CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 giugno 2026
Cassazione n. 18611/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rrente-contro[OSCURATO:PERSONA] - Societa' A [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] "elissa - S.r.l." inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3823/2022depositata il 03/06/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18510/2022Numero sezionale 887/2026Numero di raccolta generale 18611/2026Data pubblicazione 08/06/20261.[OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Romala società [OSCURATO:SOCIETA]. per ivi sentir accertare l’acquisto del diritto diproprietà per intervenuta usucapione di un terreno di mq. 7500 sitoin Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 353, censito al [OSCURATO:PERSONA] al foglio1023, particella 8511.L’attrice dedusse che detto terreno, che aveva utilizzato in modoesclusivo da almeno vent’anni, coltivandolo e facendo opere dimanutenzione, faceva parte di un ampio appezzamento di terrenocensito al Foglio 1023 e composto da varie particelle, tra cui quellacensita al n. 8511.Si costituì la [OSCURATO:SOCIETA]. per resistere alla domanda e, in viariconvenzionale, chiese accertarsi l’occupazione sine titulo da partedell’attrice, con conseguente restituzione del terreno, oltre alrisarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.Il Tribunale di Roma accolse la domanda.Contro la sentenza del Tribunale propose appello la [OSCURATO:SOCIETA].,resistito da [OSCURATO:PERSONA].La Corte d’appello di Roma, con sentenza resa pubblica il 3.6.2022, inriforma della sentenza di primo grado, rigettò la domanda di acquistoper usucapione e condannò [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione delterreno ed al pagamento della somma di € 1.000, oltre interessi perogni mese di occupazione abusiva a decorrere dall’ottobre 2008 finoal rilascio, oltre agli interessi da corrispondere da ciascuna scadenzadel canone fino al soddisfo.Per quel che rileva in questa sede, la corte territoriale accertò che ilTribunale di Roma, con sentenza n. 1242/2008, passata in giudicato,Numero registro generale 18510/2022Numero sezionale 887/2026Numero di raccolta generale 18611/2026Data pubblicazione 08/06/2026aveva trasferito a [OSCURATO:PERSONA], dante causa della [OSCURATO:SOCIETA].,la p.lla 19, pervenuta da [OSCURATO:PERSONA], padre di [OSCURATO:PERSONA].La sentenza passata in giudicato aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] della particella n. 19, in esecuzione del preliminare divendita del 24/01/1997, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., tra EnzoPassaniti (dante causa della ricorrente) e [OSCURATO:PERSONA] (dantecausa di [OSCURATO:SOCIETA].).Dalla CTU espletata in primo grado era risultato che la particellarisultava oggetto di un frazionamento che aveva dato luogo alla suasoppressione ed alla conseguente costituzione della particella 8511(per mq 10.772) e 8523 (per mq 185). La particella 8511 era,dunque, riferibile a quella riportata nella sentenza del Tribunalepassata in giudicato, derivando direttamente dalla p.lla 19, anche sepresentava una consistenza minore.Poiché detta sentenza era passata in giudicato il 03/03/2009,forza del preliminare datato 24/01/1997 non disconosciuto dagli erediPassaniti – [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto far valere il possesso adusucapione in tale giudizio.Gli effetti della sentenza n. 1242/2008 avevano, quindi, interrotto ilpossesso esercitato da [OSCURATO:PERSONA] sulla particella n. 19, di cuiera proprietario [OSCURATO:PERSONA], né il possesso asseritamenteesercitato dalla stessa integrava il requisito della ultraventennalità,visto che il giudizio di primo grado era iniziato nel 2012.La Corte distrettuale accolse la domanda restitutoria spiegata daElissa s.r.l. e riconobbe il danno da occupazione sine titulo, chedeterminò in € 1.000,00 al mese, con decorrenza dal 2008, data diacquisto del terreno da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. fino al soddisfo.Numero registro generale 18510/2022Numero sezionale 887/2026Numero di raccolta generale 18611/2026Data pubblicazione 08/06/20262.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tremotivi.[OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito e con controricorso.Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio aisensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.In prossimità della camera di consiglio, le parti hanno depositatomemorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazionedell'art. 1158 cod. civ., poiché la corte territoriale non avrebbeconsiderato che [OSCURATO:PERSONA] aveva esercitato un possessocontinuo ed ininterrotto sul terreno, mai contestato dal proprietario.La ricorrente sostiene che [OSCURATO:PERSONA], dante causa dellaElissa s.r.l. era divenuto proprietario della p.lla 19, aventeun’estensione inferiore, pari a mq. 7500 rispetto alla p.lla 8511, cheaveva la maggiore estensione di mq 10.772.1.1.Il motivo è infondato.La Corte d’appello ha accertato che il Tribunale di Roma, consentenza n. 1242/2008, passata in giudicato, aveva trasferito aGiuseppe Bertolami, dante causa della [OSCURATO:SOCIETA]., la p.lla 19,pervenuta da [OSCURATO:PERSONA], padre di [OSCURATO:PERSONA], in esecuzionedel preliminare di vendita del 24/01/1997 tra [OSCURATO:PERSONA] (dantecausa della ricorrente) e [OSCURATO:PERSONA] (dante causa di Elissas.r.l.).La Corte distrettuale ha accertato, sulla base della CTU, che laparticella 19 era stata soppressa e poi frazionata nel 2002, per dareluogo a due nuove particelle, ovvero la particella 8511 (per mq10.772) e la particella 8523 ( per mq 185). La particella 8511 era,Numero registro generale 18510/2022Numero sezionale 887/2026Numero di raccolta generale 18611/2026Data pubblicazione 08/06/2026dunque, riferibile a quella riportata nella sentenza del Tribunalepassata in giudicato, derivando direttamente dalla p.lla 19, anche sepresentava una consistenza minore, essendo stato trasferito inproprietà un terreno di minore estensione, pari a mq 7500.1.2.A fronte di tale accertamento di fatto in ordine alla proprietàdell’area in capo a [OSCURATO:PERSONA], il ricorso propone una diversalettura ed interpretazione del giudicato - riportando peraltrounicamente il dispositivo della sentenza - e sollecita una rivalutazionedelle risultanze istruttorie inammissibile in sede di legittimità.Sotto altro profilo, il motivo non coglie la ratio decidendi costituitadall’interruzione del possesso esercitato da [OSCURATO:PERSONA] sullaparticella n. 19, in forza della sentenza n. 1242/2008 e dellacircostanza che il possesso asseritamente esercitato dalla stessa nonintegrava il requisito della ultraventennalità, visto che il giudizio diprimo grado era iniziato nel 2012.2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame sia della relazione delCTU, che aveva individuato la consistenza della particella 8511 qualederivante dal frazionamento dell’originaria particella 19, sia dellasentenza del Tribunale di Roma n. 1242/08, passata in giudicato, cheavrebbe cristallizzato l’acquisto della proprietà per usucapione didetta particella in capo agli eredi di [OSCURATO:PERSONA] pro quota,compresa la quota della ricorrente, che avrebbe posseduto utidominus il terreno oggetto di causa. La ricorrente lamenta l’erroneavalutazione della sentenza n.1242/2008, sostenendo che il Tribunaleaveva assegnato una superficie di mq. 7.500 a [OSCURATO:PERSONA] afronte della superficie di mq. 10.772, costituente la particella 8511, e,quindi, soltanto una porzione di quest’ultima, di talché vi sarebberogli estremi di una usucapione quantomeno parziale. Denuncia, inoltre,Numero registro generale 18510/2022Numero sezionale 887/2026Numero di raccolta generale 18611/2026Data pubblicazione 08/06/2026l’omessa valorizzazione di elementi emersi durante la consulenzatecnica, quali la delimitazione del terreno con sbarra e cancellocarrabile di cui la ricorrente avrebbe il possesso delle chiavi.2.1.Il motivo è infondato.Il controllo previsto dall'art.360 c.p.c. n. 5), concerne l'omesso esamedi un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti daltesto della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituitooggetto di discussione e abbia carattere decisivo, vale a dire che seesaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia.2.2. L'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, nonintegra l'omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma,quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso inconsiderazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto ditutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (Cass. S.U.,n.8053/2014).Nel caso di specie, non si censura l’omesso esame di un fatto storicodecisivo per il giudizio - avendo la Corte d’appello esaminato lasentenza del Tribunale di Roma passata in giudicato e la CTU svoltanel giudizio di primo grado - ma si propone una diversa valutazionedegli elementi istruttori, estranea al vizio motivazionale di cuiall’art.360, comma 1, n.5 c.p.c.3. Con il terzo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazionedell’art. 948 cod. civ., per avere la Corte territoriale accolto ladomanda di restituzione della particella oggetto di causa e ladomanda risarcitoria. Trattandosi di azione di restituzione, aventecarattere personale, la [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe dovuto provarel’insussistenza del titolo in capo alla ricorrente, che esercitava ilpossesso sul terreno. Infine, la condanna al risarcimento del dannoNumero registro generale 18510/2022Numero sezionale 887/2026Numero di raccolta generale 18611/2026Data pubblicazione 08/06/2026conseguirebbe soltanto in caso di possesso del bene in mala fede,sempre che si dimostri l’effettività del danno causato dall’occupazionesine titulo.3.1.Il motivo è infondato.Come correttamente affermato dalla Corte d’appello, il rigetto delladomanda di usucapione e l’accertamento della proprietà del terreno incapo alla [OSCURATO:SOCIETA]. comporta l’obbligo di restituzione del benedetenuto sine titulo.Le Sezioni Unite, con sentenza del 15.11.2022 n.33645, in tema diprova del danno da violazione del diritto di proprietà e di altri dirittireali, hanno optato per una mediazione fra la teoria normativadel danno e quella della teoria causale.La questione se la violazione del contenuto del diritto, in quantointegrante essa stessa un danno risarcibile, sia suscettibile di tutelanon solo reale ma anche risarcitoria è stata in senso positivo.Le Sezioni Unite hanno, altresì, definito il danno risarcibile inpresenza di violazione del contenuto del diritto di proprietà; essoriguarda non la cosa ma il diritto di godere in modo pieno edesclusivo della cosa stessa sicché il danno risarcibile è rappresentatodalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andatapersa quale conseguenza immediata e diretta della violazione. Ilnesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del dirittodi godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante ilrequisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che èstata persa a causa della violazione del diritto medesimo,quale danno conseguenza da risarcire.Nel caso in cui la prova sia fornita attraverso presunzioni, l'attore hal'onere di allegare il pregiudizio subito, anche mediante le nozioni difatto che rientrano nella comune esperienza.Numero registro generale 18510/2022Numero sezionale 887/2026Numero di raccolta generale 18611/2026Data pubblicazione 08/06/20263.2.Nel caso di specie, la Corte d’appello ha ritenuto che il dannofosse consistito nell’impossibilità di far fruttare il terreno edificabile edha tenuto conto che la società [OSCURATO:SOCIETA]. svolgeva attività nel settoreimmobiliare; sulla base della CTU, è stato, quindi, determinato ilvalore locatizio del terreno.4.Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.5.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.6.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va datoricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoart.13, se dovuto. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, infavore della parte controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00ed agli accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art.13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte di cassazione, in data 9 aprile 2026.Il PresidenteMauro MocciNumero registro generale 18510/2022Numero sezionale 887/2026Numero di raccolta generale 18611/2026Data pubblicazione 08/06/2026