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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 17 aprile 2026

Cassazione n. 09996/2026

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troPAOLINI per procura in calce al controricorso;- resistente -avverso il DECRETO N. 626/2021 del [OSCURATO:PERSONA],depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del25/3/2026;lette conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] SOLDI1.1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione allo statopassivo del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., insistendo perl’ammissione del “credito vantato dal deducente, pari ad €.Numero registro generale 18076/2023Nu2m ero sezionale 1348/2026Numero di raccolta generale 9996/2026Data pubblicazione 17/04/202658.292,70”, “in via privilegiata, trattandosi di credito derivanteda rapporto di lavoro subordinato”.1.2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito all’opposizione, deducendo,all’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], che “il verbale d’udienza del30.1.2014 (oggetto di opposizione) e comunicato a mezzo pecdal Curatore al ricorrente il 7.2.2014”, “non contiene alcundecreto di esecutorietà, non ha certamente reso esecutivo lostato passivo, essendo residuata la trattazione di una domanda,la n. 45 … in relazione alla quale veniva disposto un rinvio al6.3.2014 (… come risulta dalla documentazione già depositatain atti)”.1.3.

Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha dichiaratol’inammissibilità dell’opposizione.1.4.

Il tribunale, in particolare, ha, in sostanza, affermatoche: - “è inammissibile un’impugnazione autonoma del decretocon cui il giudice delegato non ammette un singolo credito alpassivo fallimentare … essendo tale atto modificabile, fino alladata di deposito dello stato passivo con il decreto di esecutivitàex art. 97 l.fall.”; - “l’esigenza di definizione unitaria di tutte lequestioni concernenti lo stato passivo, che ha indotto illegislatore a configurare l’opposizione dei creditori esclusi oammessi con riserva, di cui all’art. 98 l.fall., come rimedioimpugnatorio avverso il decreto di esecutività dello statopassivo, esclude infatti la proponibilità di un’opposizione alpassivo anticipata”; - il procedimento di accertamento dellostato passivo si conclude, infatti, con il decreto di esecutivitàreso a norma dell’art. 96, ultimo comma, l.fall., che è l’unico e iltipico provvedimento a contenuto precettivo, il cui termine perl’impugnazione decorre solo dalla sua comunicazione, mentre èinammissibile un’impugnazione del provvedimento diammissione di singoli crediti perché in contrasto con l’esigenzaRic. 2023, n. 18076, Sez. 1, C.C. del 25 marzo 2026Numero re3gis tro generale 18076/2023Numero sezionale 1348/2026Numero di raccolta generale 9996/2026Data pubblicazione 17/04/2026di definizione unitaria di tutte le questioni concernenti lo statopassivo.1.5.

Nel caso in esame, ha proseguito il tribunale, ladocumentazione in atti dimostra che: - il ricorrente ha propostol’opposizione allo stato passivo depositando il relativo ricorso indata 26/2/2014; - il decreto di esecutività, invece, è statoemesso, “terminato l’esame di tutte le domande”, all’udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA] ed è stato, quindi, depositato in cancelleria il22/7/2014; - lo stesso opponente, del resto, al n. 3 dell’indicedella propria produzione documentale, ha definito quanto iviallegato come “copia verbale di udienza 30.1.2014”, nonpotendo, all’evidenza, qualificarlo “stato passivo esecutivo”, inmancanza, all’epoca dell’iscrizione a ruolo dell’opposizione, deldecreto di esecutività del giudice delegato.1.6.

Né può rilevare, ha aggiunto il tribunale, il fatto cheil curatore del fallimento, con pec del 7/2/2014, gli avevatrasmesso, nell’“adempimento di quanto previsto nell’art. 97l.fall.”, il “verbale del 30.01.2014 contenente l’esame delledomande di ammissione e/o rivendica allo stato passivo delfallimento in oggetto”, avvisando il creditore di poter“eventualmente fare opposizione, ai sensi dell’art. 98 l.fall, entrotrenta giorni …”: ferma l’irrilevanza di tale comunicazione,“sarebbe stato comunque onere dell’opponente qualificarecorrettamente gli allegati alla comunicazione verificandone ilcontenuto effettivo”.1.7.

Il tribunale, quindi, ha dichiarato l’inammissibilitàdell’opposizione, condannando l’opponente al rimborso, infavore del Fallimento, delle spese del giudizio, con una riduzionedel 50% in ragione, tra l’altro, dell’invio della pec da parte delcuratore.Ric. 2023, n. 18076, Sez. 1, C.C. del 25 marzo 2026Numero registro generale 18076/2023Nu4m ero sezionale 1348/2026Numero di raccolta generale 9996/2026Data pubblicazione 17/04/20261.8. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 14/9/2023,illustrato da memoria, ha chiesto, per tre motivi, la cassazionedel decreto.1.9. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.1.10.

Il Pubblico Ministero, con memoria del 19/2/2026,ha chiesto l’accoglimento del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1.

Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando laviolazione e la mancata applicazione degli artt. 97 e 99 l.fall. ela falsa applicazione dell’art. 98 l.fall., in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui iltribunale ha ritenuto l’inammissibilità dell’opposizione allo statopassivo sul rilievo che il relativo ricorso era stato depositatoprima del deposito del decreto di esecutività dello stato passivo,senza, tuttavia, considerare che: - il curatore del fallimento, conmissiva del 7/2/2014, aveva comunicato ai creditori il verbaledell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con l’espressa avvertenza che, entrotrenta giorni dalla sua ricezione, poteva essere propostaopposizione ai sensi dell’art. 98 l.fall.; - il verbale dell’adunanzadel [OSCURATO:DATA_NASCITA], a sua volta, esponeva che lo stato passivo cosìcome proposto dal curatore era stato approvato dal giudicedelegato, ad eccezione della domanda n. 45, per la qualel’udienza era stata differita al 6/3/2014; - tale comunicazione,inviata dal curatore fallimentare a tutti i creditori, compresi gliesclusi, era, dunque, idonea a far decorrere il termine perentoriodi trenta giorni per la proposizione dell’opposizione.2.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando laviolazione dell’art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.,ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunaleha ritenuto l’inammissibilità dell’opposizione allo stato passivosul rilievo che il relativo ricorso era stato depositato prima delRic. 2023, n. 18076, Sez. 1, C.C. del 25 marzo 2026Numero registro generale 18076/2023Nu5m ero sezionale 1348/2026Numero di raccolta generale 9996/2026Data pubblicazione 17/04/2026deposito del decreto di esecutività dello stato passivo e che ladomanda era di conseguenza carente di una condizionedell’azione, e cioè l’interesse ad agire, omettendo, tuttavia, diconsiderare che: - il decreto di esecutività, approvato il16/6/2014, aveva confermato la decisione di non ammettere ilcredito vantato dall’opponente; - al momento della decisione,l’interesse ad agire era, pertanto, senz’altro sussistente.2.3.

I motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati.2.4.

Il procedimento di accertamento dello stato passivosi conclude, infatti, solo con il decreto di esecutività del giudicedelegato a norma dell’art. 96, ultimo comma, l.fall..2.5.

L’art. 96, commi 3° e 4°, l.fall. prevede, invero, che,se le operazioni non possano esaurirsi in una sola udienza, ilgiudice può rinviarne la prosecuzione “a non più di otto giorni” eche, una volta terminato “l’esame di tutte le domande”, “ilgiudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo condecreto depositato in cancelleria”.2.6.

Tale decreto, pronunciato solo quando è “terminatol’esame di tutte le domande”, è, in effetti, l’unico e tipicoprovvedimento con il quale il giudice delegato decide, in viadefinitiva, sulle domande di ammissione allo stato passivo (art.96, comma 1°, l.fall.).2.7.

Il curatore, dal suo canto, solo “dopo la dichiarazionedi esecutività dello stato passivo, ne dà comunicazionetrasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli deldiritto di proporre opposizione in caso di mancata accoglimentodella domanda” (art. 97 l.fall.).2.8.

La formazione dello stato passivo ed il relativodecreto di esecutività, dunque, presuppongono, come risultadall’art. 96, comma 4°, l.fall., che sia completato l’esame di tuttele relative domande.Ric. 2023, n. 18076, Sez. 1, C.C. del 25 marzo 2026Numero re6gis tro generale 18076/2023Numero sezionale 1348/2026Numero di raccolta generale 9996/2026Data pubblicazione 17/04/20262.9.

Deve, di conseguenza, escludersi che, in relazionealle domande esaminate nella prima udienza e nelle successiveeventuali di rinvio, possano essere adottati altrettantiprovvedimenti di esecutività.2.10.

Il termine per l’eventuale opposizione di un creditoreescluso decorre, pertanto, dalla data di deposito del decreto diesecutività emesso dopo l’esame di tutte le domande (Cass. n.14099 del 2016).2.11.

Il procedimento di accertamento dello stato passivosi conclude, del resto, solo con il decreto di esecutività, avversoil quale, come prevede l’art. 98, comma 1°, l.fall., sonoproponibili i rimedi impugnatori dell’opposizione,dell’impugnazione dei crediti ammessi e della revocazione.2.12.

L’opposizione allo stato passivo, infatti, èdichiaratamente proposta “contro il decreto che rende esecutivolo stato passivo” (art. 98, comma 1°, l.fall.) entro il termine ditrenta giorni dalla “comunicazione di cui all’articolo 97” (art. 99,comma 1°, l.fall.).2.13.

Il decreto di esecutività dello stato passivo“costituisce”, pertanto, “l’esclusivo e tipico provvedimento dicontenuto precettivo, che attribuisce forza autoritativa alledecisioni assunte nelle fasi che lo hanno preceduto e preparato”(Cass. n. 650 del 2003).2.14.

I singoli provvedimenti che il giudice delegatopronuncia nel corso del procedimento costituiscono, per contro,mere delibazioni provvisorie, prive di qualsivoglia attitudine adassumere, con riguardo alle ragioni di credito oggetto delladomanda esaminata, efficacia preclusiva di qualsiasi altradeterminazione, e destinate, invece, ad assumere carattere didefinitività solo quando, a seguito dell’adunanza, l’accertamentodi tutte le ragioni di credito azionate in giudizio viene trasfusoRic. 2023, n. 18076, Sez. 1, C.C. del 25 marzo 2026Numero re7gis tro generale 18076/2023Numero sezionale 1348/2026Numero di raccolta generale 9996/2026Data pubblicazione 17/04/2026nel decreto di esecutività dello stato passivo, che attribuisceforza autoritativa alle decisioni assunte nelle fasi che lo hannopreceduto e preparato.2.15.

Il modello procedimentale tracciato dagli artt. 94-97l.fall. si articola nell’esame progressivo delle domande diammissione e nel deposito in cancelleria del decreto diesecutività dello stato passivo, nel quale si fondono tutte ledecisioni medio tempore assunte dal giudice delegato, che,rispetto al provvedimento finale, assolvono ad una funzione solopreliminare e prodromica, perciò, palesemente interlocutoria.2.16.

Il giudice delegato, dunque, nel corso l’adunanza,pronuncia provvedimenti che non contengono statuizioniincidenti sulle posizioni sostanziali portate al suo esame daicreditori, posto che il suo potere cognitivo si esaurisce non contali determinazioni, singolarmente considerate, ma solo con ildecreto di esecutività nel quale confluiscono e che le assorbe(Cass. n. 650 del 2003).2.17.

D’altra parte, l’esigenza di una definizione unitaria ditutte le questioni concernenti lo stato passivo ha indotto illegislatore a configurare l’opposizione dei creditori esclusi comerimedio impugnatorio avverso (non i singoli decreti pronunciatinel corso dell’adunanza ma) il (solo) decreto di esecutività dellostato passivo, con la conseguente impossibilità di configurareun’opposizione al passivo “anticipata” rispetto al deposito deldecreto di esecutività (Cass. n. 559 del 2010).2.18.

Il decreto di esecutività dello stato passivopresuppone, dunque, che “sia stato completato l’esame di tuttele domande”, “restando”, per contro, “escluso che, in relazionealle domande man mano esaminate nella prima udienza e nellesuccessive udienze di rinvio, possano essere adottati altrettantidecreti di esecutività, unico essendo il provvedimento contro ilRic. 2023, n. 18076, Sez. 1, C.C. del 25 marzo 2026Numero re8gis tro generale 18076/2023Numero sezionale 1348/2026Numero di raccolta generale 9996/2026Data pubblicazione 17/04/2026quale sono ammesse le impugnazioni di cui all’art. 98 legge fall.”(Cass. n. 14099 del 2016; conf., Cass. n. 13886 del 2017, inmotiv.).2.19.

Deve, pertanto, escludersi che, nel caso in cui ilprocedimento di verifica si protragga per più udienze, il giudicepossa adottare all’esito di ciascuna di esse altrettanti decreti diesecutività, i quali, ove erroneamente emessi, devono ritenersitamquam non essent, e quindi privi di effetti ai fini delladecorrenza del termine per la proposizione dell’opposizione allostato passivo (cfr. Cass. n. 3054 del 2021; Cass. n. 14099 del2016; Cass. n. 7556 del 2018; Cass. n. 559 del 2010).2.20.

La modificabilità dei provvedimenti di ammissione alpassivo emessi prima dell’esaurimento del procedimento diverificazione, rinviando all’esito di quest’ultimo la proposizionedi qualsiasi contestazione in ordine all’esistenza edall’ammontare dei crediti ed alla relativa collocazione, comporta,in effetti, l’inidoneità dei predetti provvedimenti a far decorrereil termine di cui all’art. 99, comma 1°, l.fall., escludendo quindianche la possibilità di ricollegare alla mancata proposizionedell’opposizione l’acquisto di efficacia definitiva, sia pure limitataall’ambito del concorso tra i creditori (Cass. n. 21537 del 2021,in motiv.).2.21.

Il giudizio di accertamento del passivo è, in altritermini, destinato a chiudersi e ad acquistare giuridica rilevanzasolo con il decreto con il quale, dopo l’esame di tutte ledomande, il giudice delegato dichiara l’esecutività dello stessopassivo: a seguito del quale soltanto, infatti, il curatore, a normadell’art. 97 l.fall., comunica “a ciascun creditore l’esito delladomanda e l’avvenuto deposito in cancelleria dello stato passivo,affinché possa essere esaminato da tutti coloro che hannopresentato domanda ai sensi dell’art. 93, informando il creditoreRic. 2023, n. 18076, Sez. 1, C.C. del 25 marzo 2026Numero re9gis tro generale 18076/2023Numero sezionale 1348/2026Numero di raccolta generale 9996/2026Data pubblicazione 17/04/2026del diritto di proporre opposizione in caso di mancatoaccoglimento della domanda” (Cass. n. 14099 del 2016, inmotiv.).2.22.

Il termine per l’impugnazione, secondo il combinatodisposto degli artt. 97 e 99, comma 1°, l.fall., decorre, del resto,solo dalla comunicazione della dichiarazione di esecutivitàriguardante l’intero stato passivo: e non dalle comunicazioniche, prima del deposito di tale decreto, il curatore abbiatrasmesso ai creditori che, a mezzo di provvedimenti pronunciatinel corso dell’adunanza, siano stati in tutto o in parte esclusidallo stato passivo.2.23.

Tali comunicazioni, infatti, ove mai eseguite, nonsono certo idonee, pur essendo errate, a consentirel’impugnazione di un provvedimento, e cioè il decreto diesecutività, che, in quel momento, non è stato ancorapronunciato né depositato in cancelleria (art. 96, comma 4°,l.fall.) e non è, dunque, giuridicamente esistente.2.24.

L’opponente, del resto, quale che sia il tenore dellacomunicazione ricevuta dal curatore, ha, con ogni evidenza,l’onere di accertare l’effettiva pronuncia del decreto cheimpugna: che, come detto, è e resta, come chiarisceinequivocamente l’art. 98, comma 1°, l.fall., solo il decreto conil quale il giuidce delegato, all’esito dell’esame di “tutte ledomande” di ammissione, abbia reso esecutivo lo stato passivo(art. 96, ult. comma, l.fall.).2.25.

Né l’eventuale pronuncia di uno o più atipici decretidi esecutività dello stato passivo, pronunciati prima ancora diavere esaurito l’esame di tutte le domande, potrebbe indurre adiversa conclusione, in forza del menzionato principio dellanecessaria unitarietà di approvazione di esso, che trovafondamento nell’esigenza di potenziale contraddittorio c.d.Ric. 2023, n. 18076, Sez. 1, C.C. del 25 marzo 2026Numero 1re0gis tro generale 18076/2023Numero sezionale 1348/2026Numero di raccolta generale 9996/2026Data pubblicazione 17/04/2026incrociato di tutti i creditori, legittimati ad interloquire su tuttele domande proposte.2.26.

Come ricordato dal Pubblico Ministero, le decisioniadottate dal giudice delegato nel corso delle udienze in cui siarticola l’esame delle domande sono solo provvisorie ediventano intangibili esclusivamente a far data dall’approvazionedello stato passivo finale (Cass. n. 559 del 2010; Cass. n. 13886del 2017; Cass. n. 3054 del 2021; Cass. n. 9850 del 2022; Cass.30718 del 2023).2.27.

Il decreto di esecutività dello stato passivo è, percontro, l’esclusivo e tipico provvedimento di contenutoprecettivo, che attribuisce forza autoritativa alle decisioniassunte nelle fasi che lo hanno preceduto e preparato; laddovei precedenti provvedimenti sono, invece, elementi interni allafattispecie progressiva in cui si scandisce la procedura diaccertamento del passivo, destinato a chiudersi e ad acquistaregiuridica rilevanza solo con il suddetto decreto di esecutività edinsuscettibili, perciò, sia di autonoma efficacia lesiva, sia dianticipata impugnativa (Cass. n. 13886 del 2017), nonpotendosi, del resto, ritenere che la collocazione dei crediti nelpassivo fallimentare si configuri alla stregua di una fattispeciesostanziale generatrice del diritto o di una condizione dell’azionee non possa, dunque, utilmente sopravvenire alla formulazionedella domanda (Cass. n. 559 del 2010).2.28.

Deve, in definitiva, ribadirsi che: - il giudice delegatopuò formare lo stato passivo e renderlo esecutivo con decretodepositato in cancelleria solo dopo aver terminato l’esame ditutte le domande presentate tempestivamente; - deve, dunque,escludersi che, nel caso in cui il procedimento di verifica siprotragga per più udienze, il giudice possa adottare all’esito diciascuna di esse altrettanti decreti di esecutività, i quali, oveRic. 2023, n. 18076, Sez. 1, C.C. del 25 marzo 2026Numero 1re1gis tro generale 18076/2023Numero sezionale 1348/2026Numero di raccolta generale 9996/2026Data pubblicazione 17/04/2026erroneamente emessi, devono ritenersi tamquam non essent, equindi privi di effetti ai fini della decorrenza del termine per laproposizione dell’opposizione allo stato passivo; - lamodificabilità dei provvedimenti di ammissione al passivoemessi prima dell’esaurimento del procedimento diverificazione, rinviando all’esito di quest’ultimo la proposizionedi qualsiasi contestazione in ordine all’esistenza edall’ammontare dei crediti ed alla relativa collocazione, comportal’inidoneità dei predetti provvedimenti a far decorrere il terminedi cui all’art. 99, comma 1°, l.fall.; - è, dunque, inammissibileun’impugnazione (come quella proposta dal ricorrente) deldecreto con cui il giudice delegato non ammette un singolocredito al passivo fallimentare ovvero lo ammette in viachirografaria, anziché con la causa di prelazione richiesta,essendo tale atto modificabile, fino alla data di deposito dellostato passivo, con il decreto di esecutività; - l’esigenza didefinizione unitaria di tutte le questioni concernenti lo statopassivo, che ha indotto il legislatore a configurare l’opposizionedei creditori esclusi o ammessi con riserva, di cui all’art. 98l.fall., come rimedio impugnatorio avverso il decreto diesecutività dello stato passivo, esclude infatti la proponibilità diun’opposizione al passivo anticipata; - né la collocazione deicrediti nel passivo fallimentare si configura alla stregua di unafattispecie sostanziale generatrice del diritto o di una condizionedell’azione, non potendo utilmente sopravvenire allaformulazione della domanda (Cass. n. 559 del 2010).2.29.

Il decreto impugnato, lì dove ha dichiaratol’inammissibilità dell’opposizione, si è, dunque, correttamentesvolte, sul punto, dal ricorrente.Ric. 2023, n. 18076, Sez. 1, C.C. del 25 marzo 2026Numero 1re2gis tro generale 18076/2023Numero sezionale 1348/2026Numero di raccolta generale 9996/2026Data pubblicazione 17/04/20262.30.

Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando laviolazione dell’art. 88 c.p.c., in relazione all’art. 91 c.p.c., hacensurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale,nello statuire in ordine alle spese, ha ritenuto di compensaresolo per metà le spese di lite, in ragione dell’invio della pec daparte del curatore, senza, per contro, considerare che ilcooperazione, non aveva dedotto, in memoria ed alla primaudienza del 25/6/2014, l’insussistenza di uno stato passivodotato di esecutività e, dunque, di eccepire un’opposizioneanticipata, facendolo, peraltro, rilevare nel marzo 2015, e cioènove mesi dopo il deposito dello stato passivo.2.31.

Il motivo è infondato.

Il ricorrente, infatti, ha, insostanza, lamentato che il tribunale non abbia dispostol’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

Lagiurisprudenza di questa Corte è, per contro, ferma nel ritenereche, in tema di spese processuali, la facoltà di disporne lacompensazione tra le parti rientri nel potere discrezionale delgiudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con unaespressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con laconseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche seadottata senza prendere in esame l’eventualità di unacompensazione (nel caso in esame, integrale), non può esserecensurata in sede di legittimità, neppure sotto il profilo dellamancanza di motivazione (Cass.

SU n. 19886 del 2019, inmotiv.; Cass.

SU n. 14989 del 2005).3.

Il ricorso dev’essere, pertanto, rigettato.4.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidatein dispositivo.5.

La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17,Ric. 2023, n. 18076, Sez. 1, C.C. del 25 marzo 2026Numero 1re3gis tro generale 18076/2023Numero sezionale 1348/2026Numero di raccolta generale 9996/2026Data pubblicazione 17/04/2026della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsareal controricorrente le spese di lite, che liquida in €. 2.400,00, dicui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spesegenerali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdottodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 25 marzo 2026.Il PresidenteRic. 2023, n. 18076, Sez. 1, C.C. del 25 marzo 2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
troPAOLINI per procura in calce al controricorso;- resistente -avverso il DECRETO N. 626/2021 del [OSCURATO:PERSONA],depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del25/3/2026;lette conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] SOLDI1.1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione allo statopassivo del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., insistendo perl’ammissione del “credito vantato dal deducente, pari ad €.Numero registro generale 18076/2023Nu2m ero sezionale 1348/2026Numero di raccolta generale 9996/2026Data pubblicazione 17/04/202658.292,70”, “in via privilegiata, trattandosi di credito derivanteda rapporto di lavoro subordinato”.1.2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito all’opposizione, deducendo,all’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], che “il verbale d’udienza del30.1.2014 (oggetto di opposizione) e comunicato a mezzo pecdal Curatore al ricorrente il 7.2.2014”, “non contiene alcundecreto di esecutorietà, non ha certamente reso esecutivo lostato passivo, essendo residuata la trattazione di una domanda,la n. 45 … in relazione alla quale veniva disposto un rinvio al6.3.2014 (… come risulta dalla documentazione già depositatain atti)”.1.3. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha dichiaratol’inammissibilità dell’opposizione.1.4. Il tribunale, in particolare, ha, in sostanza, affermatoche: - “è inammissibile un’impugnazione autonoma del decretocon cui il giudice delegato non ammette un singolo credito alpassivo fallimentare … essendo tale atto modificabile, fino alladata di deposito dello stato passivo con il decreto di esecutivitàex art. 97 l.fall.”; - “l’esigenza di definizione unitaria di tutte lequestioni concernenti lo stato passivo, che ha indotto illegislatore a configurare l’opposizione dei creditori esclusi oammessi con riserva, di cui all’art. 98 l.fall., come rimedioimpugnatorio avverso il decreto di esecutività dello statopassivo, esclude infatti la proponibilità di un’opposizione alpassivo anticipata”; - il procedimento di accertamento dellostato passivo si conclude, infatti, con il decreto di esecutivitàreso a norma dell’art. 96, ultimo comma, l.fall., che è l’unico e iltipico provvedimento a contenuto precettivo, il cui termine perl’impugnazione decorre solo dalla sua comunicazione, mentre èinammissibile un’impugnazione del provvedimento diammissione di singoli crediti perché in contrasto con l’esigenzaRic. 2023, n. 18076, Sez. 1, C.C. del 25 marzo 2026Numero re3gis tro generale 18076/2023Numero sezionale 1348/2026Numero di raccolta generale 9996/2026Data pubblicazione 17/04/2026di definizione unitaria di tutte le questioni concernenti lo statopassivo.1.5. Nel caso in esame, ha proseguito il tribunale, ladocumentazione in atti dimostra che: - il ricorrente ha propostol’opposizione allo stato passivo depositando il relativo ricorso indata 26/2/2014; - il decreto di esecutività, invece, è statoemesso, “terminato l’esame di tutte le domande”, all’udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA] ed è stato, quindi, depositato in cancelleria il22/7/2014; - lo stesso opponente, del resto, al n. 3 dell’indicedella propria produzione documentale, ha definito quanto iviallegato come “copia verbale di udienza 30.1.2014”, nonpotendo, all’evidenza, qualificarlo “stato passivo esecutivo”, inmancanza, all’epoca dell’iscrizione a ruolo dell’opposizione, deldecreto di esecutività del giudice delegato.1.6. Né può rilevare, ha aggiunto il tribunale, il fatto cheil curatore del fallimento, con pec del 7/2/2014, gli avevatrasmesso, nell’“adempimento di quanto previsto nell’art. 97l.fall.”, il “verbale del 30.01.2014 contenente l’esame delledomande di ammissione e/o rivendica allo stato passivo delfallimento in oggetto”, avvisando il creditore di poter“eventualmente fare opposizione, ai sensi dell’art. 98 l.fall, entrotrenta giorni …”: ferma l’irrilevanza di tale comunicazione,“sarebbe stato comunque onere dell’opponente qualificarecorrettamente gli allegati alla comunicazione verificandone ilcontenuto effettivo”.1.7. Il tribunale, quindi, ha dichiarato l’inammissibilitàdell’opposizione, condannando l’opponente al rimborso, infavore del Fallimento, delle spese del giudizio, con una riduzionedel 50% in ragione, tra l’altro, dell’invio della pec da parte delcuratore.Ric. 2023, n. 18076, Sez. 1, C.C. del 25 marzo 2026Numero registro generale 18076/2023Nu4m ero sezionale 1348/2026Numero di raccolta generale 9996/2026Data pubblicazione 17/04/20261.8. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 14/9/2023,illustrato da memoria, ha chiesto, per tre motivi, la cassazionedel decreto.1.9. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.1.10. Il Pubblico Ministero, con memoria del 19/2/2026,ha chiesto l’accoglimento del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando laviolazione e la mancata applicazione degli artt. 97 e 99 l.fall. ela falsa applicazione dell’art. 98 l.fall., in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui iltribunale ha ritenuto l’inammissibilità dell’opposizione allo statopassivo sul rilievo che il relativo ricorso era stato depositatoprima del deposito del decreto di esecutività dello stato passivo,senza, tuttavia, considerare che: - il curatore del fallimento, conmissiva del 7/2/2014, aveva comunicato ai creditori il verbaledell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con l’espressa avvertenza che, entrotrenta giorni dalla sua ricezione, poteva essere propostaopposizione ai sensi dell’art. 98 l.fall.; - il verbale dell’adunanzadel [OSCURATO:DATA_NASCITA], a sua volta, esponeva che lo stato passivo cosìcome proposto dal curatore era stato approvato dal giudicedelegato, ad eccezione della domanda n. 45, per la qualel’udienza era stata differita al 6/3/2014; - tale comunicazione,inviata dal curatore fallimentare a tutti i creditori, compresi gliesclusi, era, dunque, idonea a far decorrere il termine perentoriodi trenta giorni per la proposizione dell’opposizione.2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando laviolazione dell’art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.,ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunaleha ritenuto l’inammissibilità dell’opposizione allo stato passivosul rilievo che il relativo ricorso era stato depositato prima delRic. 2023, n. 18076, Sez. 1, C.C. del 25 marzo 2026Numero registro generale 18076/2023Nu5m ero sezionale 1348/2026Numero di raccolta generale 9996/2026Data pubblicazione 17/04/2026deposito del decreto di esecutività dello stato passivo e che ladomanda era di conseguenza carente di una condizionedell’azione, e cioè l’interesse ad agire, omettendo, tuttavia, diconsiderare che: - il decreto di esecutività, approvato il16/6/2014, aveva confermato la decisione di non ammettere ilcredito vantato dall’opponente; - al momento della decisione,l’interesse ad agire era, pertanto, senz’altro sussistente.2.3. I motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati.2.4. Il procedimento di accertamento dello stato passivosi conclude, infatti, solo con il decreto di esecutività del giudicedelegato a norma dell’art. 96, ultimo comma, l.fall..2.5. L’art. 96, commi 3° e 4°, l.fall. prevede, invero, che,se le operazioni non possano esaurirsi in una sola udienza, ilgiudice può rinviarne la prosecuzione “a non più di otto giorni” eche, una volta terminato “l’esame di tutte le domande”, “ilgiudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo condecreto depositato in cancelleria”.2.6. Tale decreto, pronunciato solo quando è “terminatol’esame di tutte le domande”, è, in effetti, l’unico e tipicoprovvedimento con il quale il giudice delegato decide, in viadefinitiva, sulle domande di ammissione allo stato passivo (art.96, comma 1°, l.fall.).2.7. Il curatore, dal suo canto, solo “dopo la dichiarazionedi esecutività dello stato passivo, ne dà comunicazionetrasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli deldiritto di proporre opposizione in caso di mancata accoglimentodella domanda” (art. 97 l.fall.).2.8. La formazione dello stato passivo ed il relativodecreto di esecutività, dunque, presuppongono, come risultadall’art. 96, comma 4°, l.fall., che sia completato l’esame di tuttele relative domande.Ric. 2023, n. 18076, Sez. 1, C.C. del 25 marzo 2026Numero re6gis tro generale 18076/2023Numero sezionale 1348/2026Numero di raccolta generale 9996/2026Data pubblicazione 17/04/20262.9. Deve, di conseguenza, escludersi che, in relazionealle domande esaminate nella prima udienza e nelle successiveeventuali di rinvio, possano essere adottati altrettantiprovvedimenti di esecutività.2.10. Il termine per l’eventuale opposizione di un creditoreescluso decorre, pertanto, dalla data di deposito del decreto diesecutività emesso dopo l’esame di tutte le domande (Cass. n.14099 del 2016).2.11. Il procedimento di accertamento dello stato passivosi conclude, del resto, solo con il decreto di esecutività, avversoil quale, come prevede l’art. 98, comma 1°, l.fall., sonoproponibili i rimedi impugnatori dell’opposizione,dell’impugnazione dei crediti ammessi e della revocazione.2.12. L’opposizione allo stato passivo, infatti, èdichiaratamente proposta “contro il decreto che rende esecutivolo stato passivo” (art. 98, comma 1°, l.fall.) entro il termine ditrenta giorni dalla “comunicazione di cui all’articolo 97” (art. 99,comma 1°, l.fall.).2.13. Il decreto di esecutività dello stato passivo“costituisce”, pertanto, “l’esclusivo e tipico provvedimento dicontenuto precettivo, che attribuisce forza autoritativa alledecisioni assunte nelle fasi che lo hanno preceduto e preparato”(Cass. n. 650 del 2003).2.14. I singoli provvedimenti che il giudice delegatopronuncia nel corso del procedimento costituiscono, per contro,mere delibazioni provvisorie, prive di qualsivoglia attitudine adassumere, con riguardo alle ragioni di credito oggetto delladomanda esaminata, efficacia preclusiva di qualsiasi altradeterminazione, e destinate, invece, ad assumere carattere didefinitività solo quando, a seguito dell’adunanza, l’accertamentodi tutte le ragioni di credito azionate in giudizio viene trasfusoRic. 2023, n. 18076, Sez. 1, C.C. del 25 marzo 2026Numero re7gis tro generale 18076/2023Numero sezionale 1348/2026Numero di raccolta generale 9996/2026Data pubblicazione 17/04/2026nel decreto di esecutività dello stato passivo, che attribuisceforza autoritativa alle decisioni assunte nelle fasi che lo hannopreceduto e preparato.2.15. Il modello procedimentale tracciato dagli artt. 94-97l.fall. si articola nell’esame progressivo delle domande diammissione e nel deposito in cancelleria del decreto diesecutività dello stato passivo, nel quale si fondono tutte ledecisioni medio tempore assunte dal giudice delegato, che,rispetto al provvedimento finale, assolvono ad una funzione solopreliminare e prodromica, perciò, palesemente interlocutoria.2.16. Il giudice delegato, dunque, nel corso l’adunanza,pronuncia provvedimenti che non contengono statuizioniincidenti sulle posizioni sostanziali portate al suo esame daicreditori, posto che il suo potere cognitivo si esaurisce non contali determinazioni, singolarmente considerate, ma solo con ildecreto di esecutività nel quale confluiscono e che le assorbe(Cass. n. 650 del 2003).2.17. D’altra parte, l’esigenza di una definizione unitaria ditutte le questioni concernenti lo stato passivo ha indotto illegislatore a configurare l’opposizione dei creditori esclusi comerimedio impugnatorio avverso (non i singoli decreti pronunciatinel corso dell’adunanza ma) il (solo) decreto di esecutività dellostato passivo, con la conseguente impossibilità di configurareun’opposizione al passivo “anticipata” rispetto al deposito deldecreto di esecutività (Cass. n. 559 del 2010).2.18. Il decreto di esecutività dello stato passivopresuppone, dunque, che “sia stato completato l’esame di tuttele domande”, “restando”, per contro, “escluso che, in relazionealle domande man mano esaminate nella prima udienza e nellesuccessive udienze di rinvio, possano essere adottati altrettantidecreti di esecutività, unico essendo il provvedimento contro ilRic. 2023, n. 18076, Sez. 1, C.C. del 25 marzo 2026Numero re8gis tro generale 18076/2023Numero sezionale 1348/2026Numero di raccolta generale 9996/2026Data pubblicazione 17/04/2026quale sono ammesse le impugnazioni di cui all’art. 98 legge fall.”(Cass. n. 14099 del 2016; conf., Cass. n. 13886 del 2017, inmotiv.).2.19. Deve, pertanto, escludersi che, nel caso in cui ilprocedimento di verifica si protragga per più udienze, il giudicepossa adottare all’esito di ciascuna di esse altrettanti decreti diesecutività, i quali, ove erroneamente emessi, devono ritenersitamquam non essent, e quindi privi di effetti ai fini delladecorrenza del termine per la proposizione dell’opposizione allostato passivo (cfr. Cass. n. 3054 del 2021; Cass. n. 14099 del2016; Cass. n. 7556 del 2018; Cass. n. 559 del 2010).2.20. La modificabilità dei provvedimenti di ammissione alpassivo emessi prima dell’esaurimento del procedimento diverificazione, rinviando all’esito di quest’ultimo la proposizionedi qualsiasi contestazione in ordine all’esistenza edall’ammontare dei crediti ed alla relativa collocazione, comporta,in effetti, l’inidoneità dei predetti provvedimenti a far decorrereil termine di cui all’art. 99, comma 1°, l.fall., escludendo quindianche la possibilità di ricollegare alla mancata proposizionedell’opposizione l’acquisto di efficacia definitiva, sia pure limitataall’ambito del concorso tra i creditori (Cass. n. 21537 del 2021,in motiv.).2.21. Il giudizio di accertamento del passivo è, in altritermini, destinato a chiudersi e ad acquistare giuridica rilevanzasolo con il decreto con il quale, dopo l’esame di tutte ledomande, il giudice delegato dichiara l’esecutività dello stessopassivo: a seguito del quale soltanto, infatti, il curatore, a normadell’art. 97 l.fall., comunica “a ciascun creditore l’esito delladomanda e l’avvenuto deposito in cancelleria dello stato passivo,affinché possa essere esaminato da tutti coloro che hannopresentato domanda ai sensi dell’art. 93, informando il creditoreRic. 2023, n. 18076, Sez. 1, C.C. del 25 marzo 2026Numero re9gis tro generale 18076/2023Numero sezionale 1348/2026Numero di raccolta generale 9996/2026Data pubblicazione 17/04/2026del diritto di proporre opposizione in caso di mancatoaccoglimento della domanda” (Cass. n. 14099 del 2016, inmotiv.).2.22. Il termine per l’impugnazione, secondo il combinatodisposto degli artt. 97 e 99, comma 1°, l.fall., decorre, del resto,solo dalla comunicazione della dichiarazione di esecutivitàriguardante l’intero stato passivo: e non dalle comunicazioniche, prima del deposito di tale decreto, il curatore abbiatrasmesso ai creditori che, a mezzo di provvedimenti pronunciatinel corso dell’adunanza, siano stati in tutto o in parte esclusidallo stato passivo.2.23. Tali comunicazioni, infatti, ove mai eseguite, nonsono certo idonee, pur essendo errate, a consentirel’impugnazione di un provvedimento, e cioè il decreto diesecutività, che, in quel momento, non è stato ancorapronunciato né depositato in cancelleria (art. 96, comma 4°,l.fall.) e non è, dunque, giuridicamente esistente.2.24. L’opponente, del resto, quale che sia il tenore dellacomunicazione ricevuta dal curatore, ha, con ogni evidenza,l’onere di accertare l’effettiva pronuncia del decreto cheimpugna: che, come detto, è e resta, come chiarisceinequivocamente l’art. 98, comma 1°, l.fall., solo il decreto conil quale il giuidce delegato, all’esito dell’esame di “tutte ledomande” di ammissione, abbia reso esecutivo lo stato passivo(art. 96, ult. comma, l.fall.).2.25. Né l’eventuale pronuncia di uno o più atipici decretidi esecutività dello stato passivo, pronunciati prima ancora diavere esaurito l’esame di tutte le domande, potrebbe indurre adiversa conclusione, in forza del menzionato principio dellanecessaria unitarietà di approvazione di esso, che trovafondamento nell’esigenza di potenziale contraddittorio c.d.Ric. 2023, n. 18076, Sez. 1, C.C. del 25 marzo 2026Numero 1re0gis tro generale 18076/2023Numero sezionale 1348/2026Numero di raccolta generale 9996/2026Data pubblicazione 17/04/2026incrociato di tutti i creditori, legittimati ad interloquire su tuttele domande proposte.2.26. Come ricordato dal Pubblico Ministero, le decisioniadottate dal giudice delegato nel corso delle udienze in cui siarticola l’esame delle domande sono solo provvisorie ediventano intangibili esclusivamente a far data dall’approvazionedello stato passivo finale (Cass. n. 559 del 2010; Cass. n. 13886del 2017; Cass. n. 3054 del 2021; Cass. n. 9850 del 2022; Cass.30718 del 2023).2.27. Il decreto di esecutività dello stato passivo è, percontro, l’esclusivo e tipico provvedimento di contenutoprecettivo, che attribuisce forza autoritativa alle decisioniassunte nelle fasi che lo hanno preceduto e preparato; laddovei precedenti provvedimenti sono, invece, elementi interni allafattispecie progressiva in cui si scandisce la procedura diaccertamento del passivo, destinato a chiudersi e ad acquistaregiuridica rilevanza solo con il suddetto decreto di esecutività edinsuscettibili, perciò, sia di autonoma efficacia lesiva, sia dianticipata impugnativa (Cass. n. 13886 del 2017), nonpotendosi, del resto, ritenere che la collocazione dei crediti nelpassivo fallimentare si configuri alla stregua di una fattispeciesostanziale generatrice del diritto o di una condizione dell’azionee non possa, dunque, utilmente sopravvenire alla formulazionedella domanda (Cass. n. 559 del 2010).2.28. Deve, in definitiva, ribadirsi che: - il giudice delegatopuò formare lo stato passivo e renderlo esecutivo con decretodepositato in cancelleria solo dopo aver terminato l’esame ditutte le domande presentate tempestivamente; - deve, dunque,escludersi che, nel caso in cui il procedimento di verifica siprotragga per più udienze, il giudice possa adottare all’esito diciascuna di esse altrettanti decreti di esecutività, i quali, oveRic. 2023, n. 18076, Sez. 1, C.C. del 25 marzo 2026Numero 1re1gis tro generale 18076/2023Numero sezionale 1348/2026Numero di raccolta generale 9996/2026Data pubblicazione 17/04/2026erroneamente emessi, devono ritenersi tamquam non essent, equindi privi di effetti ai fini della decorrenza del termine per laproposizione dell’opposizione allo stato passivo; - lamodificabilità dei provvedimenti di ammissione al passivoemessi prima dell’esaurimento del procedimento diverificazione, rinviando all’esito di quest’ultimo la proposizionedi qualsiasi contestazione in ordine all’esistenza edall’ammontare dei crediti ed alla relativa collocazione, comportal’inidoneità dei predetti provvedimenti a far decorrere il terminedi cui all’art. 99, comma 1°, l.fall.; - è, dunque, inammissibileun’impugnazione (come quella proposta dal ricorrente) deldecreto con cui il giudice delegato non ammette un singolocredito al passivo fallimentare ovvero lo ammette in viachirografaria, anziché con la causa di prelazione richiesta,essendo tale atto modificabile, fino alla data di deposito dellostato passivo, con il decreto di esecutività; - l’esigenza didefinizione unitaria di tutte le questioni concernenti lo statopassivo, che ha indotto il legislatore a configurare l’opposizionedei creditori esclusi o ammessi con riserva, di cui all’art. 98l.fall., come rimedio impugnatorio avverso il decreto diesecutività dello stato passivo, esclude infatti la proponibilità diun’opposizione al passivo anticipata; - né la collocazione deicrediti nel passivo fallimentare si configura alla stregua di unafattispecie sostanziale generatrice del diritto o di una condizionedell’azione, non potendo utilmente sopravvenire allaformulazione della domanda (Cass. n. 559 del 2010).2.29. Il decreto impugnato, lì dove ha dichiaratol’inammissibilità dell’opposizione, si è, dunque, correttamentesvolte, sul punto, dal ricorrente.Ric. 2023, n. 18076, Sez. 1, C.C. del 25 marzo 2026Numero 1re2gis tro generale 18076/2023Numero sezionale 1348/2026Numero di raccolta generale 9996/2026Data pubblicazione 17/04/20262.30. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando laviolazione dell’art. 88 c.p.c., in relazione all’art. 91 c.p.c., hacensurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale,nello statuire in ordine alle spese, ha ritenuto di compensaresolo per metà le spese di lite, in ragione dell’invio della pec daparte del curatore, senza, per contro, considerare che ilcooperazione, non aveva dedotto, in memoria ed alla primaudienza del 25/6/2014, l’insussistenza di uno stato passivodotato di esecutività e, dunque, di eccepire un’opposizioneanticipata, facendolo, peraltro, rilevare nel marzo 2015, e cioènove mesi dopo il deposito dello stato passivo.2.31. Il motivo è infondato. Il ricorrente, infatti, ha, insostanza, lamentato che il tribunale non abbia dispostol’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio. Lagiurisprudenza di questa Corte è, per contro, ferma nel ritenereche, in tema di spese processuali, la facoltà di disporne lacompensazione tra le parti rientri nel potere discrezionale delgiudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con unaespressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con laconseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche seadottata senza prendere in esame l’eventualità di unacompensazione (nel caso in esame, integrale), non può esserecensurata in sede di legittimità, neppure sotto il profilo dellamancanza di motivazione (Cass. SU n. 19886 del 2019, inmotiv.; Cass. SU n. 14989 del 2005).3. Il ricorso dev’essere, pertanto, rigettato.4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidatein dispositivo.5. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17,Ric. 2023, n. 18076, Sez. 1, C.C. del 25 marzo 2026Numero 1re3gis tro generale 18076/2023Numero sezionale 1348/2026Numero di raccolta generale 9996/2026Data pubblicazione 17/04/2026della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsareal controricorrente le spese di lite, che liquida in €. 2.400,00, dicui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spesegenerali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdottodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 25 marzo 2026.Il PresidenteRic. 2023, n. 18076, Sez. 1, C.C. del 25 marzo 2026
Decreto Cassazione n. 09996/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris