CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 11342/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] £ avverso la sentenza del 24/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto; udito il difensore, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento del ricorso e si riporta ai motivi [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di TORINO, con sentenza del 24/1/2020, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di TORINO in data 12/7/2018 ha applicato la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni 5 e ha confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 629 cod. pen 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'errata valutazione di attendibilità della persona offesa, all'attribuzione di valore probatorio alle registrazioni delle conversazioni prodotte in giudizio e complessivamente quanto alla dichiarazione di responsabilità. 1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto, che avrebbe dovuto essere inquadrato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nel primo e nel secondo articolato motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità rilevando che la conclusione della Corte territoriale, fondata sulla ritenuta attendibilità della persona offesa e attribuendo valore probatorio alle registrazioni delle conversazioni prodotte in giudizio, sarebbe errata. Ciò anche in quanto nel corso del processo non sarebbe emersa né l'ingiustizia del profitto né la minaccia e mancherebbe il nesso eziologico tra la violenza e la costrizione a fare. Le doglianze, nella sostanza reiterative di quanto già dedotto nei motivi di appello, sono manifestamente infondate. La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito congrua risposta alle critiche contenute nell'atto di appello e ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Sotto tale aspetto la motivazione resa dalla Corte territoriale è corretta quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato e risulta adeguata e coerente con riferimento alla dichiarazione di responsabilità così che ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura dell'istruttoria dibattimentale, risulta del tutto inconferente e non è consentita (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Nella sentenza impugnata, infatti, facendo specifico riferimento alla minaccia di bloccare l'operazione volta al conseguimento del permesso di soggiorno e alla circostanza che la dazione delle somme era riferibile ad attività collegate a un matrimonio simulato, infatti, il giudice dell'appello ha dato concreto conto della ingiustizia del profitto e della idoneità intimidatoria della minaccia. Quanto all'attendibilità della persona offesa, poi, i giudici di merito, che pure hanno considerato le contraddizioni emerse in ordine ad alcuni particolari non decisivi, hanno correttamente valorizzato i plurimi elementi di riscontro acquisiti, quali le trascrizioni delle conversazioni intercorse, le dichiarazioni di alcuni testimoni (cfr. In specifico la teste [OSCURATO:PERSONA]) e le versioni difensive degli stessi imputati. In assenza di concreti elementi che inducano anche solo a dubitare che le registrazioni non siano genuine, d'altro canto, il valore probatorio anche a queste attribuito non può essere posto in discussione se non, come di fatto avvenuto, in via astratta e congetturale. 2. Nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto che avrebbe dovuto essere inquadrato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, dato che il ricorrente avrebbe avuto quanto meno la convinzione, non meramente astratta e arbitraria, ma ragionevole, di esercitare un proprio legittimo diritto di credito nei confronti della vittima. La doglianza è manifestamente infondata. 2.1. Come evidenziato da ultimo nella pronuncia delle Sezioni Unite Filardo, il discrimine tra le fattispecie di cui agli artt. 393 e 629 cod. pen. è costituto dall'elemento psicologico in quanto, nel primo, l'agente ha lo scopo di conseguire un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria, mentre, nel secondo, l'agente è consapevole che il profitto perseguito è, anche solo in parte, ingiusto (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027).Al fine di individuare la qualificazione giuridica da attribuire ai fatti, pertanto, è indispensabile accertare l'elemento psicologico dell'autore della condotta e tale accertamento, considerato che la natura della prova del dolo è per lo più indiretta, deve essere effettuato tenendo conto di tutti gli elementi esterni idonei a esprimere, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, il fine perseguito dall'agente e tra questi, quale elemento sintomatico del dolo di estorsione, assume un particolare rilievo la veemenza del comportamento violento o minaccioso (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027; Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv. 275012; Sez. 2, n. 44476 del 03/07/2015, Brudetti, Rv. 265320; Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013, Polisi, Rv. 257208; Sez. 1, n. 39293 del 23/09/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 241339). 2.2. La Corte territoriale si è correttamente conformata ai principi enucleati dalle Sezioni Unite. Come evidenziato nella sentenza impugnata, infatti, la causa del presunto contratto stipulato era illecita e le parti non avrebbero pertanto potuto far valere le loro pretese ricorrendo all'autorità giudiziaria. Circostanza questa che risultava essere nota agli stessi imputati e che il giudice d'appello, anche in considerazione delle modalità utilizzate nella richiesta dei pagamenti, ha ritenuto essere sintomatica dalla piena consapevolezza degli stessi di agire, quanto meno in parte, per il conseguimento di un profitto illecito e non dovuto, tipica del dolo di estorsione (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis