CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01687/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; ritenuto che la prima doglianza, vedente sull'assenza del Direttore del carcere nel momento della formale contestazione dell'addebito disciplinare e sull'impossibilità per l'incolpato di rendere dichiarazioni prima dell'udienza innanzi al Consiglio di Disciplina, è manifestamente infondata; che la giurisprudenza di legittimità ha invero chiarito, da un canto, che «In tema di procedimento per l'applicazione di sanzioni disciplinari a detenuti e internati, la contestazione dell'addebito non è viziata se compiuta, su delega del direttore del carcere, dal comandante di reparto» (Sez. 1, n. 8986 del 05/02/2008, Rv. 239512 - 01); che, per quanto riguarda il profilo residuo, va rilevato, in fatto, che Piromalli non risulta avere in alcun modo eccepito, all'udienza, la pretermissione delle proprie prerogative difensive ed aggiunto, in diritto, che, stando a consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico, «In tema di procedimenti disciplinari dell'amministrazione penitenziaria, in caso di contestazione dell'infrazione direttamente all'udienza davanti al consiglio di disciplina, la violazione del diritto di difesa del detenuto deve essere eccepita, a pena di decadenza, al momento dell'apertura dell'udienza stessa, trovando applicazione le disposizioni in materia di nullità processuale, tra cui l'art. 182, commi 2 e 3, cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 30038 del 22/09/2020, Corso, Rv. 279733 - 01); che manifestamente infondato appare, ugualmente, il secondo ed ultimo motivo di ricorso, concernente il rispetto del principio di tipicità dell'illecito disciplinare, che trascura come nel caso di specie sia stato ascritto ad [OSCURATO:PERSONA] di avere violato una precisa — e da lui conosciuta — regola interna del regolamento penitenziario che, lungi dal vietare in termini assoluti lo scambio di oggetti tra detenuti soggetti a regime differenziato, lo subordina alla presentazione di apposita richiesta ed al rilascio di pedissequa autorizzazione, in ossequio ad una procedura finalizzata a prevenire la consegna di oggetti non consentiti; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.