CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 maggio 2026
Cassazione n. 17113/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vocatura generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicatan. 326/02/17 depositata il 03/05/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza n. 326/02/17 del 03/05/2017, la Commissionetributaria regionale della Basilicata (di seguito CTR) rigettava l’appelloproposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n.149/02/15 della Commissione tributaria provinciale di Potenza (di seguitoCTP), che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di unacartella di pagamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta2006.Numero registro generale 24355/2017Numero sezionale 4557/2026Numero di raccolta generale 17113/2026Data pubblicazione 31/05/20261.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, il contribuente ritenevadi non aver ricevuto la notificazione dell’atto presupposto, costituito da unavviso di accertamento.1.2. La CTR respingeva l’appello di AE evidenziando che: a) non erastata fornita la prova dell’intervenuta ricezione, da parte del contribuente,della raccomandata informativa, necessaria per il perfezionamento dellanotifica dell’avviso di accertamento ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ.; b)ciò comportava l’inesistenza della notificazione dell’avviso diaccertamento, con conseguente preclusione di ogni ulteriore esame nelmerito della pretesa.2. AE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione,affidato a tre motivi.3. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso e, quindi, depositava attodi costituzione con nuovo difensore.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso di AE è affidato a tre motivi, di seguito brevementeillustrati.1.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.112 cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di pronunciare in ordine almerito della pretesa impositiva.1.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedell’art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per non averela CTR ritenuto che il contribuente ha impugnato, unitamente alla cartelladi pagamento, anche l’avviso di accertamento nel merito, sicché il giudicedi appello non avrebbe potuto limitarsi a statuire in ordineall’annullamento della cartella di pagamento.1.3. Con il terzo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degliNumero registro generale 24355/2017Numero sezionale 4557/2026Numero di raccolta generale 17113/2026Data pubblicazione 31/05/2026artt. 8 e 14 della l. 20 dicembre 1982, n. 890 e dell’art. 140 cod. proc.civ., per avere la CTR ritenuto l’inesistenza della notificazione dell’avvisodi accertamento, sebbene la notificazione dello stesso si sia perfezionatae, comunque, il vizio evidenziato determinerebbe, al limite, la nullitàsanabile della notificazione.2. I motivi possono essere unitariamente esaminati per ragioni diconnessione.2.1. Va, in primo luogo, evidenziato che la CTR ha ritenuto l’inesistenzadella notifica dell’atto impositivo in quanto AE non avrebbe provatol’avvenuta ricezione, da parte del destinatario, della raccomandatainformativa con avviso di ricevimento, necessaria per il perfezionamentodella notificazione ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. In assenza dellaprova della ricezione dell’avviso di ricevimento da parte del contribuente lanotificazione sarebbe inesistente e ciò precluderebbe ogni ulteriore esamenel merito della pretesa tributaria.2.2. Diversamente da quanto accertato dal giudice di appello, la difesaerariale afferma che la notificazione dell’avviso di accertamento sarebbeavvenuta a mezzo del servizio postale nei confronti di destinatariorelativamente irreperibile, con conseguente deposito del plico contenentel’atto presso l’ufficio postale e invio della comunicazione di avvenutodeposito (cd. CAD) al contribuente, con atto immesso in cassetta.2.2.1. Ai fini dell’autosufficienza del ricorso, la difesa erariale haprodotto in allegato la documentazione attestante che la notificazionedell’avviso di accertamento al contribuente è stata effettuata nelle formedella notificazione diretta a mezzo posta. Da detta documentazione sievince che, nella temporanea assenza del destinatario (irreperibilitàrelativa), il plico contenente la notificazione dell’atto è stato depositatopresso l’Ufficio postale ed è stata inviata la relativa CAD; il plico è poitornato al mittente non essendo stato ritirato nel termine di giacenzaNumero registro generale 24355/2017Numero sezionale 4557/2026Numero di raccolta generale 17113/2026Data pubblicazione 31/05/2026previsto dalla legge, ma non risulta la prova della ricezione della CAD daparte del destinatario.2.3. Orbene, l’errore di qualificazione della notificazione compiuto dallaCTR (notificazione a mezzo messo notificatore ai sensi dell’art. 140 cod.proc. civ. anziché notificazione a mezzo posta) non ha sostanzialerilevanza in quanto le Sezioni Unite di questa Corte hanno equiparato ledue forme di notifica effettuate in caso di irreperibilità relativa deldestinatario, ritenendo, sulla base di un’interpretazione costituzionalmenteorientata (artt. 24 e 111, secondo comma, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890del 1982, che - anche per la notificazione a mezzo posta, al pari dellanotificazione ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. - la prova delperfezionamento del procedimento notificatorio possa essere data dalnotificante «esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avvisodi ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione diavvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la provadell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa» (Cass.S.U. n. 10012 del 15/04/2021).2.4. Pertanto, la circostanza che manchi la prova del ricevimento dellaraccomandata informativa da parte del contribuente rende la notificazionedell’atto impositivo invalida, indipendentemente dal fatto che la stessa siaeseguita a mezzo posta e non a mezzo messo notificatore. Tuttavia, dettanotificazione non può dirsi inesistente, come erroneamente ritenuto dallaCTR, ma solo nulla (cfr. Cass. n. 5556 del 26/02/2019; sulla residualitàdella categoria dell’inesistenza si veda, altresì, Cass. S.U. n. 14916 del20/07/2016).2.5. Ad ogni buon conto, non è nemmeno strettamente necessariostabilire se la notificazione sia soltanto nulla, come sostenuto da AE,ovvero inesistente, come ritenuto dalla CTR, posto che la notificazione nonè un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento dell’atto tributario,ma una condizione integrativa d'efficacia, sicché la sua eventualeNumero registro generale 24355/2017Numero sezionale 4557/2026Numero di raccolta generale 17113/2026Data pubblicazione 31/05/2026invalidità non determina in via automatica l'inesistenza dell'atto, quandone risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuenteentro il termine di decadenza concesso per l'esercizio del potereall'Amministrazione finanziaria (Cass. n. 8374 del 24/04/2015; Cass. n.21071 del 24/08/2018; Cass. n. 26310 del 29/09/2021), come avvenutonel caso di specie attraverso la notificazione della cartella di pagamento.2.6. In proposito, è indubbio che la correttezza del procedimento diformazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di unasequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni,allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa deldestinatario, sicché l’invalidità della notifica di un atto presuppostocostituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'attoconsequenziale notificato (Cass. S.U. n. 5791 del 04/03/2008; Cass. n.16444 del 15/07/2009; Cass. n. 14861 del 05/09/2012; Cass. n. 1144 del18/01/2018; Cass. n. 11474 del 01/05/2025).2.6.1. Tuttavia, spetta al contribuente la scelta, consentita dall'art. 19,comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare: a) solo l'attoconsequenziale notificatogli (nella specie, la cartella di pagamento),facendo valere il vizio derivante dall’invalida notifica dell'atto presupposto;b) cumulativamente l’atto consequenziale e quello presuppostoinvalidamente notificato (nella specie, la cartella di pagamento e l’avvisodi accertamento), facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, percontestare radicalmente la pretesa tributaria.2.7. Nel caso di specie, risulta comprovato da parte ricorrente, con ladovuta specificità, che - con il ricorso originario - il sig. [OSCURATO:PERSONA] haimpugnato, unitamente alla cartella di pagamento, anche l’avviso diaccertamento invalidamente notificato, contestando nel merito la pretesatributaria (la circostanza trova conferma nel controricorso: cfr. pag. 2 e3). Ne consegue che il contribuente si è avvalso della previsione dell’art.19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 e, pertanto, l’affermazione delNumero registro generale 24355/2017Numero sezionale 4557/2026Numero di raccolta generale 17113/2026Data pubblicazione 31/05/2026giudice di merito per la quale la mancata notificazione dell’avviso diaccertamento preclude l’ulteriore esame nel merito del ricorsooriginariamente proposto dal contribuente è erronea e va cassata.2.8. Il ragionamento di cui sopra va a questo punto ricollegato ai rilieviformulati da AE con i motivi di ricorso. Il primo motivo si rivela infondato,perché - come evidenziato - il giudice di appello ha pronunciato sullaquestione concernente l’esame della pretesa tributaria dell’Ufficio,ritenendo precluso ogni ulteriore esame (cfr. pag. 4 della sentenzaimpugnata): non può, dunque, configurarsi la contestata omessapronuncia. Sono, invece, fondati il secondo e il terzo motivo di ricorso,perché la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento nonpreclude l’esame dell’impugnazione proposta avverso l’atto impositivounitamente all’impugnazione della cartella di pagamento.3. In conclusione, vanno accolti il secondo e il terzo motivo di ricorso,rigettato il primo; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motiviaccolti e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaBasilicata, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese delpresente procedimento. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, rigettato il primo;cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata per nuovoesame e per le spese del presente procedimento.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/05/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]