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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 gennaio 2022

Cassazione n. 09784/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Vicenza, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di mesi sei di reclusione e C 1.000.00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo A) e art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo B), con il concorso delle circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alla recidiva e la continuazione.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo il vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sulla recidiva e sull'applicazione della recidiva. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.

Il primo motivo di ricorso è generico.

La sentenza impugnata è sorretta da congrua e non manifestamente illogica motivazione in relazione al giudizio di bilanciamento delle circostanze là dove a fronte del "peso dei precedenti penali" ha ritenuto di condividere il giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva i nfraq uinq uenna le.

Si tratta di motivazione che non è manifestamente illogica e rispetto alla quale il ricorso non si confronta compiutamente dal momento che si limita a contestare il bilanciamento operato dai giudici territoriali e non prende posizione sul ritenuto maggior rilievo della circostanza aggravante della recidiva.

In tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, per il carattere globale del giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa (Sez. 7, n. 11210 del 20/10/2017, Z., Rv. 272460 - 01), circostanza questa neppure allegata.

Quanto alla ritenuta applicazione della recidiva rileva il Collegio che la questione non era stata devoluta nel giudizio di appello sicchè non può essere sollevata per la prima volta nel giudizio di legittimità.

Peraltro, si osserva che la censura oggi mossa è totalmente generica e disancorata dalla decisione impugnata là dove rileva "la contraddittorietà della motivazione" su un punto neppure devoluto.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue l'obbligo del pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2022 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Vicenza, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di mesi sei di reclusione e C 1.000.00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo A) e art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo B), con il concorso delle circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alla recidiva e la continuazione. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo il vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sulla recidiva e sull'applicazione della recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Il primo motivo di ricorso è generico. La sentenza impugnata è sorretta da congrua e non manifestamente illogica motivazione in relazione al giudizio di bilanciamento delle circostanze là dove a fronte del "peso dei precedenti penali" ha ritenuto di condividere il giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva i nfraq uinq uenna le. Si tratta di motivazione che non è manifestamente illogica e rispetto alla quale il ricorso non si confronta compiutamente dal momento che si limita a contestare il bilanciamento operato dai giudici territoriali e non prende posizione sul ritenuto maggior rilievo della circostanza aggravante della recidiva. In tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, per il carattere globale del giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa (Sez. 7, n. 11210 del 20/10/2017, Z., Rv. 272460 - 01), circostanza questa neppure allegata. Quanto alla ritenuta applicazione della recidiva rileva il Collegio che la questione non era stata devoluta nel giudizio di appello sicchè non può essere sollevata per la prima volta nel giudizio di legittimità. Peraltro, si osserva che la censura oggi mossa è totalmente generica e disancorata dalla decisione impugnata là dove rileva "la contraddittorietà della motivazione" su un punto neppure devoluto. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue l'obbligo del pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2022 Il C
Sentenza Cassazione n. 09784/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris