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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 37555/2022

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la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n.

R.G. 28503 /202 0 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], in fallimento -intimato - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Calabrian. 475 / 02 / 20 depositata i n data 30 / 0 1 /20 20 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 13 / 12 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Oggetto: accertamento fondatosustudi di settore Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Rilevatoche: - il contribuente ricorreva avver so l’avviso di accertamento notificatogli in forza dell’applicazione degli studi di settore per l’anno2004 a fini IRPEF, IRAP e IVA ; - la CTP accoglieva il ricorso; gravava tal pronuncia di appello l’Ufficio; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello ; - ricorr e a questa Cort e l’Agenzia delle Entrate c on atto affidato a tre motiv i ; il sig. [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo fallito, non si è qui costituito e neppure ha svolto attività difensiva nel presente processola curatela ; Consideratoche: - con il primo motivo la ricorrente Agenzia deduce la violazione dell’art.21 del d.lgs . n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR mancato di rilevare la tardività del ricorsooriginario del contribuente, pr esentato in data 17 febbraio 2010 a fronte della notifica dell’atto impugnato risalente al 10 dicembre2009; - il motivo è infondato; - dall’esame dei fascicoli di merito debitamente acquisiti dalla Corte, non risulta presente in atti documentazione che provi la data di notifica dell’avviso di accertamento, elemento essenziale per rilevare la tempestività o meno del ricorso proposto dal contribuentedi fronte alla CTP ; quindi , non è possibile evincere la fondatezzadel motivo, peraltro nulla trascrivendo in ric orso parte ricorrentesul punto ; - il secondo motivo si incentra sulla nullità della sentenza per motivazioneapparente; - il motivo è fondato; - effettivamente, la motivazione è apparente ; la sentenza gravata nonillustra né i motivi di appello proposti dall’E rario né le ragioni chehanno portato la CTR a disattendere l’impugnazione in parola (inargomento Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16057 del 18/06/2018 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 ma vedasi anche Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019); - si legge unicamente, infatti, nella sen tenza impugnata, che “ si ritiene che nel caso di specie il ricorrente abbia provato adeguatamentela sussistenza di circostanze specifiche ( attività di tabaccheria con prevalenza di vendita di prodotti tracciabili ) idonea a superare la presunzione legale c onnessa agli studi di settore che invece l'ufficio accertante non abbia adeguatamente motivato la ritenuta validità degli indici connessi allo studio di settore utilizzato nonostante la specifica situazione dedotte provatadal contribuente ”; con ciò rifere ndosi la CTR unicamente adargomentazioni e prove poste nell’atto impugnato e nel ricorso delcontribuente, senza alcun riferime n to al contenuto dell’atto di impugnazione,delle controdeduzioni in appello, e alla sentenza di primogrado; - alla luce della d ecisione sul motivo che precede, il terzo motivo – incentrato sulla violazione delle disciplina in materia di studi di settore– è assorbito; - pertanto, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, la sentenzaè cassata con rinvio al giudice dell’appello; p.q.m. rigettail primo motivo di ricorso ; accoglie il secondo; dichiara assorbito ilterzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria ,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 28503 /202 0 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], in fallimento -intimato - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Calabrian. 475 / 02 / 20 depositata i n data 30 / 0 1 /20 20 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 13 / 12 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Oggetto: accertamento fondatosustudi di settore Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Rilevatoche: - il contribuente ricorreva avver so l’avviso di accertamento notificatogli in forza dell’applicazione degli studi di settore per l’anno2004 a fini IRPEF, IRAP e IVA ; - la CTP accoglieva il ricorso; gravava tal pronuncia di appello l’Ufficio; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello ; - ricorr e a questa Cort e l’Agenzia delle Entrate c on atto affidato a tre motiv i ; il sig. [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo fallito, non si è qui costituito e neppure ha svolto attività difensiva nel presente processola curatela ; Consideratoche: - con il primo motivo la ricorrente Agenzia deduce la violazione dell’art.21 del d.lgs . n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR mancato di rilevare la tardività del ricorsooriginario del contribuente, pr esentato in data 17 febbraio 2010 a fronte della notifica dell’atto impugnato risalente al 10 dicembre2009; - il motivo è infondato; - dall’esame dei fascicoli di merito debitamente acquisiti dalla Corte, non risulta presente in atti documentazione che provi la data di notifica dell’avviso di accertamento, elemento essenziale per rilevare la tempestività o meno del ricorso proposto dal contribuentedi fronte alla CTP ; quindi , non è possibile evincere la fondatezzadel motivo, peraltro nulla trascrivendo in ric orso parte ricorrentesul punto ; - il secondo motivo si incentra sulla nullità della sentenza per motivazioneapparente; - il motivo è fondato; - effettivamente, la motivazione è apparente ; la sentenza gravata nonillustra né i motivi di appello proposti dall’E rario né le ragioni chehanno portato la CTR a disattendere l’impugnazione in parola (inargomento Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16057 del 18/06/2018 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 ma vedasi anche Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019); - si legge unicamente, infatti, nella sen tenza impugnata, che “ si ritiene che nel caso di specie il ricorrente abbia provato adeguatamentela sussistenza di circostanze specifiche ( attività di tabaccheria con prevalenza di vendita di prodotti tracciabili ) idonea a superare la presunzione legale c onnessa agli studi di settore che invece l'ufficio accertante non abbia adeguatamente motivato la ritenuta validità degli indici connessi allo studio di settore utilizzato nonostante la specifica situazione dedotte provatadal contribuente ”; con ciò rifere ndosi la CTR unicamente adargomentazioni e prove poste nell’atto impugnato e nel ricorso delcontribuente, senza alcun riferime n to al contenuto dell’atto di impugnazione,delle controdeduzioni in appello, e alla sentenza di primogrado; - alla luce della d ecisione sul motivo che precede, il terzo motivo – incentrato sulla violazione delle disciplina in materia di studi di settore– è assorbito; - pertanto, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, la sentenzaè cassata con rinvio al giudice dell’appello; p.q.m. rigettail primo motivo di ricorso ; accoglie il secondo; dichiara assorbito ilterzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria ,
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