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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 febbraio 2022

Cassazione n. 36935/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (FG), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari emessa in data 15/02/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Leo, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari confermava la sentenza emessa dal Tribunale cIL Foggia in data 06/02/2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia per i reati di bancarotta fraudolenta documentale, bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta semplice, ai sensi degli artt. 216, comma 1, n. 1 e 2, 219, 217, comma 1 n. 4, 224 legge fallimentare, quale amministratore unico della Biscaglia P.C. s.r.I., dichiarata fallita in data 16/09/2014.

2. In data 20/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità, decadenza, in riferimento agli artt. 406 e 407 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., quanto alla inutilizzabilità degli atti di indagine, essendo stato il procedimento iscritto nel 2014 ed essendo stato l'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. notificato nel maggio 2017, non potendo, peraltro, essere il ricorrente onerato di individuare quali atti siano stati posti in essere dopo la scadenza dei termini massimi delle indagini preliminari; 2.2 inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità, decadenza, in riferimento agli artt. 157 cod. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., in relazione al decorso del termine di prescrizione, posto che le condotte ascritte all'imputato risalgono all'anno 2010, non potendo ritenersi rilevante la data della sentenza di fallimento, evento indipendente dalla volontà dell'imputato ed avulsa dalla sua condotta, posto che il dare rilievo alla data della sentenza di fallimento implicherebbe una ingiustificata disparità di trattamento derivante dalla maggiore o minore celerità dei diversi Tribunali fallimentari; 2.3 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in quanto, alla luce della ricostruzione dei fatti, avendo il curatore erroneamente qualificato come imprudente l'acquisizione della [OSCURATO:SOCIETA]. per soli 5.000,00 euro, avvenuta nel 2007, in un periodo in cui non si era verificato alcun dissesto; anche per quanto riguarda il mutuo contratto con [OSCURATO:SOCIETA]., garantito con beni personali dell'imputato e stipulato nell'agosto 2006, prima dell'acquisizione della [OSCURATO:SOCIETA]., appare evidente come l'operazione non potesse essere funzionale a trasferire sulla fallita le passività della s.a.s., che, peraltro, aveva un'esposizione bancaria di soli 40.000,00 euro; su tali argomenti la Corte di merito ha omesso ogni motivazione, così come non ha considerato la totale mancanza dell'elemento soggettivo del dolo della bancarotta documentale, posto che il [OSCURATO:SOCIETA] non aveva alcuna competenza tecnico-contabile, avendo egli incaricato un commercialista della tenuta della contabilità; senza contare che dal bilancio del 2010 si evince chiaramente la situazione della società, non essendovi alcuna prova che i prelievi fossero stati effettuati per scopi diversi dalle finalità aziendali; né la Corte di merito ha tenuto conto della testimonianza favorevole del teste Longo, circa la regolare presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'imputato fino al 2013, con conseguente inquadramento della condotta, al più, nella bancarotta documentale semplice; ci si duole, inoltre, della valutazione ed omessa motivazione delle deposizioni testimoniali da parte delle sentenze di merito, della determinazione della pena e della ritenuta sussistenza della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, oltre che per la determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

Il primo motivo risulta fondato su di una deduzione del tutto generica, priva della specifica indicazione delle attività di indagine poste in essere in epoca successiva alla scadenza dei termini per le indagini preliminari e poste a base della motivazione delle sentenze di merito; con il motivo di ricorso - peraltro neanche corrispondente ad alcuna analoga deduzione in sede di gravame - ci si limita ad indicare unicamente l'anno - il 2014 - della iscrizione del procedimento penale ai sensi dell'art. 335 cod. proc. pen. e l'epoca - maggio 2017 - dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, facendo discendere da dette circostanze l'inutilizzabilità delle risultanze su cui si fondano le sentenze di merito.

