CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04638/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di L'Aquila che ne ha confermato la responsabilità per il reato di cui all'ad. 497-bis, comma 2, cod. pen., escludendo la contestata recidiva e rideterminando in mitius la pena; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale è stato assunto il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato, al di là di assedi generici relativi al vizio prospettato (e al richiamo di taluni princìpi giurisprudenziali al riguardo), lungi dal muovere effettivamente censure di legittimità, ha irritualmente prospettato in questa sede di legittimità un diverso apprezzamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale è stata denunciata la violazione della legge penale a cagione della mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui all'ad. 62-bis cod. pen. ma che, a ben vedere ha addotto la contraddittorietà della motivazione (cfr. Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01) - in quanto essa, pur avendo fondato la statuizione censurata sulla negativa personalità dell'imputato e sull'assenza di elementi favorevoli, ha negato che il reato fosse dimostrazione della sua accresciuta pericolosità e non avrebbe considerato il positivo comportamento del ricorrente durante la sottoposizione a misura cautelare e dopo l'arresto -, è manifestamente infondato atteso che il diniego delle circostanze in discorso può fondarsi su un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02), senza che possa ravvisarsi l'asserita contraddizione rispetto alla motivazione in forza della quale è stato reso il diverso giudizio riguardante l'applicazione della recidiva (cfr. Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018 - dep. 2019, Schettino, Rv. 275319 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co