CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 gennaio 2025
Cassazione n. 25037/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1981DIALLO [OSCURATO:PERSONA], nato un Guinea il [OSCURATO:DATA_NASCITA]BELATIK [OSCURATO:PERSONA] ,[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE di APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della SostitutaProcuratrice generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo emettersideclaratoria di inammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza resa in data 19 ottobre 2021 la Corte di cassazione, suricorso del Procuratore Generale preso la Corte d’appello di Perugia, annullavacon rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Firenze la sentenza emessadalla Corte d’appello di Perugia il 21 dicembre 2020 con la quale, per quel chequi interessa, era stata confermata la condanna degli imputati [OSCURATO:PERSONA],relazione ai reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, del d.p.r. 9 ottobre 1990, n.309, loro ascritti, che la Corte d’appello aveva riqualificato nell’ipotesi di lieveentità di cui all’art. 73, comma 5, dello stesso d.p.r., con conseguenterideterminazione delle pene inflitte.Con la sentenza rescindente la Suprema Corte osservava che la Corted’appello aveva fondato la decisione relativa alla riqualificazione dei fatti sullamodestissima entità dei quantitativi delle singole cessioni di stupefacenteoperate dagli imputati, ritenendo non ostativa la ripetitività delle condotte enegando l’esistenza di una piazza di spaccio gestita da una articolataorganizzazione.Evidenziava che nell’operare tale giudizio la Corte di merito non avevaconsiderato le argomentazioni della sentenza di primo grado legate alleemergenze probatorie, con particolare riguardo alla quotidiana attività dispaccio, alla insistenza delle attività di spaccio in due punti nodali della vitacittadina non lontani da edifici scolastici e da altri luoghi frequentati da giovani,alla capacità degli imputati di rifornirsi continuamente di sostanza stupefacente,al coordinamento operativo tra gli spacciatori in relazione ai luoghi di custodiadello stupefacente, alla facilità di contatto degli acquirenti con gli spacciatoriche immediatamente provvedevano alle cessioni di ogni tipo di droga, allafacilità con la quale erano apprestate le dosi e la consegna di esse, alla vigilanzadegli spacciatori sulle vie di accesso ai luoghi di spaccio e alla conseguentedifficoltà per le forze dell’ordine ad operare i controlli, all’esistenza di una siapur rudimentale organizzazione finalizzata al controllo del territorio.Concludeva sul punto ritenendo che la Corte territoriale, nel riformare insenso più favorevole agli imputati la prima decisione, non aveva rispettatol’obbligo di offrire una motivazione puntuale e adeguata, capace di fornire unarazionale giustificazione della difforme conclusione adottata.Richiamava inoltre il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimitàsecondo il quale è legittimo il mancato riconoscimento della fattispecie di lieveentità, di cui all’art. 73, comma 5, citato, qualora l’attività di spaccio sia svoltain un contesto organizzato le cui caratteristiche, quali il controllo diun’apprezzabile zona del territorio, l’impiego di mezzi funzionali a tale scopo,l’accertata reiterazione delle condotte di spaccio e la disponibilità di tipologiedifferenziate di sostanze stupefacenti, pur se in quantitativi non rilevanti, sianosintomatiche della capacità dell’autore del reato di diffondere in modosistematico sostanza stupefacente.Con sentenza resa in data 11 marzo 2025 la Corte d’appello di Firenze,giudicando in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, ritenuta l’ipotesi di cui acomma 1 del citato art. 73, per quel che qui interessa rideterminava la penainflitta agli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CeesayEbrihamin e [OSCURATO:PERSONA].Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione, con distinti atti,tutti i detti imputati.2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] articolava quattro motivi di doglianza.2.1. Con il primo motivo deduceva violazione degli artt. 170 e 179cod. proc. pen., 8 della legge n. 890/1982.Rassegnava che nel corso del giudizio l’imputato aveva eletto domiciliopresso la sua abitazione, che all’udienza del 29 febbraio 2024 la Corte d’appellodi Firenze aveva disposto la rinnovazione della notifica del decreto di citazione agiudizio nei confronti dell’imputato, notifica che era avvenuta ai sensi dell’art.170 cod. proc. pen. a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno,che l’avviso di ricevimento relativo alla detta notifica attestava che la primaraccomandata non era stata consegnata “per temporanea assenza deldestinatario” e che l’atto notificando era stato depositato nell’ufficio postale, delche era stata spedita comunicazione all’imputato con ulteriore letteraraccomandata che non era stata ritirata entro dieci giorni dall’avvenutaspedizione, che alla successiva udienza del 17 gennaio 2025 la Corte d’appelloaveva dichiarato l’assenza dell’imputato ritenendo che la notificazione deldecreto di citazione a giudizio fosse andata a buon fine.Assumeva che non vi era in atti la prova della regolarità della detta notifica,e che secondo un orientamento, non incontrastato ma condivisibile, dellagiurisprudenza di legittimità la notificazione a mezzo posta non potevaconsiderarsi perfezionata mediante la sola spedizione della letteraraccomandata che informava il destinatario dell’avvenuto deposito dell’attopresso l’ufficio postale, essendo necessaria la prova della ricezione della dettaraccomandata da parte del destinatario medesimo.Deduceva che nel caso di specie la comunicazione dell’avviso depositodell’atto era stata effettuata con lettera raccomandata, della quale tuttavia nonera stato acquisito l’avviso di ricevimento, dal che derivava la mancata provache la notifica al ricorrente del decreto di citazione a giudizio in appello fosseandata a buon fine.2.2. Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 627 e 597,comma 3, cod. proc. pen.Rassegnava che il Tribunale di Terni aveva condannato l’imputato alla penafinale di anni sei e mesi sei di reclusione ed euro 26.000,00 di multa, laddove laCorte d’appello di Firenze, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di cassazione,aveva rideterminato la pena in anni sei e mesi sei di reclusione ed euro26.150,00 di multa in assenza di impugnazione del pubblico ministero, in talmodo violando il divieto di reformatio in peius.2.3. Con il terzo motivo deduceva violazione degli artt. 597 e 599-biscod. proc. pen., nonché vizio di motivazione per omessa pronuncia in relazionealla proposta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. presentata davantialla Corte d’appello di Perugia, che non era stata accolta in quanto la stessaCorte, con la sentenza successivamente annullata dal giudice di legittimità,aveva riqualificato i fatti nell’ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 del piùvolte citato art. 73, applicando una pena inferiore a quella concordata.Deduceva che, a fronte di ciò, la Corte d’appello di Firenze, giudicando insede di rinvio dalla Corte di cassazione non si era confrontata con la proposta diconcordato presentata davanti alla Corte perugina.2.4. Con il quarto motivo deduceva violazione dell’art. 62-bis cod.pen., nonché omessa motivazione in relazione al diniego delle circostanzeomesso di motivare in ordine alle ragioni per le quali non aveva concesso lecircostanze attenuanti generiche.3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] articolava ununico motivo di doglianza, con il quale deduceva violazione degli artt. 73,comma 5, d.p.r. n. 309/1990, 111 e 3 Cost., nonché vizio di motivazione.Contestava la mancata riqualificazione dei fatti ai sensi del citato art. 73,comma 5, osservando che in relazione ad alcuni coimputati giudicatiseparatamente il giudice, con sentenza ormai passata in giudicato, avevaritenuto la lieve entità per fatti considerati nell’ambito della medesima indaginee che al riguardo la Corte fiorentina non aveva reso alcuna argomentazione, néaveva motivato in relazione alla omessa riqualificazione dei fatti in senso piùfavorevole agli imputati.4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] articolava un unico motivo di doglianzacon il quale deduceva contraddittorietà della motivazione in relazione allamancata riqualificazione dei fatti ascritti all’imputato nell’ipotesi lieve di cuiall’art. 73, comma 5, citato.Deduceva che in relazione ad alcuni coimputati giudicati separatamente ilgiudice, con sentenza ormai definitiva, aveva ritenuto la lieve entità per imedesimi fatti storici, ciò che aveva determinato una disparità di trattamentorispetto agli imputati qui giudicati.Assumeva, per altro verso, che il limite dato dalla quantità di sostanzaceduta era dirimente ai fini della riqualificazione del fatto nell’ipotesi di lieveentità.5. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] articolava un unico motivo di doglianza, con ilquale deduceva contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancatariqualificazione dei fatti ascritti all’imputato nell’ipotesi lieve di cui all’art. 73,comma 5, citato, rassegnando le medesime argomentazioni illustrate con ilricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].6. In data 9 aprile 2026 la difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] note difensive con le quali ribadiva le argomentazioni illustrate con ilricorso; in pari data la difesa di [OSCURATO:PERSONA] depositava memoria di replicaalle conclusioni del Procuratore Generale con le quali ribadiva le argomentazioniillustrate in ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Si esamina dapprima il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.Secondo il più recente orientamento del Giudice di legittimità, al quale ilCollegio intende dare continuità, in tema di notificazioni a mezzo posta, lanotifica dell'atto rifiutato dal destinatario o non consegnato per la suatemporanea assenza o per l'assenza o l'inidoneità di altre persone legittimate ariceverlo, non si perfeziona con la spedizione della raccomandata contenente lacomunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale, ma solocon la sua ricezione da parte del destinatario (v., ex multis,Sez. 5, n. 21492 del 08/03/2022, Diaz, Rv. 283429 – 01).Nella specie la notifica del decreto di citazione a giudizio nei confrontidell’imputato è avvenuta ai sensi dell’art. 170 cod. proc. pen. a mezzo di letteraraccomandata con ricevuta di ritorno; l’avviso di ricevimento relativo alla dettanotifica attesta che la prima raccomandata non è stata consegnata “pertemporanea assenza del destinatario”; l’atto notificando è stato depositatonell’ufficio postale, del che è stata spedita comunicazione all’imputato conulteriore lettera raccomandata che non è stata ritirata entro dieci giornidall’avvenuta spedizione, né vi è prova che la stessa sia stata ricevuta daldestinatario.La mancata ricezione da parte dell’imputato della seconda raccomandata hadeterminato una nullità di ordine generale a regime intermedio (v., in tema,Sez. 2, n. 24807 del 04/04/2019, Lupica, Rv. 276968 – 01, secondo cui lanotifica a mezzo posta del decreto di citazione a giudizio eseguita medianteconsegna dell'atto a persona diversa dall'imputato, pur se al domiciliodichiarato, in mancanza di prova certa della effettiva ricezione da parte deldestinatario della raccomandata informativa di avvenuto recapito, è affettada nullità di ordine generale a regime intermedio che, in quanto verificatasinella fase antecedente al giudizio, va rilevata dal giudice o eccepita dalla parteentro e non oltre la deliberazione della sentenza di primo grado), che, essendosiverificata prima dell’instaurazione del giudizio di appello, a mente del dispostodi cui all’art. 180 cod. proc. pen. avrebbe dovuto essere eccepita entro ladeliberazione della sentenza di secondo grado.Ciò non è avvenuto, dovendosi rilevare in proposito che la lettura dei verbalidelle udienze di gravame del 17 gennaio 2025 e dell’11 marzo 2025, ai quali laCorte ha accesso in ragione della natura processuale della doglianza, consentedi apprezzare che, invitate le parti a interloquire in ordine alla dichiarazione diassenza del ricorrente, nessuna di esse, fra le quali il difensore di fiduciadell’imputato, presente, ha sollevato eccezioni.Resta, pertanto esclusa la denunciata violazione di legge.1.2. Il secondo motivo è fondato.Ed invero, la consultazione del dispositivo della sentenza di primo grado e diquello pronunciato dal giudice del rinvio a seguito della sentenza diannullamento da parte della Corte di cassazione consente di apprezzare che, afronte della condanna del ricorrente alla pena di anni sei e mesi sei di reclusioneed euro 26.000,00, risultante dalla sentenza di primo grado, la Corte d’appellodi Firenze, giudicando in sede di rinvio, pur in assenza di impugnazione da partedel pubblico ministero ha applicato nei confronti dell’imputato la pena,complessivamente più grave, di anni sei e mesi sei di reclusione ed euro26.150,00 di multa, in tal modo violando palesemente il divieto di reformatio inpeius in relazione alla determinazione della pena pecuniaria.La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata nei confronti diBelatik [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla pena pecuniaria della multa, che che deveessere rideterminata nella misura di euro 26.000,001.3. Il terzo motivo non è consentito, dovendosi considerare che la richiestadi concordato, avanzata davanti alla Corte d’appello di Perugia, non è statariproposta davanti alla Corte fiorentina in funzione di giudice del rinvio, essendoil giudizio di rinvio del tutto autonomo rispetto a quello di secondo gradocelebrato in precedenza e conclusosi con la sentenza fatta oggetto diannullamento da parte della Suprema Corte, così che la Corte d’appello diavanzata davanti a sé.1.4. Del pari non consentito è il quarto motivo, avente ad oggetto il diniegodelle circostanze attenuanti generiche, trattandosi di motivo nuovo che non èstato dedotto con l’atto di appello.2. I restanti ricorsi devono essere trattati congiuntamente in quanto hannoad oggetto le medesime doglianze.2.1 Con un primo motivo, comune a tutti gli altri ricorsi, si deducecontraddittorietà della motivazione in relazione al fatto che in relazione adalcuni coimputati giudicati separatamente il giudice, con sentenza ormaipassata in giudicato, aveva ritenuto la lieve entità dei fatti, ai sensi del citatoart. 73, comma 5, pur valutando i medesimi fatti storici oggetto del presenteprocedimento, ciò che aveva determinato una disparità di trattamento rispettoagli imputati qui giudicati.Il motivo è manifestamente infondato.Il vizio di contraddittorietà della motivazione, denunciato con il presentemotivo, può declinarsi come contraddittorietà intrinseca, che consiste nelconcorso, dialetticamente irrisolto, di proposizioni - testuali ovvero extra-testuali e contenute in atti del procedimento specificamente indicati dalricorrente - concernenti punti decisivi e assolutamente inconciliabili tra loro, taliche l'affermazione dell'una implichi necessariamente e univocamente lanegazione dell'altra e viceversa (Sez. 1, Sentenza n. 53600 del 24/11/2016,Sanfilippo e altro, Rv. 271635 – 01).Può, diversamente, essere declinato anche come vizio di contraddittorietàestrinseca, quando riguarda anche altri atti del processo specificamente indicatinei motivi di gravame, integrando il travisamento della prova ulteriore criteriodi valutazione della contraddittorietà estrinseca della motivazione, il cui esamenel giudizio di legittimità deve riguardare uno o più specifici atti del giudizio enon il fatto nella sua interezza (Sez. 1, n. 39846 del 23/05/2023, Salerno,Rv. 285368 – 01).Il vizio di contraddittorietà della motivazione non può, invece, essereindividuato e ritenuto sussistente confrontando il provvedimento impugnatocon altro provvedimento emesso in un diverso procedimento penale(Sez. 1, n. 11185 del 06/07/1994, Marchetti, Rv. 199608 – 01), ciò chepretendono di fare le difese, che mettono a confronto la sentenza emessa inrelazione ad alcuni coimputati separatamente giudicati e quella qui impugnata,senza peraltro dedurre alcunché di specifico in relazione alle singole posizionimesse a confronto e lamentando solo genericamente una disparità ditrattamento fra i diversi coimputati.In relazione a tale ultimo profilo, invero, i ricorsi risultano affetti anche dagenericità.2.2. Con un secondo motivo, pure comune ai detti restanti ricorsi, silamenta mancanza di motivazione in relazione alla omessa riqualificazione deifatti in senso più favorevole agli imputati e si afferma che ai finidell’integrazione dell’ipotesi lieve di cui al citato comma 5 dell’art. 73risulterebbe dirimente il dato ponderale relativo alla modica quantità disostanza oggetto della singola cessione.Il motivo è manifestamente infondato, dovendosi osservare che la Cortefiorentina ha reso al riguardo una motivazione immune da vizi, facendo correttaapplicazione dei principi enunciati con la sentenza rescindente.Ha, invero richiamato in maniera puntuale e analitica gli elementiconsiderati ai fini della valutazione, costituiti dal fatto che i singoli episodi dispaccio risultavano sintomatici di un’attività illecita sistematica e svolta danumerosi soggetti in grado di assicurarsi un continuo e costanteapprovvigionamento di sostanze stupefacenti tale consentire di far fronte leesigenze di un’ampia cerchia di consumatori, potenzialmente indeterminata,considerato che l’attività di spaccio era quotidiana, interessava i luoghi nodalidell’attività cittadina non lontano da edifici scolatici e altri luoghi frequentati dagiovani, gli spacciatori erano in grado di assicurarsi un costante rifornimento didroga e avevano individuato alcuni punto dove occultarla per poi recuperarlafacilmente al momento della richiesta, il contatto fra gli spacciatori e gliacquirenti era assai agevole, oggetto dello spaccio erano diverse tipologie disostanza stupefacente, gli spacciatori erano sempre vigili nel controllo delle viedi accesso di interesse.Da tali circostanze di fatto la Corte di merito ha tratto conseguenzeimprontate a logica e conformi ai principi richiamati nella sentenza rescindente,ritenendo che i rassegnati elementi risultanti dall’attività investigativa fosserosintomatici della capacità degli autori dei reati di diffondere in modo sistematicosostanza stupefacente e che, pertanto, i detti reati non potessero esserequalificati di lieve entità.Resta, pertanto, escluso il vizio di motivazione denunciato.3. Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullatanei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla pena pecuniaria della multache deve essere rideterminata nella misura di euro 26mila. Nel resto il ricorso diBelatik [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], IgbinedionHappy, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiaratiinammissibili; i detti ultimi ricorrenti devono, pertanto, essere condannati, aisensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siastato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità”, deve, altresì, disporsi che i detti ultimi ricorrenti versino lasomma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delleammende. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alla pena pecuniaria della multa che ridetermina nella misura dieuro 26mila. Rigetta nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Dichiarainammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eDiallo [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 15/04/2026Il Consigliere estensore La PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]