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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04727/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia l'insufficienza della motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla mancata concessione del minimo della pena, oltre ad essere generico per indeterminatezza — perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato - è altresì manifestamente infondato, poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento, il che nel caso in esame non è; anche l'unico riferimento concreto contenuto nel ricorso alla pena irrogata, non si confronta con la corretta e solida motivazione della Corte territoriale, che quantifica comunque la pena in misura inferiore alla media edittale, ritenendola congrua, il che non richiede ulteriori ragioni di giustificazione, cosicchè la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 4) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ea..yer.....er-Adella somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 18 d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia l'insufficienza della motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla mancata concessione del minimo della pena, oltre ad essere generico per indeterminatezza — perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato - è altresì manifestamente infondato, poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento, il che nel caso in esame non è; anche l'unico riferimento concreto contenuto nel ricorso alla pena irrogata, non si confronta con la corretta e solida motivazione della Corte territoriale, che quantifica comunque la pena in misura inferiore alla media edittale, ritenendola congrua, il che non richiede ulteriori ragioni di giustificazione, cosicchè la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 4) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ea..yer.....er-Adella somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 d
Sentenza Cassazione n. 04727/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris