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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 30350/2026

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i appello di Trieste,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità delricorso;letta per l’imputato la memoria di replica dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata ol’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza in data 24 giugno 2025 la Corte di appello di Trieste, inriforma della sentenza in data 18 aprile 2024 del Tribunale di Udine, ha applicatoad [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., il beneficiodella non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale,confermando la pena irrogata per il reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000,limitatamente all’evasione dell’IVA.2.

Il ricorrente deduce il vizio di motivazione in ordine all’accertamento diresponsabilità per l’emissione della fattura n. 23 del 2015 (primo e secondomotivo) e della fattura n. 27 del 2015 (terzo motivo), nonché il travisamento dellaprova e l’omessa motivazione sul dolo specifico di evasione (quarto motivo).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato.[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alle pene di legge per il reato di cui all’art.8 d.lgs. n. 74 del 2000, limitatamente all’evasione dell’IVA, mentre è stato assoltoin primo grado limitatamente all’evasione delle imposte sui redditi, perché, inqualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., aveva emesso due fattureper operazioni inesistenti, di cui la n. 23 per euro 366.000 e la n. 7 per euro85.400, al fine di consentire alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata da GiovanniDorbolò, l’evasione dell’IVA.I Giudici di merito hanno accertato in fatto che la [OSCURATO:SOCIETA]., nata nel 2007come agenzia di intermediazione creditizia per [OSCURATO:PERSONA], è diventata dal2014 una società di consulenza finanziaria, specializzata in operazioni sulle energierinnovabili.

In tale contesto, il D’[OSCURATO:PERSONA] ha stipulato un contratto di consulenzacon il Dorbolò per procurargli dei clienti interessati all’acquisto di impianti dibiomassa.

Nella prospettiva difensiva, la fattura n. 23 è stata emessa in relazioneall’intermediazione della vendita dell’impianto in favore della A C di [OSCURATO:PERSONA], mentre la fattura n. 27 ha avuto a oggetto la consulenza inrelazione all’affare con [OSCURATO:PERSONA].

Secondo i Giudici, invece, la fattura n. 23è stata emessa per un’attività di intermediazione inutile, poiché il potenzialeacquirente già conosceva il venditore, e la fattura n. 27, invece, non è statariscontrata nella causale, poiché l’acquirente ha negato qualsiasi rapporto conD’[OSCURATO:PERSONA].Ritiene il Collegio che, quanto meno per la fattura n. 23, la motivazionedella Corte territoriale sia perplessa dal momento che è stato accertato che ilD’[OSCURATO:PERSONA] effettivamente svolgeva attività di intermediazione nel settore delleenergie rinnovabili, come documentato dal contratto con la [OSCURATO:PERSONA] e comeconfermato dal suo ex collega [OSCURATO:PERSONA] (pag. 18 della sentenza), edeffettivamente prestava la sua attività di consulenza in favore del Dorbolò, comeammesso da questi e dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] che aveva affermato che era statoproprio il D’[OSCURATO:PERSONA] a prospettare l’acquisto dell’impianto venduto dalla EnergyLab (pag. 19 della sentenza).Ritiene ancora il Collegio che, del pari perplessa, sia la motivazionesull’elemento psicologico che la Corte territoriale indica in re ipsa nella stessaemissione delle fatture false (pag. 24 della sentenza), mal applicando il precedentedi questa Sezione n. 42819 del 01/10/2024, Giardino, Rv. 287093 – 01, secondocui il dolo specifico sussiste, invece, nel caso in cui l'emittente, pur perseguendoun proprio interesse, agisce nella consapevolezza che il destinatario intendeutilizzare la fattura a fini di evasione fiscale.

Infatti, la Corte territoriale non hamotivato su tale consapevolezza e, anzi, ha contraddetto anche la sentenza diprimo grado secondo cui il disegno sottostante alle operazioni fraudolente non erachiaro (pag. 15 della sentenza di primo grado) e comunque non era provato (pag.16 della sentenza di primo grado).L’accoglimento del primo, del secondo e del quarto motivo di ricorso, conassorbimento del terzo, che non inerisce a un autonomo capo della sentenza,imporrebbe l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio, epilogo decisorioche è precluso, tuttavia, dalla sopravvenuta estinzione del reato per prescrizionematurata alla data del 9 dicembre 2025, estinzione che va immediatamentedichiarata (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275).

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di D’[OSCURATO:PERSONA],perché il reato a lui ascritto è estinto per prescrizione.Così deciso, il 24 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i appello di Trieste,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità delricorso;letta per l’imputato la memoria di replica dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata ol’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza in data 24 giugno 2025 la Corte di appello di Trieste, inriforma della sentenza in data 18 aprile 2024 del Tribunale di Udine, ha applicatoad [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., il beneficiodella non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale,confermando la pena irrogata per il reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000,limitatamente all’evasione dell’IVA.2. Il ricorrente deduce il vizio di motivazione in ordine all’accertamento diresponsabilità per l’emissione della fattura n. 23 del 2015 (primo e secondomotivo) e della fattura n. 27 del 2015 (terzo motivo), nonché il travisamento dellaprova e l’omessa motivazione sul dolo specifico di evasione (quarto motivo).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato.[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alle pene di legge per il reato di cui all’art.8 d.lgs. n. 74 del 2000, limitatamente all’evasione dell’IVA, mentre è stato assoltoin primo grado limitatamente all’evasione delle imposte sui redditi, perché, inqualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., aveva emesso due fattureper operazioni inesistenti, di cui la n. 23 per euro 366.000 e la n. 7 per euro85.400, al fine di consentire alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata da GiovanniDorbolò, l’evasione dell’IVA.I Giudici di merito hanno accertato in fatto che la [OSCURATO:SOCIETA]., nata nel 2007come agenzia di intermediazione creditizia per [OSCURATO:PERSONA], è diventata dal2014 una società di consulenza finanziaria, specializzata in operazioni sulle energierinnovabili. In tale contesto, il D’[OSCURATO:PERSONA] ha stipulato un contratto di consulenzacon il Dorbolò per procurargli dei clienti interessati all’acquisto di impianti dibiomassa. Nella prospettiva difensiva, la fattura n. 23 è stata emessa in relazioneall’intermediazione della vendita dell’impianto in favore della A C di [OSCURATO:PERSONA], mentre la fattura n. 27 ha avuto a oggetto la consulenza inrelazione all’affare con [OSCURATO:PERSONA]. Secondo i Giudici, invece, la fattura n. 23è stata emessa per un’attività di intermediazione inutile, poiché il potenzialeacquirente già conosceva il venditore, e la fattura n. 27, invece, non è statariscontrata nella causale, poiché l’acquirente ha negato qualsiasi rapporto conD’[OSCURATO:PERSONA].Ritiene il Collegio che, quanto meno per la fattura n. 23, la motivazionedella Corte territoriale sia perplessa dal momento che è stato accertato che ilD’[OSCURATO:PERSONA] effettivamente svolgeva attività di intermediazione nel settore delleenergie rinnovabili, come documentato dal contratto con la [OSCURATO:PERSONA] e comeconfermato dal suo ex collega [OSCURATO:PERSONA] (pag. 18 della sentenza), edeffettivamente prestava la sua attività di consulenza in favore del Dorbolò, comeammesso da questi e dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] che aveva affermato che era statoproprio il D’[OSCURATO:PERSONA] a prospettare l’acquisto dell’impianto venduto dalla EnergyLab (pag. 19 della sentenza).Ritiene ancora il Collegio che, del pari perplessa, sia la motivazionesull’elemento psicologico che la Corte territoriale indica in re ipsa nella stessaemissione delle fatture false (pag. 24 della sentenza), mal applicando il precedentedi questa Sezione n. 42819 del 01/10/2024, Giardino, Rv. 287093 – 01, secondocui il dolo specifico sussiste, invece, nel caso in cui l'emittente, pur perseguendoun proprio interesse, agisce nella consapevolezza che il destinatario intendeutilizzare la fattura a fini di evasione fiscale. Infatti, la Corte territoriale non hamotivato su tale consapevolezza e, anzi, ha contraddetto anche la sentenza diprimo grado secondo cui il disegno sottostante alle operazioni fraudolente non erachiaro (pag. 15 della sentenza di primo grado) e comunque non era provato (pag.16 della sentenza di primo grado).L’accoglimento del primo, del secondo e del quarto motivo di ricorso, conassorbimento del terzo, che non inerisce a un autonomo capo della sentenza,imporrebbe l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio, epilogo decisorioche è precluso, tuttavia, dalla sopravvenuta estinzione del reato per prescrizionematurata alla data del 9 dicembre 2025, estinzione che va immediatamentedichiarata (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di D’[OSCURATO:PERSONA],perché il reato a lui ascritto è estinto per prescrizione.Così deciso, il 24 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]