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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 00686/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 18701-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA PIAllA CAVOUR presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in 2022 persona del Presidente e legale rappresentante pro 3792 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 9/2021 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 415/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G.18701/2021 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la pronuncia del Tribunale di Palmi che aveva rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta alla declaratoria del diritto a vedersi corrisposta l'indennità di disoccupazione agricola spettante alla stessa quale operaio a tempo determinato, parametrandone il valore al salario medio convenzionale per la provincia di [OSCURATO:PERSONA] ovvero, in subordine, al salario minimo contrattuale previsto dal contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della medesima provincia, da maggiorarsi del c.d. terzo elemento, nonché del proprio diritto ad aver corrispondentemente accreditata la relativa contribuzione figurativa; la Corte territoriale, per quanto rileva in questa sede, ha dapprima escluso che la disciplina del salario medio convenzionale di cui agli artt. 28, d.P.R. n. 488/1968, e 7,

I. n. 233/1990, rilevasse ai fini del calcolo dell'indennità di disoccupazione agricola degli operai agricoli a tempo determinato; in secondo luogo, ha disatteso la tesi volta a maggiorare di una percentuale corrispondente al c.d. terzo elemento la retribuzione del contratto provinciale da assumere a base di calcolo dell'anzidetta indennità, ritenendo che il terzo elemento vi fosse già incluso; da ultimo, ha consequenzialmente rilevato l'infondatezza della domanda concernente la rideterminazione della contribuzione figurativa per i periodi di disoccupazione, siccome fondata su presupposti di cui aveva previamente verificato l'inconsistenza, e ha compensato le spese del grado ex art. 152 att. cod. proc. civ.; avverso tali statuizioni ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo cinque motivi di censura; l'INPS ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA]: con il primo motivo, parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 28, d.P.R. n. 488/1968, e 7,

I. n. 233/1990, nonché dell'art. 1, comma 4, d.l. n. 2/2006 (conv. con I. n. 81/2006), in relazione all'art. 8,

I. n. 334/1968, e all'art. 1, d.l. n. 338/1989 (conv. con I. n. 389/1989), ed altresì dell'art. 2, commi 5 e 153,

I. n. 191/2009, per avere la Corte di merito ritenuto che la disciplina del salario medio convenzionale di cui agli artt. 28, d.P.R. n. 488/1968, e 7,

I. n. 233/1990, non rilevasse ai fini del calcolo dell'indennità di disoccupazione agricola degli operai agricoli a tempo determinato: ad avviso di parte ricorrente, infatti, avendo l'art. 1, comma 785,

I. n. 296/1996, proceduto ad interpretare autenticamente l'art. 1, comma 4, d.l. n. 2/2006, cit., prevedendo che per i soggetti di cui all'art. 8,

I. n. 334/1968, e per gli iscritti alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri continuino a trovare applicazione le disposizioni di cui agli artt. 28, d.P.R. n. 488/1968, e 7,

I. n. 233/1990, la disciplina del salario medio convenzionale sarebbe tuttora applicabile anche ai fini della determinazione delle prestazioni previdenziali dovute agli operai agricoli a tempo determinato, in virtù dell'equiparazione sancita dall'art. 8,

I. n. 334/1968, tra costoro e i compartecipanti familiari e i piccoli coloni, e con la rilevante differenza, rispetto al regime previgente, che tale salario medio andrebbe adesso rilevato con riguardo all'anno cui si riferisce la prestazione e salva comunque l'applicazione dell'art. 1, d.l. n. 338/1989, cit., che attribuisce invece rilievo, se superiore, alla retribuzione dovuta in forza di contratti collettivi o accordi individuali; con il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., nonché dell'art. 49 CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 25.5.2010 e dell'art. 14 CCP per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per avere la Corte territoriale ritenuto che il salario contrattuale indicato dal contratto collettivo provinciale cit. non dovesse essere maggiorato del 30,44% a titolo di c.d. terzo elemento, in quanto il valore della retribuzione prevista dal medesimo contratto per gli operai agricoli a tempo determinato sarebbe già stato calcolato in modo comprensivo del terzo elemento stesso; con il terzo motivo, si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 32,

I. n. 264/1949, dell'art. 3, d.l. n. 942/1977 (conv. con I. n. 41/1978), e dell'art. 8,

I. n. 155/1981, per avere la Corte di merito rigettato la domanda volta alla consequenziale riliquidazione della contribuzione figurativa accreditatale per i periodi di disoccupazione; con il quarto motivo, parte ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ingiustamente rigettato l'appello e aver conseguentemente esonerato l'INPS dall'obbligo di rifonderle le spese di lite; con il quinto motivo, deduce violazione dell'art. 152 att. cod. proc. civ. per avere la Corte territoriale ritenuto che il deposito in grado di appello della dichiarazione reddituale non valesse a guadagnarle la compensazione delle spese (anche) del primo grado del giudizio; il primo motivo è infondato;questa Corte si è già pronunciata sul tema oggetto dell'odierna controversia, esprimendo un orientamento, andatosi ormai consolidando, che, a partire da Cass. n. 40400 del 2021, ha affermato che in tema di indennità di disoccupazione agricola, ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee previste in favore degli operai agricoli a tempo determinato non può farsi riferimento alla misura del salario medio convenzionale di cui all'art. 28 del d.P.R. n. 488 del 1968; questo criterio, per tale categoria di lavoratori, è stato sostituito con quello della retribuzione prevista dai contratti collettivi di cui all'art. 1, comma 1, del d.l. n. 338 del 1989, conv. con modif. in I. n. 389 del 1989, secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 4-5, del d.l. n. 2 del 2006, conv. con modif. in I. n. 81 del 2006, e dall'art. 1, comma 55, della

I. n. 247 del 2007, dovendosi escludere che il richiamo contenuto nell'art. 1, comma 785, della

I. n. 296 del 2006, all'art. 8, della

I. n. 334 del 1968, possa avere significato la reintroduzione del precedente sistema del salario medio convenzionale; ciò posto, parimenti infondato è il secondo motivo; va premesso, al riguardo, che la denuncia di violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è ammissibile limitatamente ai contratti collettivi nazionali, con esclusione dunque dei contratti collettivi provinciali (così da ult.

Cass. n. 551 del 2021), per i quali ultimi la censura rimane possibile, così come in genere per i contratti di diritto comune, nei limiti della violazione delle regole di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. c.c. ovvero dell'omesso esame circa fatti decisivi (giurisprudenza costante fin da Cass. n. 947 del 1962); nel caso in esame, va rilevato che nel motivare il rigetto della domanda proposta da parte ricorrente, i giudici di merito non hanno affatto negato che, giusta la previsione dell'art. 49 CCNL del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il terzo elemento debba entrare a far parte della retribuzione spettante agli operai a tempo determinato, siccome emolumento che remunera festività nazionali e infrasettimanali, ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità, né che esso debba essere pari al 30,44% del salario contrattuale come definito dal contratto provinciale, ma hanno piuttosto ritenuto, sulla base di un'interpretazione sistematica condotta ex art. 1363 cod.civ., che la retribuzione indicata per gli operai agricoli a tempo determinato nell'art. 14 del contratto collettivo provinciale del 14.3.2013 fosse già comprensiva del terzo elemento, calcolato quale maggiorazione del 30,44% della retribuzione spettante agli operai a tempo indeterminato; e, considerato che, nell'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune ruolo preminente dev'essere assegnato alla regola di cui all'art. 1363 cod. civ., stante la natura complessa e particolare dell'iter formativo della contrattazione sindacale, la non agevole ricostruzione della comune volontà delle parti contrattuali attraverso il mero riferimento al senso letterale delle parole, l'articolazione della contrattazione su diversi livelli, la vastità e complessità della materia trattata in ragione dei molteplici profili della posizione lavorativa e, da ultimo, il particolare linguaggio in uso nel settore delle relazioni industriali, che include il ricorso a strumenti sconosciuti alla negoziazione tra parti private quali preamboli, premesse, note a verbale, ecc. (così, tra le più recenti, Cass. n. 11834 del 2009), nessuna violazione degli anzidetti canoni di ermeneutica può rimproverarsi alla sentenza impugnata; né a diverse conclusioni potrebbe pervenirsi in ragione della plausibilità della diversa interpretazione del contratto provinciale propugnata nel ricorso per cassazione, essendosi da tempo chiarito che la censura per cassazione dell'interpretazione del contratto fatta propria dal giudice di merito non può risolversi nella mera prospettazione di un'interpretazione ritenuta più confacente alle aspettative della parte ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza impugnata (così Cass. nn. 9950 del 2001, 319 del 2003 e innumerevoli successive conformi); l'infondatezza dei primi due motivi determina l'assorbimento del terzo e del quarto; infondato è, infine, il quinto motivo di censura: è sufficiente sul punto ricordare che dalla previsione di cui all'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., che fa carico alla parte, che versi nelle condizioni reddituali per poter beneficiare dell'esonero degli oneri processuali in caso di soccombenza, di rendere apposita dichiarazione sostitutiva "nelle conclusioni dell'atto introduttivo", impegnandosi "a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente", si può bensì ricavare che l'autocertificazione allegata al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado può esplicare la sua efficacia anche nelle fasi successive, così come pure che l'interessato conserva la facoltà di rendere tale dichiarazione nei gradi successivi al primo, ove le condizioni dell'esonero fossero originariamente insussistenti e si siano concretizzate nel prosieguo del giudizio (così Cass. nn. 16284 del 2011 e 21630 del 2013), ma non anche che la dichiarazione resa in grado successivo al primo possa valere a guadagnare alla parte, che non l'abbia allegata al giudizio di primo grado, l'esonero dalle spese di quel procedimento: a tale dichiarazione, infatti, la legge riconnette un'assunzione di responsabilità che, oltre ad essere personalissima e non delegabile al difensore (così Cass. n. 5363 del 2012 e succ. conf.), segna il punto di bilanciamento tra l'esigenza di assicurare l'effettivo accesso alla tutela di diritti costituzionalmente garantiti e quella di prevenire e reprimere gli abusi, resa palese dal rinvio dell'art. 152 att. cod. proc. civ. ai controlli della Guardia di Finanza di cui all'art. 88, T.U. n. 115/2002; ed è evidente che tale ultima esigenza resterebbe inevitabilmente frustrata laddove si consentisse l'ingresso nel processo di dichiarazioni autocertificative di un passato non più suscettibile di controllo alcuno (Cfr. Cass. n.40400 del 2021); il ricorso, pertanto, va rigettato, nulla pronunciandosi sulle spese del giudizio di legittimità ex art. 152 att. cod. proc. civ.; tenuto conto del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 18701-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA PIAllA CAVOUR presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in 2022 persona del Presidente e legale rappresentante pro 3792 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 9/2021 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 415/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G.18701/2021 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la pronuncia del Tribunale di Palmi che aveva rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta alla declaratoria del diritto a vedersi corrisposta l'indennità di disoccupazione agricola spettante alla stessa quale operaio a tempo determinato, parametrandone il valore al salario medio convenzionale per la provincia di [OSCURATO:PERSONA] ovvero, in subordine, al salario minimo contrattuale previsto dal contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della medesima provincia, da maggiorarsi del c.d. terzo elemento, nonché del proprio diritto ad aver corrispondentemente accreditata la relativa contribuzione figurativa; la Corte territoriale, per quanto rileva in questa sede, ha dapprima escluso che la disciplina del salario medio convenzionale di cui agli artt. 28, d.P.R. n. 488/1968, e 7, I. n. 233/1990, rilevasse ai fini del calcolo dell'indennità di disoccupazione agricola degli operai agricoli a tempo determinato; in secondo luogo, ha disatteso la tesi volta a maggiorare di una percentuale corrispondente al c.d. terzo elemento la retribuzione del contratto provinciale da assumere a base di calcolo dell'anzidetta indennità, ritenendo che il terzo elemento vi fosse già incluso; da ultimo, ha consequenzialmente rilevato l'infondatezza della domanda concernente la rideterminazione della contribuzione figurativa per i periodi di disoccupazione, siccome fondata su presupposti di cui aveva previamente verificato l'inconsistenza, e ha compensato le spese del grado ex art. 152 att. cod. proc. civ.; avverso tali statuizioni ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo cinque motivi di censura; l'INPS ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA]: con il primo motivo, parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 28, d.P.R. n. 488/1968, e 7, I. n. 233/1990, nonché dell'art. 1, comma 4, d.l. n. 2/2006 (conv. con I. n. 81/2006), in relazione all'art. 8, I. n. 334/1968, e all'art. 1, d.l. n. 338/1989 (conv. con I. n. 389/1989), ed altresì dell'art. 2, commi 5 e 153, I. n. 191/2009, per avere la Corte di merito ritenuto che la disciplina del salario medio convenzionale di cui agli artt. 28, d.P.R. n. 488/1968, e 7, I. n. 233/1990, non rilevasse ai fini del calcolo dell'indennità di disoccupazione agricola degli operai agricoli a tempo determinato: ad avviso di parte ricorrente, infatti, avendo l'art. 1, comma 785, I. n. 296/1996, proceduto ad interpretare autenticamente l'art. 1, comma 4, d.l. n. 2/2006, cit., prevedendo che per i soggetti di cui all'art. 8, I. n. 334/1968, e per gli iscritti alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri continuino a trovare applicazione le disposizioni di cui agli artt. 28, d.P.R. n. 488/1968, e 7, I. n. 233/1990, la disciplina del salario medio convenzionale sarebbe tuttora applicabile anche ai fini della determinazione delle prestazioni previdenziali dovute agli operai agricoli a tempo determinato, in virtù dell'equiparazione sancita dall'art. 8, I. n. 334/1968, tra costoro e i compartecipanti familiari e i piccoli coloni, e con la rilevante differenza, rispetto al regime previgente, che tale salario medio andrebbe adesso rilevato con riguardo all'anno cui si riferisce la prestazione e salva comunque l'applicazione dell'art. 1, d.l. n. 338/1989, cit., che attribuisce invece rilievo, se superiore, alla retribuzione dovuta in forza di contratti collettivi o accordi individuali; con il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., nonché dell'art. 49 CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 25.5.2010 e dell'art. 14 CCP per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per avere la Corte territoriale ritenuto che il salario contrattuale indicato dal contratto collettivo provinciale cit. non dovesse essere maggiorato del 30,44% a titolo di c.d. terzo elemento, in quanto il valore della retribuzione prevista dal medesimo contratto per gli operai agricoli a tempo determinato sarebbe già stato calcolato in modo comprensivo del terzo elemento stesso; con il terzo motivo, si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 32, I. n. 264/1949, dell'art. 3, d.l. n. 942/1977 (conv. con I. n. 41/1978), e dell'art. 8, I. n. 155/1981, per avere la Corte di merito rigettato la domanda volta alla consequenziale riliquidazione della contribuzione figurativa accreditatale per i periodi di disoccupazione; con il quarto motivo, parte ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ingiustamente rigettato l'appello e aver conseguentemente esonerato l'INPS dall'obbligo di rifonderle le spese di lite; con il quinto motivo, deduce violazione dell'art. 152 att. cod. proc. civ. per avere la Corte territoriale ritenuto che il deposito in grado di appello della dichiarazione reddituale non valesse a guadagnarle la compensazione delle spese (anche) del primo grado del giudizio; il primo motivo è infondato;questa Corte si è già pronunciata sul tema oggetto dell'odierna controversia, esprimendo un orientamento, andatosi ormai consolidando, che, a partire da Cass. n. 40400 del 2021, ha affermato che in tema di indennità di disoccupazione agricola, ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee previste in favore degli operai agricoli a tempo determinato non può farsi riferimento alla misura del salario medio convenzionale di cui all'art. 28 del d.P.R. n. 488 del 1968; questo criterio, per tale categoria di lavoratori, è stato sostituito con quello della retribuzione prevista dai contratti collettivi di cui all'art. 1, comma 1, del d.l. n. 338 del 1989, conv. con modif. in I. n. 389 del 1989, secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 4-5, del d.l. n. 2 del 2006, conv. con modif. in I. n. 81 del 2006, e dall'art. 1, comma 55, della I. n. 247 del 2007, dovendosi escludere che il richiamo contenuto nell'art. 1, comma 785, della I. n. 296 del 2006, all'art. 8, della I. n. 334 del 1968, possa avere significato la reintroduzione del precedente sistema del salario medio convenzionale; ciò posto, parimenti infondato è il secondo motivo; va premesso, al riguardo, che la denuncia di violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è ammissibile limitatamente ai contratti collettivi nazionali, con esclusione dunque dei contratti collettivi provinciali (così da ult. Cass. n. 551 del 2021), per i quali ultimi la censura rimane possibile, così come in genere per i contratti di diritto comune, nei limiti della violazione delle regole di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. c.c. ovvero dell'omesso esame circa fatti decisivi (giurisprudenza costante fin da Cass. n. 947 del 1962); nel caso in esame, va rilevato che nel motivare il rigetto della domanda proposta da parte ricorrente, i giudici di merito non hanno affatto negato che, giusta la previsione dell'art. 49 CCNL del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il terzo elemento debba entrare a far parte della retribuzione spettante agli operai a tempo determinato, siccome emolumento che remunera festività nazionali e infrasettimanali, ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità, né che esso debba essere pari al 30,44% del salario contrattuale come definito dal contratto provinciale, ma hanno piuttosto ritenuto, sulla base di un'interpretazione sistematica condotta ex art. 1363 cod.civ., che la retribuzione indicata per gli operai agricoli a tempo determinato nell'art. 14 del contratto collettivo provinciale del 14.3.2013 fosse già comprensiva del terzo elemento, calcolato quale maggiorazione del 30,44% della retribuzione spettante agli operai a tempo indeterminato; e, considerato che, nell'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune ruolo preminente dev'essere assegnato alla regola di cui all'art. 1363 cod. civ., stante la natura complessa e particolare dell'iter formativo della contrattazione sindacale, la non agevole ricostruzione della comune volontà delle parti contrattuali attraverso il mero riferimento al senso letterale delle parole, l'articolazione della contrattazione su diversi livelli, la vastità e complessità della materia trattata in ragione dei molteplici profili della posizione lavorativa e, da ultimo, il particolare linguaggio in uso nel settore delle relazioni industriali, che include il ricorso a strumenti sconosciuti alla negoziazione tra parti private quali preamboli, premesse, note a verbale, ecc. (così, tra le più recenti, Cass. n. 11834 del 2009), nessuna violazione degli anzidetti canoni di ermeneutica può rimproverarsi alla sentenza impugnata; né a diverse conclusioni potrebbe pervenirsi in ragione della plausibilità della diversa interpretazione del contratto provinciale propugnata nel ricorso per cassazione, essendosi da tempo chiarito che la censura per cassazione dell'interpretazione del contratto fatta propria dal giudice di merito non può risolversi nella mera prospettazione di un'interpretazione ritenuta più confacente alle aspettative della parte ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza impugnata (così Cass. nn. 9950 del 2001, 319 del 2003 e innumerevoli successive conformi); l'infondatezza dei primi due motivi determina l'assorbimento del terzo e del quarto; infondato è, infine, il quinto motivo di censura: è sufficiente sul punto ricordare che dalla previsione di cui all'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., che fa carico alla parte, che versi nelle condizioni reddituali per poter beneficiare dell'esonero degli oneri processuali in caso di soccombenza, di rendere apposita dichiarazione sostitutiva "nelle conclusioni dell'atto introduttivo", impegnandosi "a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente", si può bensì ricavare che l'autocertificazione allegata al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado può esplicare la sua efficacia anche nelle fasi successive, così come pure che l'interessato conserva la facoltà di rendere tale dichiarazione nei gradi successivi al primo, ove le condizioni dell'esonero fossero originariamente insussistenti e si siano concretizzate nel prosieguo del giudizio (così Cass. nn. 16284 del 2011 e 21630 del 2013), ma non anche che la dichiarazione resa in grado successivo al primo possa valere a guadagnare alla parte, che non l'abbia allegata al giudizio di primo grado, l'esonero dalle spese di quel procedimento: a tale dichiarazione, infatti, la legge riconnette un'assunzione di responsabilità che, oltre ad essere personalissima e non delegabile al difensore (così Cass. n. 5363 del 2012 e succ. conf.), segna il punto di bilanciamento tra l'esigenza di assicurare l'effettivo accesso alla tutela di diritti costituzionalmente garantiti e quella di prevenire e reprimere gli abusi, resa palese dal rinvio dell'art. 152 att. cod. proc. civ. ai controlli della Guardia di Finanza di cui all'art. 88, T.U. n. 115/2002; ed è evidente che tale ultima esigenza resterebbe inevitabilmente frustrata laddove si consentisse l'ingresso nel processo di dichiarazioni autocertificative di un passato non più suscettibile di controllo alcuno (Cfr. Cass. n.40400 del 2021); il ricorso, pertanto, va rigettato, nulla pronunciandosi sulle spese del giudizio di legittimità ex art. 152 att. cod. proc. civ.; tenuto conto del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
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