CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 00119/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26152/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex legein ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONEe con domicilio telematico, rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – Oggetto: Compravendita – Lesing – Clausola di proroga giurisdizione R.G.N. 26152/2020 Ud. 14/11/2023CC Sez. S2 -R.G. 26152/2020 – CC 14/11/2023 - Pagina nr. 2 di 11 nonché contro [OSCURATO:PERSONA] –intimata – avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO ANCONA n. 874/2020 depositata il 21/08/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 14/11/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 21 agosto 2020 la Corte d’appello di Ancona, nella regolare costituzione dell’appellata [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] e nella contumacia dell’altra appellata [OSCURATO:PERSONA], ha accolto l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 28 luglio 2017 e, in riforma della sentenza medesima, ha dichiarato la carenza di giurisdizione del giudice italiano a favore del giudice tedesco, individuato nel Tribunale di Mainz. 2. In fatto, [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. aveva contattato la [OSCURATO:PERSONA] (in allora [OSCURATO:PERSONA] e per questo negli atti delle parti costantemente indicata come “KIEFEL”) al fine di acquistare un impianto estrusore, sottoscrivendo un ordine di acquisto che contemplava, tra le condizioni generali, una clausola di proroga della giurisdizione a favore del giudice tedesco. Successivamente, in data 19 dicembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] aveva sottoscritto con la società tedesca il contratto di fornitura dell’impianto, mentre in data 20 dicembre 2007, la stessa [OSCURATO:PERSONA] aveva concluso con la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. contratto di leasing. Sez. S2 -R.G. 26152/2020 – CC 14/11/2023 - Pagina nr. 3 di 11 Sorta controversia tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., quest’ultima aveva adito il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ottenendo, all’esito del giudizio, la declaratoria di nullità del contratto per non conformità dell’impianto alla normativa sulla sicurezza del lavoro. 3. La Corte d’appello di Ancona, nell’accogliere il gravame proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto in primo luogo che le parti avessero convenuto una clausola di proroga della giurisdizione, osservando che le stesse avevano sottoscritto l’Annex1 dell’ordine di acquisto, documento che veniva considerato parte integrante dell’Ordine medesimo e dove, tra le condizioni generali, compariva la clausola sul foro esclusivo tedesco. La Corte d’appello ha quindi affermato che l’Ordine di acquisto, pur stabilendo espressamente che la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. avrebbe sottoscritto un contratto di leasing, costituiva “un contratto a tutti gli effetti”, in quanto il contratto di leasing poi effettivamente concluso ne veniva a costituire esecuzione. La Corte territoriale, poi, ha osservato che il successivo Accordo di fornitura veniva a richiamare le disposizioni dell’Ordine di acquisto e quindi anche le condizioni generali in quest’ultimo contenute, determinando l’operatività della clausola di proroga della giurisdizione, mentre ha escluso che la natura vincolante dell’Ordine potesse essere “inficiata” dal fatto che, prima della conclusione del successivo Accordo di fornitura, la [OSCURATO:PERSONA] aveva sollecitato l’adempimento dell’ordinemedesimo, prospettando, in caso di mancato riscontro, di rimettere sul mercato il macchinario. 4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Ancona ricorre ora [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Sez. S2 -R.G. 26152/2020 – CC 14/11/2023 - Pagina nr. 4 di 11 È rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA]. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c. 6. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a due motivi. 2.1. Il primo motivo di ricorso, formulato in relazione all’art. 360, n. 1, c.p.c., si articola in tre sottomotivi, testualmente rubricati: − “in via principale: la clausola di foro competente tedesco, prevista dalle CGC Kiefel (a loro volta inserite nell’Ordine) è inapplicabile in quanto tale Ordine non ha mai avuto efficacia inter partes e, in ogni caso, manca un accordo “chiaro e preciso” tra Kiefel e Volplast in relazione alla sua applicazione” − “in via alternativa o subordinata: le CGC Kiefel (e quindi la clausola di foro competente tedesco) contenute nell’Ordine, sono comunque inapplicabili a Volplast in quanto superate dal Contratto stipulato tra Kiefel e Fraer” − “in ogni caso, le CGC Kiefel (e quindi la clausola di foro competente tedesco), contenute nell’Ordine non sono applicabili neppure in forza del rinvio operato dal Contratto all’Ordine”. Argomenta, in particolare, il ricorso che: − erroneamente la Corte d’appello avrebbe ritenuto che la sottoscrizione del solo Annex 1 all’Ordine si sarebbe tradotta nella sottoscrizione dell’Ordine medesimo, e quindi anche delle clausole generali in esso richiamate, dovendosi escludere che il rapporto tra le parti fosse disciplinato Sez. S2 -R.G. 26152/2020 – CC 14/11/2023 - Pagina nr. 5 di 11 dall’Ordine in quanto unico documento che regolava detto rapporto era il successivo Contratto; − in ogni caso risulterebbe mancante il requisito di cui all’art. 23, Reg. CE 44/2001 della accettazione della clausola di proroga della giurisdizione, non potendosi ritenere che, in virtù del mero richiamo da parte dell’Annex 1 all’Ordine, vi fosse un consenso delle parti chiaro e preciso sulla clausola di proroga della giurisdizione in quest’ultimo contenuta; − altrettanto erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto che il successivo contratto concluso tra l’odierna controricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] costituisse “esecuzione” del contratto ipoteticamente concluso con la sottoscrizione dell’Annex 1 al precedente Ordine; − la stessa [OSCURATO:PERSONA] avrebbe manifestato di non considerare vincolante l’Ordine, nel momento in cui aveva successivamente inviato un sollecito con il quale prospettava la possibilità che il macchinario venisse posto in vendita a favore diterzi; − il contratto tra la controricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe in ogni caso superato integralmente l’Ordine, anche a voler ammettere il valore vincolante di quest’ultimo, atteso che il Contratto conteneva previsioni del tutto incompatibili con le condizioni generali inserite nell’Ordine; − erroneamente, infine, la Corte territoriale avrebbe concluso che il rinvio contenuto nel Contratto all’Ordine si estendesse anche alle condizioni generali di contratto, in quanto tale richiamo dovrebbe intendersi come riferito unicamente alle specifiche tecniche del macchinario ed avrebbe ulteriormente Sez. S2 -R.G. 26152/2020 – CC 14/11/2023 - Pagina nr. 6 di 11 ritenuto la proroga di giurisdizione compatibile con la clausola arbitrale C.C.I. contenuta nel Contratto. 2.2. Il motivo è infondato. Si deve, infatti, osservare che: − infondate appaiono le contestazioni della ricorrente in ordine alla propria effettiva accettazione delle conclusioni generali di contratto contenenti la clausola di proroga della giurisdizione, essendosi la Corte territoriale conformata al principio – espresso da questa Corte – per cui i l rispetto del requisito della forma scritta previsto, per il patto di proroga della giurisdizione in favore dell'autorità giudiziaria di un Paese estero, dall'art. 25, par. 1, lett. a), del Reg. UE n. 1215 del 2012, richiede, secondo l'interpretazione datane dalla CGUE con sentenza dell'8 marzo 2017, in causa n. 64/2017, che la clausola attributiva della giurisdizione sia stata effettivamente oggetto di pattuizione tra le parti, manifestatasi in modo chiaro e preciso, ed è pertanto rispettato nel caso in cui tale clausola sia contenuta nelle condizioni generali di contratto predisposte dalla parte acquirente, espressamente richiamate negli ordini di acquisto e ad essi allegate, potendo le stesse ritenersi accettate dalla parte venditrice unitamente agli ordini di acquisto integranti la proposta contrattuale(Cass. Sez. U - Ordinanza n. 13594 del 29/04/2022; e, in generale, Cass. Sez. U - Sentenza n. 8895 del 06/04/2017; Cass. Sez. U, Ordinanza n. 3693 del 09/03/2012, ma si vedano anche Cass. Sez. U -Ordinanza n. 21622 del 19/09/2017; Cass. Sez. U, Ordinanza n. 10312 del 05/05/2006), peraltro in armonia con le indicazioni Sez. S2 -R.G. 26152/2020 – CC 14/11/2023 - Pagina nr. 7 di 11 interpretative eurounitarie espresse, ad esempio, da CGUE, 8 marzo 2018, causa C ‑ 64/17,[OSCURATO:PERSONA] NV/SA; − immune da vizi appare anche la ricostruzione dell a complessiva operazione contrattuale operata dalla Corte territoriale, nel momento in cui quest’ultima ha ritenuto che l’operazione medesima si sia articolata nella conclusione di un accordo tra ricorrente e controricorrente –il c.d. “Ordine” – e successivamente nel finanziamento di tale operazione – peraltro in conformità a quanto nel medesimo “Ordine” stabilito – mediante il contratto di fornitura alla [OSCURATO:PERSONA] e la concessione in locazione finanziaria da parte di quest’ultima alla ricorrente, corretta risultando, in particolare, la conclusione per cui il contratto di fornitura è venuto a costituire non un superamento – come sostenuto dalla ricorrente –ma anzi esecuzione dell’“Ordine” ; − la ricostruzione dell’operazione risulta, del resto, confermata dalla considerazione che il leasing, ben lungi dal poter essere qualificato come operazione del tutto divergente ed aliena rispetto a quella originariamente enunciata del c.d. “Ordine”, altro non era se non una modalità di finanziamento del contratto concordato nell’“Ordine”stesso - come è , del resto, funzione del leasing , dovendosi qui richiamare la giurisprudenza di questa Corte che ha ormai ammesso l’azione diretta dell’utilizzatore nei confronti del venditore (Cass. Sez. 3 -Sentenza n. 9663 del 26/05/2020; Cass. Sez. U, Sentenza n. 19785 del 05/10/2015), facoltà di cui la ricorrente si è nella specie, appunto, avvalsa– e quindi non costituiva in alcun modo superamento dell’“Ordine”stesso ma ad esso si ricollegava; Sez. S2 -R.G. 26152/2020 – CC 14/11/2023 - Pagina nr. 8 di 11 − conforme a lle regole di corretta ermeneutica – la cui violazione, peraltro, la ricorrente, deduce in modo non pienamente rituale, semplicemente dolendosi che non sia stata recepita l’interpretazione da essa caldeggiata (Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 28319 del 28/11/2017) – è, infine, la conclusione cui è pervenuta la Corte d’appello, nel momento in cui ha affermato che il richiamo operato dall’Accordo di fornitura all’“Ordine”era da ritenersi – del tutto logicamente – esteso anche alle Condizioni generali in quest’ultimo contenute, non trovando, del resto, alcuna conferma la tesi della ricorrente, secondo cui il richiamo era da ritenersi –non è dato comprendere sulla scorta di quali indic i testuali , non individuati nel ricorso – a lla sola individuazione d e l macchinario oggetto dell’operazione contrattuale. 3.1. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto discussione tra le parti, consistenti: − nel fatto che il Contratto prevedeva una clausola arbitrale C.C.I., peraltro successivamente azionata dalle parti, da considerarsi incompatibile con la clausola di proroga della giurisdizione; − in una lettera di sollecito inviata da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] in data 30 settembre 2008, con la quale la società tedesca veniva espressamente ad escludere la sussistenza di un rapporto contrattuale con [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. 3.2.Il motivo è infondato. In primo luogo, si deve rilevare che la ricorrente deduce come “fatti” quelle che, in realtà, argomentazioni in diritto – quale la Sez. S2 -R.G. 26152/2020 – CC 14/11/2023 - Pagina nr. 9 di 11 incompatibilità tra clausola di proroga della giurisdizione e clausola per arbitrato – o profili di natura istruttoria – quale la valutazione della lettera di sollecito inviata dalla odierna controricorrente –e cioè profili estranei al paradigma normativo dell’art. 360, n. 5), c.p.c. (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 14802 del 14/06/2017), dovendosi rammentare che l e deduzion i avent i ad oggetto la persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attengono alla mera sufficienza della motivazione, e cioè ad un profilo non (più) deducibile come motivo di ricorso (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11863 del 15/05/2018). In secondo luogo, le doglianze della ricorrente si discostano ampiamente dal canone di corretta individuazione del vizio ex art. 360, n. 5), c.p.c., risultando inadeguatamente individuata la sede nella quale i “fatti” indicati dalla ricorrente sarebbero stati oggetto di discussione processuale tra le partie la loro "decisività". Ulteriormente, risulta del tutto infondata la tesi della ricorrente in ordine alla incompatibilità assoluta tra clausole di proroga della giurisdizione e clausoleper arbitrato, e ciò per una pluralità di ragioni, dovendosi osservare che: - non sussiste tra le due tipologie di clausole un’astratta ed assoluta incompatibilità, ben potendo le medesime coesistere (cfr. per una ipotesi, Cass. Sez. U, Ordinanza n. 14695 del 13/07/2005)ed operare ciascuna in relazione a profili esclusi dall’operatività dell’altra, come le domande di natura cautelare; - da tale constatazione discende che tale incompatibilità – come argomenta in modo condivisibile la controricorrente – Sez. S2 - R.G. 26152/2020 – CC 14/11/2023 - Pagina nr. 10 di 11 non può neppure essere ricondotta all’art. 1 delle Condizioni generali di contrattodi cui all’Ordine di acquisto, dal momento che, effettivamente, la clausola arbitrale risultava contenuta nel contratto di fornitura concluso con [OSCURATO:PERSONA], circostanza che impedisce di affermare che la clausola arbitrale risultasse radicalmente incompatibile con la clausola di proroga della giurisdizione. Quanto alla tesi della ricorrente -secondo la quale il contenuto del sollecito inviato in data 30 novembre 2008 dalla controricorrente alla [OSCURATO:PERSONA] verrebbe ad evidenziare che a quella data non vi era rapporto contrattuale alcuno con l’odierna ricorrente – la sc elta della Corte territoriale di non conferire rilevanza a detta argomentazione appare del tutto corretta, atteso che le affermazioni contenute nella missiva venivano, semmai, a ricollegarsi proprio – come visto in precedenza –alle previsioni dell’Ordine, nella parte in cui le stesse prevedevano come modalità esecutiva dello stesso la conclusione di un contratto di leasing, come del resto evidenziato dallo stesso tenore complessivo della missiva- per come riprodotta negli atti – ove esaminata in modo non frammentario, atteso che la missiva medesima veniva, appunto a sollecitare la finalizzazione dell’operazione di leasing senza in alcun modo contestare la valenza del precedente Ordine, ma anzi chiedendone sostanzialmente l’esecuzione. 4.Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna della ricorrent e alla rifusione in favore d ella controricorrent e delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. 5. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di Sez. S2 - R.G. 26152/2020 – CC 14/11/2023 - Pagina nr. 11 di 11 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05). P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a rifondere allacontroricorrentele spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 11.000,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,