CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 15893/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo II rigetto del ricorso. l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile "Unione dei comuni del [OSCURATO:PERSONA]" depositava conclusioni e nota spese. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] per il Broscritto concludeva insistendo per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.La Sesta sezione penale della Corte di cassazione annullava la sentenza di appello che aveva confermato la condanna del Broscritto per il reato di corruzione rilevando l'inutilizzabilità delle intercettazioni disposte in altro procedimento non collegato. La Corte di appello di Milano procedeva alla valutazione del rimanente compendio probatorio ritenendo comunque provata la responsabilità del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA], commissario di polizia locale dell'Unione dei Comuni del [OSCURATO:PERSONA], responsabile degli accertamenti anagrafici finalizzati al riconoscimento della residenza, si contestava di avere ricevuto denaro e altre utilità dalla titolare di ditta individuale esercente l'attività di richiesta certificati e disbrigo pratiche per compiere atti contrari ai doveri d'ufficio, consistenti nella falsa attestazione della presenza o della effettiva dimora di cittadini brasiliani nei luoghi da loro dichiarati, in cambio di 200 euro a pratica, certificando in tal modo un requisito indispensabile per il riconoscimento della residenza ed il rilascio della relativa certificazione. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 319 cod. pen.),: mancherebbe la motivazione in ordine all'esistenza dell'accordo corruttivo. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove dichiarative: la valutazione della credibilità dei contenuti accusatori della chiamante in correità Leita non sarebbe assistita dalla valutazione relativa all'attendibilità intrinseca,: le sue dichiarazioni, inoltre, non sarebbero confermate da riscontri esterni individualizzanti. Segnatamente si deduceva che le dichiarazioni del teste Castaldi relativi alle modalità di certificazione della residenza, sarebbero viziate da dati di conoscenza acquisiti attraverso le intercettazioni dichiarate inutilizzabili; non avrebbero capacità confirmatoria neanche i verbali relativi ai servizi di osservazione e controllo sul territorio. Con riguardo alla pratica relativa ai fratelli Troiesi si deduceva che non vi era prova che l'accertamento non fosse stato legalmente eseguito, nulla rilevando il fatto che il ricorrente fosse entrato senza fogli e uscito con degli incartamenti. Si deduceva inoltre che non sarebbe stato rilevato alcun elemento di riscontro in ordine alle modalità di consegna del denaro. 2.3. Travisamento della prova per omissione: non sarebbe stata effettuata alcuna indagine che accertasse la falsità delle firme apposte sui moduli di accertamento. 2.4. Travisamento delle dichiarazioni del Broscritto, utilizzate come riscontro delle dichiarazioni della Leite: le dichiarazioni del ricorrente sarebbero state interpretate sulla base dei contenuti delle intercettazioni inutilizzabili e riferirebbero contenuti difformi da quanto dichiarato sia circa il fatto che il ricorrente si era occupato in via quasi esclusiva di richiedenti brasiliani, sia circa il fatto che lo stesso non aveva fatto controlli accurati 2.5. Omessa motivazione in ordine alla richiesta di applicazione dell'art. 323 bis cod. pen. 2.6. Vizio di motivazione in ordine alla quantificazione del risarcimento del danno definito sulla base di prove inesistenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1.E' manifestamente infondato il primo motivo che contesta la mancanza di una prova positiva dell'accordo corruttivo. Il ricorrente non tiene in considerazione che dall'ampia motivazione offerta emerge in modo chiaro che tra il Broscritto e la Leite ci fosse un accordo per facilitare l'ottenimento dei certificati di residenza dei cittadini brasiliani, nulla rilevando la mancata emersione di prove specifiche indicative dei tempi e dei luoghi nei quali tale accordo era stato raggiunto. 1.2. Il secondo motivo è infondato. 1.2.1. Contrariamente a quanto dedotto, la valutazione dei contenuti accusatori della Leite veniva effettuata in coerenza con le indicazioni fornite dalla Corte di cassazione in ordine alla valutazione dei chiamanti in correità che ritiene necessario il vaglio conseguenziale dei profili intrinseco ed estrinseco dell'attendibilità, quest'ultimo effettuato attraverso la rilevazione di elementi di riscontro esterno individualizzante. Segnatamente: (a) con riguardo al profilo intrinseco dell'attendibilità la Corte di appello rilevava che la Leite era legata al ricorrente da un rapporto amicale, sicché non poteva sospettarsi che fosse animata da un sentimento di ostilità o di astio nei confronti dello stesso o che abbia formulato accuse false; a ciò si aggiungeva che, con motivazione ineccepibile, la Corte di merito riteneva che le dichiarazioni erano coerenti e connotate da logica interna (pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata); (b) le dichiarazioni risultavano confermate da precisi riscontri esterni, ovvero dal contenuto della documentazione acquisita dalla polizia giudiziaria e dalla emersione della differenza macroscopica tra le firme apposte sui passaporti degli istanti e quelle apposte in calce al modulo di accertamento (pag. 10 della sentenza impugnata). 1.2.2. Con riguardo all'allegazione della illegittima importazione dei contenuti tratti dalle intercettazioni dichiarate inutilizzabili da parte del teste di polizia giudiziaria Castalidi il collegio osserva che il segmento testimoniale censurato non è decisivo ai fini dell'accertamento di responsabilità, che si fonda su una diversa provvista probatoria, di matrice dichiarativa e documentale, ampia e convergente. Invero il Castaldi si era occupato della acquisizione della documentazione relativa alle pratiche di accertamento della residenza che riscontravano dall'esterno le dichiarazioni accusatori_ft della Leite. Rispetto a tale compendio probatorio il contenuto censurato (accordo tra Broscritto e Leite circa il giorno dell'accertamento), che si assume tratto dalle intercettazioni "accresce", ma non "fonda" l'accertamento di responsabilità. 1.2.3. Le restanti censure proposte con il secondo motivo che contestano la capacità confirmatoria dei servizi di osservazione e la ricostruzione degli eventi relativa alla pratica relativa ai fratelli Trolesi sono inammissibili in quanto si risolvono nella proposta di una lettura alternativa delle emergenze processuali, e non individuano fratture logiche manifeste e decisive del percorso motivazionale. Il collegio in materia di vizio di motivazione ribadisce che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti dei processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Nel caso in esame la ricostruzione delle modalità di accertamento della residenza dei fratelli Trolesi veniva effettuata attraverso la valorizzazione dei servizi di osservazione della polizia giudiziaria, le cui risultanze confermavano pienamente le dichiarazioni della Leite. La motivazione al riguardo (pag. 12 della sentenza impugnata) si presenta priva di vizi logici manifesti e decisivi e si presenta coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità che con le emergenze processuali: si sottrae pertanto ad ogni censura in questa sede.1.3. Il terzo motivo che deduce la carenza di prova in ordine alla falsità delle firme apposte sui moduli di accertamento non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che ha affermato - con valutazione di merito insindacabile in questa sede - che la difformità con la firma autentica era palese (pag. 10 della sentenza impugnata). 1.4. Anche l'ultimo motivo che rileva ipotetiche difformità tra la valutazione delle dichiarazioni del ricorrente e la interpretazione che delle stesse è stata fatta dalla Corte territoriale è infondato. Le censure rivolte alla interpretazione delle dichiarazioni del Broscritto non si prospettano, infatti, decisive sia per la capacità dimostrativa "attenuata" che è riservata alle dichiarazioni dell'imputato, sia per la marginalità del contributo probatorio contestato rispetto alla provvista posta a fondamento dell'accertamento di responsabilità che "resiste" all'elisione delle dichiarazioni censurate. 1.5. Il motivo che contesta la mancata concessione della attenuante prevista dall'art.323 bis cod. pen. è infondato in quanto la Corte di appello qualificava espressamente il fatto come «molto grave» (pag. 13 della sentenza impugnata) implicitamente escludendo che ci fossero margini per il riconoscimento della particolare tenuità del fatto. 1.6. E' inammissibile perché affetto da genericità derivata il motivo che contesta la motivazione in ordine alla quantificazione del danno. Il Tribunale aveva infatti giustificato la valutazione equitativa dell'ammontare del danno inflitto alla parte civile rilevando (a) il danno all'immagine dell'ente costituito parte civile, dovuto alla risonanza che la vicenda aveva avuto sulla stampa, (b) il danno dovuto alle spese che l'ente aveva dovuto sostenere in relazione alla assenza del ricorrente dal lavoro per l'inflizione della misura coercitiva, (c) il danno correlato alla ricostruzione amministrativa della pregressa attività dell'imputato (pag. 26 della sentenza impugnata). Rispetto a tale precisa indicazione dei parametri che avevano guidato la quantificazione equitativa del danno all'esito del primo grado di giudizio, veniva proposto un motivo di appello che deduceva genericamente l'omessa valutazione in ordine alla quantificazione, senza alcuna precisa contestazione in ordine al percorso argomentativo tracciato dal primo giudice. Si ribadisce infatti che la inammissibilità della prima impugnazione sul punto giustifica la carenza motivazionale dedotta con il ricorso che, a sua volta, su questa specifica questione, deve essere dichiarato inammissibile. E' consolidato in materia l'orientamento secondo cui la inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento Sez. 3 - , Sentenza n. 35715 del 17/09/2020, Riccardi, Rv. 280694; Sez. 5 2, n. 40816 del 10/07/2014, [OSCURATO:PERSONA]. 260359, Sez. 4, n. 16399 del 3 ottobre 1990, Pacetti, rv. 185996). 2. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso la parte che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Unione dei comuni del [OSCURATO:PERSONA] che, tenuto conto dei parametri legge vigenti, liquida in complessivi euro 3510, 00 oltre accessori di legge. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Condanna l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Unione dei comuni del [OSCURATO:PERSONA]