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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26847/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 21 marzo 2022 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 496 cod. pen. e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo del ricorso dell'imputato è manifestamente infondato, atteso che questa Corte di cassazione ha reiteratamente affermato che l'indagato non può invocare la scriminante dell'esercizio di una facoltà legittima perché, pur essendo titolare del diritto al silenzio e della facoltà di mentire, ha invece l'obbligo di fornire le proprie generalità secondo verità (Sez. 5, n. 4264 del 06/12/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA]. 282740; Sez. 5, n. 15654 del 05/02/2014, Vlatko, Rv. 259876); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 21 marzo 2022 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 496 cod. pen. e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo del ricorso dell'imputato è manifestamente infondato, atteso che questa Corte di cassazione ha reiteratamente affermato che l'indagato non può invocare la scriminante dell'esercizio di una facoltà legittima perché, pur essendo titolare del diritto al silenzio e della facoltà di mentire, ha invece l'obbligo di fornire le proprie generalità secondo verità (Sez. 5, n. 4264 del 06/12/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA]. 282740; Sez. 5, n. 15654 del 05/02/2014, Vlatko, Rv. 259876); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 26847/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris