CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 marzo 2024
Cassazione n. 16306/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Napoli, con l'impugnata sentenza, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter D.L.vo 286/98 e, per l'effetto, lo condannava alla pena di euro 10.000,00 di multa. 2. Avverso la predetta sentenza l'imputato, per il tramite del difensore, ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione, attesa l'inappellabilità della sentenza, trattandosi di condanna a pena pecuniaria, deducendo i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo si duole dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, che doveva essere assolto dovendosi ritenere l'ordine di espulsione emesso dal Questore di Brindisi illegittimo in quanto non tradotto nella lingua madre (serbo) del Lazic, e in assenza di prova che il medesimo conoscesse la lingua italiana. 2.2. Con il secondo motivo ed il terzo si duole del mancato prosciogli mento per particolare tenuità del fatto rispettivamente ai sensi dell'art. 34 d. Igs. 274 del 2000 o dell'art. 131 bis cod. pen. 2.3. Con il quarto motivo si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2.4. Con il quinto motivo chiede il contenimento della pena nel minimo edittale. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo è generico e manifestamente infondato: in sentenza si dà atto che il Lazic parla e comprende la lingua italiana; lo stesso difensore, in ricorso, trattando del successivo motivo, afferma che l'imputato "nato e cresciuto in Italia..., è radicato sul territorio sin dalla nascita, dove ha frequentato le scuole dell'obbligo". 3.2. Il secondo motivo (assorbito in esso il terzo) è inammissibile: chiarito che la speciale esimente del fatto di particolare tenuità è inquadrabile, quanto ai reati di competenza del giudice di pace, nella previsione dell'art. 34 d. Igs. 28 agosto 2000 n. 274, come affermato da Sez. U, n. 53683 del 22/06/2017, Pnnp ed altri, Rv. 271587 (secondo cui la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art.131-bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace), va osservato che non avendo la Difesa avanzato la richiesta di applicazione della speciale esimente in sede di merito, (essendosi limitata, in sede di conclusioni, a chiedere l'assoluzione sic et simpliciter), non può essere considerato in questa sede. 3.3. Il quarto e quinto motivo sono inammissibili perché manifestamente infondati e tendenti a sottoporre a questa Corte valutazioni squisitamente di merito, ad essa sottratte: la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità (plurimi precedenti penali ed assenza di elementi ultronei per la mitigazione della pena), circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419), e la pena è stata parametrata al minimo edittale. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 marzo 2024 Il Consigliere