Come noto, secondo la pacifica ernneneusi di legittimità, il decorso dei termini per lo svolgimento delle indagini preliminari non comporta alcuna invalidità dell'atto di indagine compiuto dopo la scadenza, ma solo la inutilizzabilità, ad istanza di parte, della prova acquisita attraverso tale atto; in funzione dell'esercizio di tale facoltà, quindi, risulta del tutto legittima la richiesta difensiva funzionale a conoscere l'esatta cronologia delle iscrizioni a carico dell'indagato (Sez. 2, n. 17214 del 13/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279409; Sez. 6, n. 9664 del 12/02/2015, Guarischi, Rv. 262459).

In ogni caso, va ribadito come l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza dei termini non è rilevabile d'ufficio, ma soltanto su eccezione di parte immediatamente dopo il compimento dell'atto o nella prima occasione utile, con la conseguenza che non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità (Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, P.G. c. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274996).

Quanto al secondo motivo, le considerazioni difensive si pongono in insanabile contrasto con la granitica giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la sentenza di fallimento - sia essa inquadrata come elemento costitutivo del reato ovvero come condizione obiettiva di punibilità - segna il momento in cui le condotte assumono rilevanza penale e, quindi, individua il momento consumativo delle fattispecie penalmente rilevanti (Sez.

U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804; Sez.

U, n. 2 del 25/01/1958, Mezzo, Rv. 098004; Sez. 5, n. 4400 del 06/10/2017, dep. 30/01/2018, Cragnotti ed altri, Rv. 272256; Sez. 5, n. 2899 del 02/10/2018, dep. 22/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274610; Sez. 5, n. 40477 del 18/05/2018, Alampi, Rv. 273800).

Il terzo motivo di ricorso risulta inammissibile in quanto del tutto versato in fatto.

Già la sentenza di primo grado aveva rilevato come l'acquisto della [OSCURATO:SOCIETA]. per la somma di euro 5.000,00 - somma corrispondente alla differenza tra l'attivo ed il passivo della società acquisita - fosse stata considerata non conveniente in considerazione sia dell'indebitamento dell'azienda acquistata, sia dell'indebitamento dell'acquirente che, tra l'altro, pochi mesi prima aveva stipulato un mutuo ipotecario per euro 200.000,00; in realtà, tale operazione era stata determinata dalla volontà di evitare che il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. si concretasse nel fallimento dell'imputato, che ne era socio accomandatario.

A ciò si deve aggiungere che in sede di inventario non erano stati rinvenuti beni per euro 1.400,33, risultanti dalle fatture di acquisto, e parimenti non era stato rinvenuto il saldo di cassa, pari ad euro 7.111,25; infine, risultavano prelievi per euro 113.500,00, da un conto corrente destinato a prestiti ai soci, operazioni prive di contropartita nella contabilità aziendale e prive di ulteriore documentazione a sostegno della loro asserita destinazione a finalità aziendali.

La Corte di merito ha considerato detta motivazione del tutto logica e condivisibile ed il motivo di ricorso non sì confronta neanche con le descritte emergenze processuali, limitandosi a riproporre una diversa ricostruzione delle vicende, peraltro prescindendo da un serio confronto con le stesse.

Quanto alla bancarotta fraudolenta documentale, la difesa sembra ignorare il pacifico approdo ermeneutico di questa Corte regolatrice, secondo cui l'imprenditore non è esente da responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche, in quanto, non essendo egli esonerato dall'obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati, sussiste una presunzione semplice, superabile solo con una rigorosa prova contraria, che i dati siano stati trascritti secondo le indicazioni fornite dal titolare dell'impresa (Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280133; Sez. 5, n. 2812 del 17/10/2013, dep. 21/01/2014, Manfrellotti, Rv. 258947).

Nel resto, le argomentazioni difensive risultano del tutto eccentriche rispetto al perimetro del giudizio di legittimità, apparendo palesemente volte a sottoporre al Collegio la valutazione di prove testimoniali e documentali.

In relazione, infine, alla sussistenza della circostanza aggravante del danno di rilevante gravità, di cui all'art. 219, comma 1, legge fallimentare, non vi è alcun dubbio che la valutazione del danno vada effettuata con riferimento non all'entità del passivo o alla differenza tra attivo e passivo, bensì alla diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dal fatto o dai fatti di bancarotta, in quanto il giudizio relativo alla particolare gravità o tenuità del fatto non si giova del singolo rapporto che passa tra fallito e creditore ammesso al concorso, né' opera sulla consistenza di una singola operazione commerciale o speculativa dell'imprenditore fallito, ma va posto in essere in relazione alla diminuzione non percentuale ma globale, che il comportamento del fallito ha provocato nella massa attiva, che sarebbe stata disponibile per il riporto, ove non si fossero verificati gli illeciti (Sez. 5, n. 59 del 06/11/1984, dep. 03/01/1985, Toran, Rv. 167267).

Tuttavia, dalla motivazione della sentenza di primo grado risulta esplicitamente applicata la sola circostanza aggravante della pluralità di fatti di bancarotta (pag. 13 e 14 della motivazione), mentre la circostanza aggravante della rilevante gravità del danno patrimoniale risulta oggetto di un mero accenno, nella parte in cui ci si riferisce ai "danni gravi cagionati" ed alla pluralità delle aggravanti poste in bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche.

Si deve, quindi, ritenere che il primo giudice abbia ritenuto sussistente anche la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, peraltro espressamente contestato in riferimento alla bancarotta semplice, come emerge dalla lettura del capo di imputazione.

Tanto premesso, per quanto la motivazione del primo giudice non possa risultare appagante, ciò nondimeno il motivo di gravame sul punto non risulta affatto incentrato sul principio di diritto in precedenza illustrato, in quanto, in relazione alla gravità del danno cagionato, la doglianza era fondata unicamente sulla circostanza che il capitale della società fosse garantito da un bene personale dell'imprenditore.

Il motivo di appello, quindi, in relazione alla motivazione circa la sussistenza del danno di cui all'art. 219, comma 1, legge fallimentare, risultava del tutto fuori fuoco e, come tale, inammissibile, il che non può non riverberarsi anche sulla inammissibilità del relativo motivo di ricorso, formulato negli stessi termini.

Del tutto generica la doglianza inerente il trattamento sanzionatorio, parametrato in riferimento ad una misura di poco superiore ai minimi edittali, sia in relazione alla pena principale che alle pene accessorie fallimentari, di cui all'art. 219, ultimo comma, legge fallimentare.

Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (FG), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari emessa in data 15/02/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Leo, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari confermava la sentenza emessa dal Tribunale cIL Foggia in data 06/02/2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia per i reati di bancarotta fraudolenta documentale, bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta semplice, ai sensi degli artt. 216, comma 1, n. 1 e 2, 219, 217, comma 1 n. 4, 224 legge fallimentare, quale amministratore unico della Biscaglia P.C. s.r.I., dichiarata fallita in data 16/09/2014. 2. In data 20/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità, decadenza, in riferimento agli artt. 406 e 407 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., quanto alla inutilizzabilità degli atti di indagine, essendo stato il procedimento iscritto nel 2014 ed essendo stato l'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. notificato nel maggio 2017, non potendo, peraltro, essere il ricorrente onerato di individuare quali atti siano stati posti in essere dopo la scadenza dei termini massimi delle indagini preliminari; 2.2 inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità, decadenza, in riferimento agli artt. 157 cod. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., in relazione al decorso del termine di prescrizione, posto che le condotte ascritte all'imputato risalgono all'anno 2010, non potendo ritenersi rilevante la data della sentenza di fallimento, evento indipendente dalla volontà dell'imputato ed avulsa dalla sua condotta, posto che il dare rilievo alla data della sentenza di fallimento implicherebbe una ingiustificata disparità di trattamento derivante dalla maggiore o minore celerità dei diversi Tribunali fallimentari; 2.3 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in quanto, alla luce della ricostruzione dei fatti, avendo il curatore erroneamente qualificato come imprudente l'acquisizione della [OSCURATO:SOCIETA]. per soli 5.000,00 euro, avvenuta nel 2007, in un periodo in cui non si era verificato alcun dissesto; anche per quanto riguarda il mutuo contratto con [OSCURATO:SOCIETA]., garantito con beni personali dell'imputato e stipulato nell'agosto 2006, prima dell'acquisizione della [OSCURATO:SOCIETA]., appare evidente come l'operazione non potesse essere funzionale a trasferire sulla fallita le passività della s.a.s., che, peraltro, aveva un'esposizione bancaria di soli 40.000,00 euro; su tali argomenti la Corte di merito ha omesso ogni motivazione, così come non ha considerato la totale mancanza dell'elemento soggettivo del dolo della bancarotta documentale, posto che il [OSCURATO:SOCIETA] non aveva alcuna competenza tecnico-contabile, avendo egli incaricato un commercialista della tenuta della contabilità; senza contare che dal bilancio del 2010 si evince chiaramente la situazione della società, non essendovi alcuna prova che i prelievi fossero stati effettuati per scopi diversi dalle finalità aziendali; né la Corte di merito ha tenuto conto della testimonianza favorevole del teste Longo, circa la regolare presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'imputato fino al 2013, con conseguente inquadramento della condotta, al più, nella bancarotta documentale semplice; ci si duole, inoltre, della valutazione ed omessa motivazione delle deposizioni testimoniali da parte delle sentenze di merito, della determinazione della pena e della ritenuta sussistenza della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, oltre che per la determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Il primo motivo risulta fondato su di una deduzione del tutto generica, priva della specifica indicazione delle attività di indagine poste in essere in epoca successiva alla scadenza dei termini per le indagini preliminari e poste a base della motivazione delle sentenze di merito; con il motivo di ricorso - peraltro neanche corrispondente ad alcuna analoga deduzione in sede di gravame - ci si limita ad indicare unicamente l'anno - il 2014 - della iscrizione del procedimento penale ai sensi dell'art. 335 cod. proc. pen. e l'epoca - maggio 2017 - dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, facendo discendere da dette circostanze l'inutilizzabilità delle risultanze su cui si fondano le sentenze di merito. Come noto, secondo la pacifica ernneneusi di legittimità, il decorso dei termini per lo svolgimento delle indagini preliminari non comporta alcuna invalidità dell'atto di indagine compiuto dopo la scadenza, ma solo la inutilizzabilità, ad istanza di parte, della prova acquisita attraverso tale atto; in funzione dell'esercizio di tale facoltà, quindi, risulta del tutto legittima la richiesta difensiva funzionale a conoscere l'esatta cronologia delle iscrizioni a carico dell'indagato (Sez. 2, n. 17214 del 13/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279409; Sez. 6, n. 9664 del 12/02/2015, Guarischi, Rv. 262459). In ogni caso, va ribadito come l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza dei termini non è rilevabile d'ufficio, ma soltanto su eccezione di parte immediatamente dopo il compimento dell'atto o nella prima occasione utile, con la conseguenza che non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità (Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, P.G. c. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274996). Quanto al secondo motivo, le considerazioni difensive si pongono in insanabile contrasto con la granitica giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la sentenza di fallimento - sia essa inquadrata come elemento costitutivo del reato ovvero come condizione obiettiva di punibilità - segna il momento in cui le condotte assumono rilevanza penale e, quindi, individua il momento consumativo delle fattispecie penalmente rilevanti (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804; Sez. U, n. 2 del 25/01/1958, Mezzo, Rv. 098004; Sez. 5, n. 4400 del 06/10/2017, dep. 30/01/2018, Cragnotti ed altri, Rv. 272256; Sez. 5, n. 2899 del 02/10/2018, dep. 22/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274610; Sez. 5, n. 40477 del 18/05/2018, Alampi, Rv. 273800). Il terzo motivo di ricorso risulta inammissibile in quanto del tutto versato in fatto. Già la sentenza di primo grado aveva rilevato come l'acquisto della [OSCURATO:SOCIETA]. per la somma di euro 5.000,00 - somma corrispondente alla differenza tra l'attivo ed il passivo della società acquisita - fosse stata considerata non conveniente in considerazione sia dell'indebitamento dell'azienda acquistata, sia dell'indebitamento dell'acquirente che, tra l'altro, pochi mesi prima aveva stipulato un mutuo ipotecario per euro 200.000,00; in realtà, tale operazione era stata determinata dalla volontà di evitare che il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. si concretasse nel fallimento dell'imputato, che ne era socio accomandatario. A ciò si deve aggiungere che in sede di inventario non erano stati rinvenuti beni per euro 1.400,33, risultanti dalle fatture di acquisto, e parimenti non era stato rinvenuto il saldo di cassa, pari ad euro 7.111,25; infine, risultavano prelievi per euro 113.500,00, da un conto corrente destinato a prestiti ai soci, operazioni prive di contropartita nella contabilità aziendale e prive di ulteriore documentazione a sostegno della loro asserita destinazione a finalità aziendali. La Corte di merito ha considerato detta motivazione del tutto logica e condivisibile ed il motivo di ricorso non sì confronta neanche con le descritte emergenze processuali, limitandosi a riproporre una diversa ricostruzione delle vicende, peraltro prescindendo da un serio confronto con le stesse. Quanto alla bancarotta fraudolenta documentale, la difesa sembra ignorare il pacifico approdo ermeneutico di questa Corte regolatrice, secondo cui l'imprenditore non è esente da responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche, in quanto, non essendo egli esonerato dall'obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati, sussiste una presunzione semplice, superabile solo con una rigorosa prova contraria, che i dati siano stati trascritti secondo le indicazioni fornite dal titolare dell'impresa (Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280133; Sez. 5, n. 2812 del 17/10/2013, dep. 21/01/2014, Manfrellotti, Rv. 258947). Nel resto, le argomentazioni difensive risultano del tutto eccentriche rispetto al perimetro del giudizio di legittimità, apparendo palesemente volte a sottoporre al Collegio la valutazione di prove testimoniali e documentali. In relazione, infine, alla sussistenza della circostanza aggravante del danno di rilevante gravità, di cui all'art. 219, comma 1, legge fallimentare, non vi è alcun dubbio che la valutazione del danno vada effettuata con riferimento non all'entità del passivo o alla differenza tra attivo e passivo, bensì alla diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dal fatto o dai fatti di bancarotta, in quanto il giudizio relativo alla particolare gravità o tenuità del fatto non si giova del singolo rapporto che passa tra fallito e creditore ammesso al concorso, né' opera sulla consistenza di una singola operazione commerciale o speculativa dell'imprenditore fallito, ma va posto in essere in relazione alla diminuzione non percentuale ma globale, che il comportamento del fallito ha provocato nella massa attiva, che sarebbe stata disponibile per il riporto, ove non si fossero verificati gli illeciti (Sez. 5, n. 59 del 06/11/1984, dep. 03/01/1985, Toran, Rv. 167267). Tuttavia, dalla motivazione della sentenza di primo grado risulta esplicitamente applicata la sola circostanza aggravante della pluralità di fatti di bancarotta (pag. 13 e 14 della motivazione), mentre la circostanza aggravante della rilevante gravità del danno patrimoniale risulta oggetto di un mero accenno, nella parte in cui ci si riferisce ai "danni gravi cagionati" ed alla pluralità delle aggravanti poste in bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche. Si deve, quindi, ritenere che il primo giudice abbia ritenuto sussistente anche la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, peraltro espressamente contestato in riferimento alla bancarotta semplice, come emerge dalla lettura del capo di imputazione. Tanto premesso, per quanto la motivazione del primo giudice non possa risultare appagante, ciò nondimeno il motivo di gravame sul punto non risulta affatto incentrato sul principio di diritto in precedenza illustrato, in quanto, in relazione alla gravità del danno cagionato, la doglianza era fondata unicamente sulla circostanza che il capitale della società fosse garantito da un bene personale dell'imprenditore. Il motivo di appello, quindi, in relazione alla motivazione circa la sussistenza del danno di cui all'art. 219, comma 1, legge fallimentare, risultava del tutto fuori fuoco e, come tale, inammissibile, il che non può non riverberarsi anche sulla inammissibilità del relativo motivo di ricorso, formulato negli stessi termini. Del tutto generica la doglianza inerente il trattamento sanzionatorio, parametrato in riferimento ad una misura di poco superiore ai minimi edittali, sia in relazione alla pena principale che alle pene accessorie fallimentari, di cui all'art. 219, ultimo comma, legge fallimentare. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
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