CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02681/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Trento ha rigettato il reclamo proposto nell'interesse di Maich GABRIELI avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Trento in data 24 marzo 2023 che aveva rigettato la domanda di liberazione anticipata per due semestri (dal 18 luglio 2020 al 17 luglio 2021), sul rilievo di comportamenti indicativi della mancata adesione al trattamento. 2. [OSCURATO:PERSONA] GABRIELI, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione, anche sotto il profilo del "travisamento del fatto". 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il Tribunale di sorveglianza ha valutato, con motivazione logica e non contraddittoria, gli elementi di fatto, puntualmente esposti, dai quali ha dedotto la carenza dell'adesione al trattamento rieducativo, specificando che gli episodi emersi nel corso del procedimento per il quale il condannato si trova ristretto in fase cautelare rappresentano non solo la mancata adesione al percorso rieducativo, ma anche l'indice di una personalità tuttora attaccata ai valori della sub-cultura deviante nell'ambito dei quali erano maturati i fatti che hanno condotto alla sentenza in esecuzione. 3.2. Il Tribunale di sorveglianza ha, inoltre, valorizzato, con motivazione logicamente ineccepibile, la specifica gravità delle reiterate condotte che, almeno in parte, il ricorso non contesta. 3.3. Sotto tale angolo visuale, quindi, appare immune di vizi la motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui afferma che tali comportamenti dimostrano il fallimento del percorso rieducativo anche per il periodo precedente, trascorso in larga parte in regime cautelare custodiale, posto che alla prima occasione utile il ricorrente ha posto in essere l'ulteriore condotta deviante sopra ricordata. Il ricorso si limita a non condividere la valutazione compiuta dal giudice dì merito, deducendo, in modo non consentito, il "travisamento del fatto" che è compito del giudice di merito accertare. [OSCURATO:PERSONA], in proposito, condivide il costante orientamento di legittimità secondo il quale «in sede di giudizio per la concessione della liberazione anticipata, pur dovendosi valutare la condotta del richiedente frazionatamente per ciascun semestre cui l'istanza si riferisce, non può escludersi che il comportamento tenuto dal condannato in stato di libertà possa estendersi in negativo anche al periodo precedente trascorso in stato di detenzione. Ed invero, qualora il condannato abbia commesso ulteriori reati nel periodo trascorso in libertà, la sua ricaduta nel reato appare come sicuro elemento rivelatore del fatto che anche nel periodo precedente, trascorso in stato di detenzione, mancava del tutto la sua volontà di partecipare all'opera di rieducazione» (Sez. 1, n. 2702 del 14/04/1997, Pirozzi, Rv. 207705; Sez. 1, n. 47710 del 22/09/2011, Ndoci, Rv. 252186). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende