CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26254/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2022 del Tribunale di Benevento visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e ha fatto pervenire conclusioni scritte e nota spese; lette le richieste del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Benevento ha confermato la sentenza del 10 novembre 2021 del Giudice di pace di Airola che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]Onofrio per il reato di cui all'art. 612, primo comma, cod. pen. e l'aveva condannato, con le circostanze attenuanti generiche, alla pena ritenuta di giustizia, oltre che al risarcimento del danno in favore della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], costituitasi parte civile. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]Onofrio, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la mancanza di motivazione dell'ordinanza con la quale il Tribunale ha rigettato l'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con la quale era stata chiesta la assunzione delle deposizioni testimoniali dei soggetti con i quali l'imputato aveva sostenuto di essersi accompagnato nel periodo di tempo in cui, secondo quanto dichiarato dalla persona offesa, si sarebbe reso responsabile del reato ascrittogli, nonché la violazione degli artt. 507 e 603 cod. proc. pen. L'ordinanza è del tutto priva di motivazione e con la sentenza di appello si è affermato che «le circostanze addotte dall'imputato non appaiono, per la loro genericità, né decisive né rilevanti, cosicché del tutto inconferente è la richiesta di rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale basata sulla necessità di escutere ex art. 507 c.p.p. (rigettata dal Giudice di primo grado) le persone che avrebbero partecipato al funerale». Sostiene il ricorrente che la motivazione non è soddisfacente in quanto attraverso i testi egli intendeva dimostrare l'alibi fornito, atteso che al momento del fatto, determinabile sulla base delle indicazioni emerse anche dalla testimone Ferrara, egli si trovava in altra località insieme ad un suo amico, [OSCURATO:PERSONA], e non poteva aver tenuto la condotta che gli veniva addebitata. [OSCURATO:PERSONA] di pace aveva rigettato la richiesta perché tardiva. Nell'atto di appello si era ribadita la rilevanza delle prove delle quali era stata chiesta la assunzione e sul punto la motivazione della sentenza di appello risulta carente e comunque l'assunzione delle prove richieste era assolutamente necessaria ai fini della decisione e la sua omissione determina la nullità della sentenza impugnata per violazione di legge. Quanto alla mancanza di motivazione, il ricorrente evidenzia che il Tribunale non ha chiarito le ragioni per le quali le sue indicazioni non sarebbero decisive e rilevanti perché generiche, omettendo di rispondere alle censure formulate con l'appello. Al contrario, l'alibi fornito dall'imputato, se riscontrato, avrebbe determinato la sua assoluzione. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente ribadisce l'eccezione, già formulata nei precedenti gradi di giudizio, di incompetenza per materia sostenendo che il fatto di cui egli è stato accusato integrerebbe il diverso reato di violenza privata di cui all'art. 610 cod. pen., di competenza del Tribunale. Evidenzia a tal fine che, secondo l'imputazione, egli è accusato di avere effettuato un sorpasso pericoloso che costringeva la persona offesa, onde evitare la collisione, a spostarsi repentinamente verso il ciglio destro della carreggiata e che anche la persona offesa, nel corso della sua deposizione, ha confermato questa circostanza. [OSCURATO:PERSONA] di pace ed il Tribunale hanno affermato che scopo della condotta dell'imputato non era costringere la vittima ad effettuare la manovra volta ad evitare la collisione, ma solo impaurire la persona offesa, ma anche su tale punto la motivazione risulta carente. Sostiene l'imputato che, sebbene egli sia stato condannato per un reato meno grave, sussiste il suo interesse ad impugnare, in quanto egli ha interesse ad usufruire del beneficio della sospensione condizionale della pena, precluso in caso di condanna per reato di competenza del giudice di pace. In ogni caso, nella condotta tenuta dall'imputato non è ravvisabile il reato di minaccia, non essendo possibile ravvisare alcuna condotta intimidatoria, trattandosi di un mero sorpasso azzardato e spericolato. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in ordine al rigetto dei motivi di appello, dovendo ritenersi la motivazione della sentenza di secondo grado meramente apparente. In particolare, segnala il ricorrente, la Corte di appello ha del tutto omesso di pronunciarsi sulla congruità della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Anche laddove si volesse ammettere un interesse del ricorrente a dedurre una diversa e più grave qualificazione giuridica del fatto, onde conseguire la applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, deve osservarsi che il motivo non è fondato, sulla base della ricostruzione fattuale operata dal Tribunale, che ha escluso che l'autore della pericolosa manovra di sorpasso volesse costringere la vittima ad alterare la sua condotta di guida, mirando egli esclusivamente ad intimidire la persona offesa. In particolare, il Tribunale, evidenziando che la minaccia può essere espressa anche attraverso un comportamento idoneo ad incutere timore, ha correttamente applicato il principio più volte affermato da questa Corte di cassazione secondo il quale la fattispecie di cui all'art. 612 cod. pen. è integrata anche quando, in assenza di parole intimidatorie o di gesti espliciti, sia adottato un comportamento univocamente idoneo ad ingenerare timore, sicché possa essere turbata o diminuita la libertà psichica del soggetto passivo (ex multis, Sez. 5, n. 37845 del 02/04/2019, Iodice, Rv. 277536). Il Tribunale non ha solo escluso il dolo intenzionale, ma pure il dolo generico, cosicché nel caso di specie non rileva la distinzione tra movente e dolo generico segnalata dal ricorrente. Avendo il Tribunale escluso il dolo del delitto di cui all'art. 610 cod. pen., il reato integra una mera minaccia. Ne consegue che il processo è stato correttamente instaurato innanzi al Giudice di pace, competente per materia. Laddove, poi, il ricorrente sostiene che la motivazione è contraddetta dalla deposizione della persona offesa, che avrebbe affermato di essere stata costretta a spostare il veicolo da lei condotto sulla destra della carreggiata e poi a fermarsi, la censura è inammissibile, sia perché attinente al merito, sia perché l'illogicità o contraddittorietà della motivazione non è compresa tra i vizi deducibili ai sensi dell'art. 39-bis d.lgs. n. 74 del 2000. 2. Il primo ed il terzo motivo di ricorso sono, invece, fondati. Deve ribadirsi che è affetta da violazione di legge la sentenza che si limiti a richiamare l'intervenuta decadenza della parte dalla prova, senza dare adeguata motivazione quanto al mancato esercizio dei poteri istruttori d'ufficio ex art. 507 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 35742 del 28/09/2020, D'Agata, Rv. 280358; Sez. 6, n. 25770 del 29/05/2019, Chiesa, Rv. 276217; Sez. 4, n. 5898 del 17/01/2019, Borsi, Rv. 275266). È quanto accaduto in primo grado, essendosi il Giudice di pace limitato a rigettare la richiesta istruttoria formulata dalla difesa dell'imputato ai sensi della citata disposizione ritenendola tardiva. L'imputato, con il suo appello, ha reiterato la sua richiesta di prova avanzando istanza di rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale onde escutere come testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dei quali forniva anche gli indirizzi per consentirne la citazione, affermando che il primo l'aveva prelevato presso la sua abitazione a Montesarchio per accompagnarlo al cimitero di Cervinara ad assistere ad un funerale al quale aveva partecipato anche [OSCURATO:PERSONA] e che nello spostamento da Montesarchio al cimitero l'autovettura del Marra aveva percorso strade secondarie senza mai immettersi sull'Appia, dove la persona offesa aveva affermato essere stato commesso il reato. Il Tribunale ha nuovamente rigettato l'istanza affermando che essa era generica e che le circostanze dedotte non erano decisive e rilevanti, senza tuttavia chiarire le ragioni di tale affermazione, sebbene l'appellante avesse fornito indicazioni specifiche sulle persone da esaminare, sui loro indirizzi, sulle circostanze sulle circostanze sulle quali doveva vertere il loro esame, indicando anche le ragioni per cui le prove richieste dovevano ritenersi decisive, in quanto volte a dimostrare l'alibi fornito dall'imputato. Si tratta in sostanza di una motivazione meramente apparente, cosicché anche sotto tale profilo, risultando violato l'obbligo di motivazione previsto dall'art. 125 cod. proc. pen., sussiste la violazione di legge denunciata dal ricorrente. Il Tribunale neppure ha dato alcuna risposta alle specifiche censure formulate dall'appellante che, oltre a negare la disponibilità da parte sua di un'autovettura dello stesso modello di quella indicata dalla persona offesa, aveva fornito un alibi asserendo di trovarsi in altro luogo nel momento in cui è stato commesso il fatto che gli viene addebitato. Egli aveva anche sollevato dubbi in ordine all'attendibilità della persona offesa, evidenziando che la stessa si era costituita parte civile ed era portatrice di un interesse economico alla condanna e sostenendo l'assenza di riscontri alle sue dichiarazioni. Infine, il D'Onofrio aveva sostenuto che la pena era stata fissata in misura eccessiva. Il Tribunale, quanto all'affermazione di penale responsabilità dell'appellante, oltre a descrivere il contenuto delle deposizioni delle due testimoni escusse, si è limitato a riportarsi genericamente alla motivazione della sentenza di primo grado, affermando in modo assertivo che le due testimoni erano attendibili e che il quadro probatorio non era scalfito dall'alibi fornito dall'imputato. Questa Corte di cassazione ha reiteratamente affermato che manca di motivazione la sentenza d'appello che - nell'ipotesi in cui le soluzioni adottate dal giudice di primo grado siano state specificamente censurate dall'appellante - si limiti a riprodurre la decisione del primo giudice, aggiungendo la propria adesione in termini apodittici e stereotipati, senza dare conto degli specifici motivi d'impugnazione e senza argomentare sull'inconsistenza o non pertinenza degli stessi (vedi Sez. 6, n. 12148 del 12/02/2009, Giustino, Rv. 242811, che richiama ulteriori precedenti). In tal caso non può parlarsi di motivazione per relationem, bensì di elusione dell'obbligo di motivare, previsto a pena di nullità dall'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e direttamente imposto dall'art. 111, sesto comma, Cost.Infine, il Tribunale non fornisce alcuna risposta, neppure attraverso un generico richiamo ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., in ordine alla censura attinente al trattamento sanzionatorio. 3. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribuna