tra le tantissime, Sez. 2, n. 18617 del 08/02/2017, Davicco, Rv. 269743-01, e Sez. 5, n. 9806 del 13/02/2006, Casagrande, Rv. 234231-01).

Di recente, si è anche precisato che il principio di irretrattabilità dell'azione penale esclude che il pubblico ministero nel corso dell'udienza possa riperimetrare l'arco temporale di commissione del delitto di associazione di stampo mafioso, inizialmente contestato in forma "aperta", nel caso in cui si determini la sottrazione al processo di una porzione dell'imputazione, riferibile al periodo compreso tra la data finale di cessazione, successivamente indicata dal pubblico ministero, e il momento di conclusione dell'accertamento giudiziale di primo grado, in quanto il giudice ha il dovere di pronunciarsi sull'intera materia devolutagli (così Sez. 1, n. 36330 del 01/06/2022, Crea, Rv. 283625-01).

La puntualizzazione appena indicata appare significativa, in quanto evidenzia l'estensione dell'area operativa del principio di irretrattabilità dell'azione penale, che preclude "sottrazioni temporali" persino con riferimento ad un reato, quello di partecipazione ad associazione ex art. 416-bis cod. pen., che è e rimane unico, indipendentemente dal periodo in cui il medesimo perdura.

Si può aggiungere che il principio giurisprudenziale richiamato trova puntuale rispondenza nell'elaborazione di autorevolissima Dottrina.

Si è, in particolare, osservato: «Può darsi che l'accusa riduca l'imputazione [...].

Notiamo come in casi simili non occorrano richieste dal pubblico ministero, né vincolino: sarebbe un recesso sul relativo punto; e l'azione è indisponibile».

3.2. Nella specie, il Pubblico Ministero ha operato la "eliminazione" di ben due imputazioni.

Invero, la modifica del capo 1, operata dall'autorità giudiziaria requirente in udienza preliminare a norma dell'art. 423 cod. proc. pen., è consistita nella "eliminazione" delle accuse relative al reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti, ai fini dell'evasione dell'imposta sul valore aggiunto, per gli anni 2011 e 2012.

Ora, non vi è dubbio che il reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 si perfeziona con riferimento a ciascuna dichiarazione, per singola annualità e pure per singola imposta (cfr., in proposito, Sez. 3, n. 20050 del 16/03/2022, Cristodaro, Rv. 283201-02, e Sez. 3, n. 13275 del 05/03/2021, Talia, Rv. 280897-01).

3.3. Una volta precisato che la "eliminazione", ad opera del Pubblico Ministero, di una imputazione, quale che ne sia la ragione, non è ammissibile dopo il deposito della richiesta di rinvio a giudizio, e non può quindi incidere sul dovere del giudice di pronunciarsi sull'intera materia devolutagli, e che, nella specie, il Pubblico Ministero, nel corso dell'udienza preliminare, aveva "eliminato" contestazioni relative a due fatti di reato, deve concludersi che le pronunce di merito non hanno violato il dovere di correlazione tra accusa e sentenza.

Come si è detto in precedenza, la "modifica" operata nel presente processo dal Pubblico Ministero, siccome diretta a sopprimere due distinte ed autonome imputazioni, relative ai reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti, ai fini dell'evasione dell'imposta sul valore aggiunto, per gli anni 2011 e 2012, non poteva e non può ritenersi vincolante per il giudice, ed anzi non esimeva lo stesso dal dovere di pronunciarsi.

Correttamente, perciò, sia il G.u.p. del Tribunale di Torino, sia la Corte d'appello si sono pronunciati anche su queste contestazioni.

4. Manifestamente infondate sono pure le censure enunciate nel terzo motivo, le quali contestano la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 13-bis d.lgs. 74 del 2000, sul presupposto dell'illegittimità della condanna per i reati relativi alle annualità 2011 e 2012, in quanto già oggetto di separato procedimento penale.

In proposito, infatti, è sufficiente richiamare quanto indicato in precedenza, per rappresentare perché i giudici di merito del presente processo hanno pronunciato condanna nei confronti dell'imputato anche per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti, ai fini dell'evasione dell'imposta sul valore aggiunto, per gli anni 2011 e 2012.

5. Alla dichiarazione di dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 20/12/2021 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla condanna per le annualità 2011 e 2012 e alla confisca del relativo profitto; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 20 dicembre 2021, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino in data 8 aprile 2021 che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 2, 8 e 10-quater, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e lo aveva condannato alla pena di otto mesi di reclusione, oltre a disporre la confisca delle somme di denaro, ritenute profitto del reato, in riferimento alle somme di 829.369 euro per il 2011 e di 603.696 euro per il 2012. Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA]: -) dal 28 febbraio 2012 al 27 febbraio 2015, quale presidente del consiglio di amministrazione e successivamente liquidatore della società "[OSCURATO:SOCIETA].", al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture emesse dalla società "[OSCURATO:SOCIETA]." e dalla società "[OSCURATO:SOCIETA]." relativamente ad operazioni inesistenti, avrebbe indicato nelle dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 elementi passivi fittizi (capo 1); -) dal 4 gennaio 2011 al 19 settembre 2014, quale amministratore di fatto della società "[OSCURATO:SOCIETA].", avrebbe emesso fatture per operazioni inesistenti allo scopo di consentire alla società "[OSCURATO:SOCIETA]." di evadere imposte sul valore aggiunto per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 (capo 2); -) dal 30 aprile 2013 al 21 marzo 2014, quale amministratore di fatto della società "[OSCURATO:SOCIETA].", avrebbe emesso fatture per operazioni inesistenti allo scopo di consentire alla società "[OSCURATO:SOCIETA]." di evadere le imposte sul valore aggiunto per gli anni 2013 e 2014 (capo 3); -) dal 16 gennaio 2016 al 16 gennaio 2017, quale presidente del consiglio di amministrazione e successivamente liquidatore della società "[OSCURATO:SOCIETA].", utilizzando in compensazione crediti inesistenti perché derivanti dalle fatture di cui al capo 1, non avrebbe versato le somme dovute a titolo di imposta sul valore aggiunto per gli anni 2014, 2015 e 2016 (capo 4). 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., avuto riguardo all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74 del 2000 (capo a), in relazione alle annualità di imposta 2011 e 2012, e alle connesse statuizioni di confisca. Si deduce che la Corte d'appello illegittimamente ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Giudice dell'udienza preliminare, essendo questa frutto di un evidente errore materiale.Si osserva, in proposito, che: -) il Pubblico Ministero, dopo aver presentato richiesta di rinvio a giudizio per i reati per i quali è stata poi pronunciata condanna, successivamente, in sede di udienza preliminare, in data 21 dicembre 2020, aveva proceduto a modificare, ai sensi dell'art. 423 cod. proc. pen., il capo di imputazione sub 1, relativo al reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, rilevando che erroneamente erano state inserite nella richiesta di rinvio a giudizio anche le annualità di imposta 2011 e 2012, già oggetto di precedente giudicato, ed evidenziando che, sulla base di questo presupposto e dell'avvenuto versamento dall'imputato all'Erario della complessiva somma di 1.211.458 euro, sussistevano le condizioni per la concessione dell'attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 13-bis d.lgs. 74 del 2000; -) il Giudice dell'udienza preliminare, pronunciando sentenza di primo grado, aveva condannato l'imputato per i reati a lui ascritti nella richiesta di rinvio a giudizio e aveva ordinato la confisca del profitto del reato, quantificato in 829.369 euro per il 2011 e in 603.696 euro per il 2012, senza tener conto della modifica dell'imputazione operata dal Pubblico Ministero in udienza, e nonostante avesse dato atto in più punti della motivazione di tale determinazione dell'autorità giudiziaria requirente; -) con successiva ordinanza del 10 settembre 2021, il Giudice dell'udienza preliminare, pur rigettando la richiesta di restituzione delle somme sottoposte a confisca in ragione della non definitività della sentenza di primo grado, aveva rilevato che la condanna non avrebbe dovuto essere pronunciata per le annualità 2011 e 2012, indicate per mero errore materiale nel dispositivo della sentenza, ma avrebbe dovuto limitarsi ai fatti di cui agli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017. Si conclude che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto che: -) il Pubblico Ministero avesse proceduto ad un "soppressione" dei capi di accusa, in violazione del principio di irretrattabilità dell'azione penale, e non, come dal medesimo dichiarato, ad una modifica delle imputazioni, siccome si è verificato solo un parziale mutamento del reato continuato a vantaggio dell'imputato; -) il Giudice di primo grado avesse pronunciato la propria decisione avendo riguardo alla originaria imputazione, senza tener conto della modifica, attese l'assenza di motivazione per i fatti relativi agli anni 2011 e 2012 e l'ammissione dell'errore nell'ordinanza di rigetto della richiesta di dissequestro. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta vizio di inosservanza della norma processuale prevista a pena di nullità, in relazione agli artt. 423, 521 e 522 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., avuto riguardo alla omessa declaratoria di nullità della sentenza di primo grado per mancanza di correlazione tra imputazione e sentenza. Si deduce che, laddove dovessero considerarsi ascritti all'imputato i reati contenuti nella richiesta di rinvio a giudizio originaria, e non in quella successivamente modificata, sussisterebbe in ogni caso una nullità riconducibile all'art. 178, lett. b) e c) cod. proc. pen., attinente all'iniziativa del Pubblico Ministero e alla violazione dei diritti di difesa dell'imputato. Si rileva, in particolare, che il meccanismo di cui all'art. 423 cod. proc. pen. consente al Pubblico Ministero di procedere alla correzione degli errori contenuti nell'imputazione in presenza di un fatto diverso, di un reato connesso o di una circostanza aggravante, e che, invece, il Giudice, qualora ritenga inesatte le determinazioni del Pubblico Ministero in ordine alle imputazioni, non può incidere direttamente su queste, ma è onerato del dovere di attivare meccanismi correttivi volti a sollecitare una modifica o una precisazione delle contestazioni (si cita Sez. Un., n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238239- 01). Si evidenzia, poi, che, nella specie, il Giudice dell'udienza preliminare non ha esercitato alcun potere sollecitatorio sul Pubblico Ministero, invitandolo ad uniformarsi al principio di irretrattabilità dell'azione penale, o comunque a richiedere una pronuncia liberatoria in relazione al capo 1. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge penale nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) e e) cod. proc. pen., avuto riguardo alla mancata concessione dell'attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 13-bis d.lgs. 74 del 2000. Si deduce che erroneamente la Corte territoriale ha negato la concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 13-bis d.lgs. 74 del 2000, sulla scorta della considerazione per cui l'imputato non avrebbe provveduto all'integrale pagamento delle somme conseguenti alla condanna per i reati relativi alle annualità 2011 e 2012, osservando che, in ragione delle ragioni esposte nei primi due motivi di ricorso, non avrebbe dovuto essere pronunciata sentenza di condanna per tali reati, in quanto già oggetto di separato procedimento penale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate. 2. Manifestamente infondate sono le censure esposte nel primo motivo, le quali contestano l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, con riferimento alle annualità di imposta 2011 e 2012, ed alle correlative statuizioni di confisca, deducendo che la pronuncia impugnata è incorsa in errore, laddove ha ritenuto che la sentenza di primo grado si fosse pronunciata anche in relazione a tali fatti. Dalla sentenza di primo grado, in effetti, emerge con assoluta chiarezza che l'imputato è stato ritenuto responsabile dei fatti di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 anche con riferimento alle annualità di imposta 2011 e 2012, che è stata disposta la confisca del correlato profitto, e che è stato esclusa qualunque ipotesi di violazione del divieto di bis in idem rispetto ad altra sentenza. In particolare, la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Torino in data 8 aprile 2021, depositata il 5 luglio 2021, a pag. 5, espone: «Si evidenzia pertanto fin da ora che il giudizio penale divenuto irrevocabile ha riguardato l'odierno imputato quale amministratore di fatti di [OSCURATO:SOCIETA] alla quale viene contestato l'art. 3 del dlgs 74/2000), mentre il presente riguarda la posizione formale assunta dal prevenuto quale presidente del CdA