CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 11524/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall'art. 5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], resa all'esito di giudizio abbreviato, il Tribu- nale di Avezzano ha condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- relian, esclusa la contestata recidiva, riconosciute le circostanze attenuanti gene- riche e tenuto conto della diminuente del rito, alla pena di anni 1, mesi 5 e giorni 10 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa ciascuno, con i benefici della sospen- sione condizionale e della non menzione per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto riconosciutili colpevoli dei seguenti reati: a) del reato p. e p. dagli artt. 110, 99, 624 e 625 n. 4 c.p. perché in concorso fra loro sottraevano merce esposta per la vendita presso l'esercizio commerciale EUROSPIN. Delitto aggravato dall'avere agito con destrezza consistita nell'impos- sessarsi repentinamente della merce occultandola sulla propria persona. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. b) del reato p. e p. dagli artt. 110, 99, 624 e 625 n. 4 c.p. perché in concorso fra loro sottraevano merce esposta per la vendita presso l'esercizio commerciale [OSCURATO:PERSONA]. Delitto aggravato dall'avere agito con destrezza consistita nel l'impossessarsi repentinamente della merce occultandola sulla propria persona. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. e) del reato p. e p. dagli artt. 110, 99, 624 e 625 n. 4 c.p. perché in concorso fra loro sottraevano merce esposta per la vendita presso l'esercizio commerciale CINELIN. Delitto aggravato dall'avere agito con destrezza consistita nell'imposses- sarsi repentinamente della merce occultandola sulla propria persona. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. La Corte di Appello di L'Aquila, con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in parziale ri- forma della sentenza di primo grado, appellata dagli imputati, esclusa l'aggravante di cui all'art. 625 n. 4 c.p., ha rideterminato la pena, per ognuno degli imputati, in mesi otto di reclusione ed euro 200 di multa, conferma nel resto l'affermazione di responsabilità. 2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del comune difensore di fiducia, con tre separati atti, i tre imputati di cui sopra, deducendo, con un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti stretta- mente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen., manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, quanto ad [OSCURATO:PERSONA], in merito alla mancata individuazione della pena base nel minimo edittale e nel mancato riconoscimento dei benefici di legge, e a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in merito alla mancata individuazione della pena base nel minimo edittale e agli aumenti per la continuazione. Chiedono, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale ex art. 611 co. 1 cod. proc. pen. -non essendo stata chiesta la trattazione in pubblica udienza ai sensi dell'art. 611 co. 2 cod. proc. pen. - il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. 4. I motivi sopra illustrati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla moti- vazione dell'atto impugnato e afferiscono al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni di- fensive. Per contro, 1"impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligi- bile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di ap- prezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 5. In premessa va rilevato, ai fini della procedibilità, come ricorda la sentenza impugnata a pag. 4, e come emerge ex actis, sono presenti in atti le querele delle persone offese (querela del 9.2.2018 a firma di [OSCURATO:PERSONA], capo area [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., di [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'esercizio commerciale "[OSCURATO:PERSONA]- ping", [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'esercizio commerciale "OMG" e di [OSCURATO:PERSONA], amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. (Mauris), tutte sporte dinanzi ai CC di Avez- zano). 6. I ricorrenti, in concreto, non si confrontano adeguatamente con la motiva- zione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I ricorsi si limitano a riportare genericamente gli orientamenti di questa Su- prema Corte sulla finalità rieducativa della pena e sulla possibilità di determinare la concessione delle circostanze attenuanti generiche anche in relazione alla con- dotta susseguente il reato, con argomenti del tutto scollegati al provvedimento impugnato in cui, appunto, dette circostanze sono state pure concesse.Né si chiarisce il contenuto della doglianza in ordine alla misura dell'aumento in continuazione che rimane contenuto ad un mese di reclusione per ciascuno dei due episodi di furto, né si affronta in modo specifico e appropriato il tema della pretesa concedibilità a Adar dei benefici di legge, avendo già una volta goduto della sospensione condizionale della pena ed essendo gravato da condanne defi- nitive in materia di reati ambientali. Quanto alla censura sul vizio di motivazione rispetto alla determinazione della pena base (individuata in anni uno di reclusione), seppure la stessa si discosti comunque in termini ridotti dal minimo edittale, la Corte territoriale offre una mo- tivazione priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto richiamando i para- metri di cui all'art. 133 cod. pen.., tra cui la capacità criminale dei correi, gravati da precedenti penali o giudiziari e capaci di commettere - in forma concorsuale, indi organizzata - tre furti in un breve arco temporale. 7. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle am- mende