CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 01217/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.15658/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e CARLOCARROZZA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura a margine del ricorso, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al controricorso, -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MESSINAn.253/2018depositata il 14.3.2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18.12.2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che,ai sensi degli articoli 101 comma 2° e 384 comma 3° c.p.c., debba essere sottoposta al contraddittorio delle parti e del Pubblico Ministero la questione, rilevata d’ufficio, dell’eventuale nullità della transazione conclusa da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per indeterminabilità dell’oggetto ai sensi degli articoli 1418 comma 2°, 1325 n. 3) e 1346 cod. civ. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA], sezione seconda civile, riserva la decisione, assegnando alle parti ed al Pubblico Ministero il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di questa ordinanza per il deposito di osservazioni sulla medesima questione e manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti ed al Pubblico Ministero. Così deciso nella