nella società [OSCURATO:SOCIETA] (e le dichiarazioni fraudolente inerenti alla società [OSCURATO:SOCIETA] per gli anni 2011-2012-2013- 2014)». La medesima sentenza, a pag. 11, osserva espressamente: «Rispetto a tale delitto (Capo 1), non appare condivisibile quanto ritenuto dal TL che ravvisa la violazione del principio del bis in idem limitatamente alle annualità 2011-2012 rispetto a quelle già giudicate con la sentenza irrevocabile del GUP di Bolzano del 15 aprile 2015» e fornisce poi ampia spiegazione. Non può perciò indurre in equivoco l'affermazione, a pag. 12, secondo cui: «Per queste ragioni si ritiene che il prevenuto debba rispondere del delitto di cui all'art. 2 del dlg. 74/2000 (così come contestato nel capo 1 di rubrica) anche per le annualità 2011-12, ferma restando la modifica operata dal PM all'udienza preliminare tale principio rileva in sede di quantificazione della pena». Del resto, procedendo alla determinazione del trattamento sanzionatorio, la sentenza di primo grado conclude: «si riconosce l'aumento per il reato di cui all'art. 2 del dlgs. 74/2000 (capo 1) pari alla pena di mesi 6 di reclusione (considerato l'importo elevato dell'imposta evasa e il periodo temporale significativo - dal 2011-2014 [...])». La precisata sentenza del G.u.p. del Tribunale di Torino, è chiara anche con specifico riferimento alle statuizioni di confisca. Infatti, precisa in motivazione: «In tal senso sono stati specificati in dispositivo gli importi dell'imposta evasa come rideterminati dal TL con riferimento alle annualità indicate 2011-2021». E, nel dispositivo, «[o]rdina la confisca delle somme di denaro in sequestro sino alla concorrenza dell'importo che si è accertato essere il profitto del reato (829.369 per il 2011 e 603.696 per il 2012), ovvero della minor somma risultante in sede esecutiva per effetto della detrazione di quanto versato all'Erario». Ora, posto che la sentenza di primo grado si è pronunciata anche in ordine ai reati di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 con specifico riguardo alle annualità 2011 e 2012, ed ha disposto la confisca del profitto di tali reati, deve escludersi che la Corte d'appello abbia esteso la propria pronuncia a fatti sottratti alla sua cognizione perché estranei al giudizio ed alla pronuncia di primo grado.3. Manifestamente infondate sono anche le censure formulate nel secondo motivo, le quali contestano il difetto di correlazione tra accusa e sentenza, deducendo che il Pubblico Ministero, nel corso del giudizio di primo grado, aveva proceduto a modificare, ex art. 423 cod. proc. pen., il capo di imputazione sub 1, relativo al reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, sul presupposto dell'erroneità del riferimento, nella richiesta di rinvio a giudizio, alle annualità di imposta 2011 e 2012, in quanto già oggetto di precedente giudicato. 3.1. La "eliminazione", ad opera del Pubblico Ministero, di una imputazione, quale che ne sia la ragione, implica, se effettuata dopo il deposito della richiesta di rinvio a giudizio, una ritrattazione non consentita dell'azione penale, e, quindi, costituisce un atto non vincolante per il giudice. L'esercizio dell'azione penale, infatti, determina, nel sistema processuale vigente, anche in coerenza con il principio di obbligatorietà dell'azione penale, la necessità della pronuncia del giudice su di essa. In questo senso si esprime costantemente la giurisprudenza. Si afferma infatti che il principio di irretrattabilità dell'azione penale priva il pubblico ministero che l'abbia esercitata, del potere di riformulare l'imputazione eliminando uno dei reati in contestazione, sicché, ove una tale modifica sia intervenuta, essa è priva di qualunque effetto e non incide sul dovere del giudice di pronunciarsi sull'intera materia devolutagli (Sez. 5, n. 8998 del 24/02/2022, Barabino, Rv. 282861-01). In particolare, a fondamento di questa conclusione si osserva che «l'iniziativa del P.M. di eliminare la contestazione di un fatto o di sua circostanza, proprio perché contrastante con il principio desumibile dall'art. 50, comma 3, cod. proc. pen., è priva di qualunque effetto e non incide sul dovere del giudice di pronunciarsi sull'intera materia devolutagli, con l'esercizio dell'azione penale e con le integrazioni successive» (così Sez. 5, n. 8998 del 2022, cit., in motivazione). Costante, inoltre, è l'insegnamento secondo il quale viola il principio di irretrattabilità dell'azione penale l'eliminazione da parte del P.M., in corso di dibattimento, di una circostanza aggravante, ritualmente indicata nell'originaria imputazione, trattandosi di potere spettante unicamente al giudice e non al P.M., cui è riconosciuto il solo potere di integrare l'accusa (cfr., tra le tantissime, Sez. 2, n. 18617 del 08/02/2017, Davicco, Rv. 269743-01, e Sez. 5, n. 9806 del 13/02/2006, Casagrande, Rv. 234231-01). Di recente, si è anche precisato che il principio di irretrattabilità dell'azione penale esclude che il pubblico ministero nel corso dell'udienza possa riperimetrare l'arco temporale di commissione del delitto di associazione di stampo mafioso, inizialmente contestato in forma "aperta", nel caso in cui si determini la sottrazione al processo di una porzione dell'imputazione, riferibile al periodo compreso tra la data finale di cessazione, successivamente indicata dal pubblico ministero, e il momento di conclusione dell'accertamento giudiziale di primo grado, in quanto il giudice ha il dovere di pronunciarsi sull'intera materia devolutagli (così Sez. 1, n. 36330 del 01/06/2022, Crea, Rv. 283625-01). La puntualizzazione appena indicata appare significativa, in quanto evidenzia l'estensione dell'area operativa del principio di irretrattabilità dell'azione penale, che preclude "sottrazioni temporali" persino con riferimento ad un reato, quello di partecipazione ad associazione ex art. 416-bis cod. pen., che è e rimane unico, indipendentemente dal periodo in cui il medesimo perdura. Si può aggiungere che il principio giurisprudenziale richiamato trova puntuale rispondenza nell'elaborazione di autorevolissima Dottrina. Si è, in particolare, osservato: «Può darsi che l'accusa riduca l'imputazione [...]. Notiamo come in casi simili non occorrano richieste dal pubblico ministero, né vincolino: sarebbe un recesso sul relativo punto; e l'azione è indisponibile». 3.2. Nella specie, il Pubblico Ministero ha operato la "eliminazione" di ben due imputazioni. Invero, la modifica del capo 1, operata dall'autorità giudiziaria requirente in udienza preliminare a norma dell'art. 423 cod. proc. pen., è consistita nella "eliminazione" delle accuse relative al reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti, ai fini dell'evasione dell'imposta sul valore aggiunto, per gli anni 2011 e 2012. Ora, non vi è dubbio che il reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 si perfeziona con riferimento a ciascuna dichiarazione, per singola annualità e pure per singola imposta (cfr., in proposito, Sez. 3, n. 20050 del 16/03/2022, Cristodaro, Rv. 283201-02, e Sez. 3, n. 13275 del 05/03/2021, Talia, Rv. 280897-01). 3.3. Una volta precisato che la "eliminazione", ad opera del Pubblico Ministero, di una imputazione, quale che ne sia la ragione, non è ammissibile dopo il deposito della richiesta di rinvio a giudizio, e non può quindi incidere sul dovere del giudice di pronunciarsi sull'intera materia devolutagli, e che, nella specie, il Pubblico Ministero, nel corso dell'udienza preliminare, aveva "eliminato" contestazioni relative a due fatti di reato, deve concludersi che le pronunce di merito non hanno violato il dovere di correlazione tra accusa e sentenza. Come si è detto in precedenza, la "modifica" operata nel presente processo dal Pubblico Ministero, siccome diretta a sopprimere due distinte ed autonome imputazioni, relative ai reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti, ai fini dell'evasione dell'imposta sul valore aggiunto, per gli anni 2011 e 2012, non poteva e non può ritenersi vincolante per il giudice, ed anzi non esimeva lo stesso dal dovere di pronunciarsi. Correttamente, perciò, sia il G.u.p. del Tribunale di Torino, sia la Corte d'appello si sono pronunciati anche su queste contestazioni. 4. Manifestamente infondate sono pure le censure enunciate nel terzo motivo, le quali contestano la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 13-bis d.lgs. 74 del 2000, sul presupposto dell'illegittimità della condanna per i reati relativi alle annualità 2011 e 2012, in quanto già oggetto di separato procedimento penale. In proposito, infatti, è sufficiente richiamare quanto indicato in precedenza, per rappresentare perché i giudici di merito del presente processo hanno pronunciato condanna nei confronti dell'imputato anche per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti, ai fini dell'evasione dell'imposta sul valore aggiunto, per gli anni 2011 e 2012. 5. Alla dichiarazione di dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata
Sentenza Cassazione n. 45111/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris