CassazionesentenzaSezione U
Cassazione n. 35306/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6757-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamenteudomiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23, presso Io studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - coni roricorrente - avverso la sdhtenza n. 1012/2020 dei [OSCURATO:PERSONA] REGIONE SICILIANA - PALERMO, depositata il 06/11/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2022 Mi Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricor'§o innanzi al TAR Sicilia avverso il provvedimento di diffida a demolire tre manufatti di loro proprietà edificati su un terreno sito in viale Regione Siciliana S.E., domandandone l'annullamento. Con sentenza' n. 3000 del 2015, il TAR ha accolto l'eccezione, formulata dal Comune di Palermo, di inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione del diniego di concessione edilizia e, per l'effetto, ha dichiarato in parte inammissibile, ed in parte infondato, il ricorso dei pri\7ati. In virtù di interpello interposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana respingeva il gravame, confermando in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per omessa impugnazione tanto "del diniego espresso alla domanda di concessione in sanatoria", quanto del diniego tacito formatosi "per effetto del decorso dei 60 giorni dall'istanza". Aggiungeva, irgiudice amministrativo di secondo grado, nel rigettare out nel merito il gravame, [ha ntenutq infondate le doglianze inerenti la violazione delle garanzie partecipative in ragione della omessa Ric. 2021 n. 06757 sez. SU - ud. 07-06-2022 -2- comunicazione dell'avvio del procedimento, rilevando come detta omissione non produca effetti "vizianti o caducanti" in ipotesi di procedimenti tipizzati e vincolati. Del pari, il Consiglio di giustizia amministrativa ha disatteso le censure relative all'asserita illegittimità dell'ordine di demolizione dei manufatti per carenza di motivazione (nella specie, omessa valutazione della sussistenza di un interesse pubblico) e per mancata indicazione degli' immobili da demolire. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, cui resiste con controricorso il Comune di Palermo. Attivato il procedimento camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., introdotto, a decorrere dal 30 ottobre 2016, dall'art. 1-bis, comma 1, lett. f), D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, cori modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197 (applicabile al ricorso in oggetto ai sensi dell'art. 1-bis, comma 2, del medesimo D.L. n. 168/2016), la causa è stata riservata in decisione. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione dell'art. 6 CEDU, per avere il giudice del gravame confermato l'inammissibilità dell'impugnazione "senza analizzare, nel merito, le doglianze formulate nei gradi del giudizio", con conseguente violazione dei principi comunitari in tema di giusto processo. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 8 CEDU, per avere il Consiglio di giustizia amministrativa mancato di rilevare l'illegittimità del provvedimento di demolizione per omessa ponderazione dell'interesse pubblico con il principio di inviolabilità del domicilio. Ric. 2021 n. 06757 sez. SU - ud. 07-06-2022 -3- Entrambi i motivi, da esaminarsi congiuntamente data la loro stretta connessione argomentativa, sono inammissibili. Recentemente le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che l'eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile con ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, va riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione — che si verifica quando un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, ovvero al contrario la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale nonché di difetto relativo di giurisdizione riscontrabile quando il giudice abbia violato i c.d. limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negandola sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici, senza che tale ambito possa estendersi, di per sé, ai casi di sentenze abnormi, anomale ovvero di uno stravolgimento radicale delle norme di riferimento; sicchè tale vizio non è configurabile per errores in procedendo o in iudicando, i quali non investono la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale dei giudici speciali, bensì solo la legittimità dell'esercizio del potere medesimo (Cass., Sez. Un., n. 12904 del 2021; Cass., Sez. Un., n. 15573 del 2021; Cass., Sez. Un., n. 7926 del 2019). È bene aggiungere che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 6/2018, dopo aver confermato il descritto assetto, ha escluso soluzioni intermedie, pur limitate ai casi in cui si sia in presenza di sentenze abnormi o anomale ovvero di uno stravolgimento, a volte definito radicale, delle norme di riferimento, poiché attribuire rilevanza al dato qualitativo della gravità del vizio è, sul piano teorico, incompatibile con la definizione degli ambiti di competenza e, sul piano fattuale, foriero di incertezze, in quanto affidato a valutazioni contingenti e soggettive (Cfr. Cass., Sez. Un., n. 12904/2021, cit.). Ric. 2021 n. 06757 sez. SU - ud. 07-06-2022 -4- Questa Corte ha, sul punto, precisato che, riconosciuta natura vincolante alla interpretazione fornita dalla sentenza del giudice delle leggi, il sindacato ex articolo 111, comma 8, Cost. delle Sezioni Unite della Corte di cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione (che, con pregnanza, il legislatore costituente ha qualificato e rimarcato 'soli') investe esclusivamente le fattispecie di difetto assoluto di giurisdizione - in senso espansivo - e di difetto relativo di giurisdizione, ovvero percezione di un'erronea incidenza della pluralità di giurisdizioni - fattispecie in cui il giudice dichiara propria la giurisdizione laddove essa compete ad altro giudice o nega la propria giurisdizione affermandone erroneamente l'attribuzione ad altro giudice (v. da ultimo Cass. Sez. Un. n. 12904/2021 cit.). Queste Sezioni Unite hanno, inoltre, ripetutamente affermato che la non sindacabilità da parte della Corte di cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., delle violazioni del diritto dell'Unione europea è compatibile con il diritto dell'Unione, come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale ed europea, in quanto correttamente ispirato ad esigenze di limitazione delle impugnazioni, oltre che conforme ai principi del giusto processo idoneo a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale, tenuto conto che è rimessa ai singoli Stati l'individuazione degli strumenti processuali per assicurare tutela ai diritti riconosciuti dall'Unione (Cass. Sez. Un. n. 32622/2018; Cass. Sez. Un. n. 1996/2022). Con la conseguenza che il contrasto delle decisioni giurisdizionali del giudice amministrativo con il diritto europeo non integra, di per sé, l'eccesso di potere giurisdizionale denunziabile ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost., atteso che anche la violazione dei principi e delle norme dell'Unione europea o della CEDU dà luogo ad una ragione eventuale di illegittimità, sia pure particolarmente qualificata, che si sottrae al controllo di giurisdizione della Corte di cassazione, non potendosi attribuire in tal senso rilevanza al dato "qualitativo" della Ric. 2021 n. 06757 sez. SU - ud. 07-06-2022 -5- PuA) gravità del vizio (cfr. Cass., Sez. Un., n. 29085/2019; nello sesso senso, Cass., Sez. Un., n. 6460/2020). Peraltro, la conformità dell'esposto orientamento giurisprudenziale al diritto dell'Unione è stata affermata nella recente sentenza CGUE Randstad -in risposta alla questione pregiudiziale proposta da questa Corte con ordinanza n. 19598/2020- nella quale si è sancito che non contrasta con tale diritto una disposizione del diritto interno di uno Stato membro che, secondo la giurisprudenza nazionale, precluda la possibilità di contestare, nell'ambito di un ricorso dinanzi all'organo giurisdizionale supremo di detto Stato membro, la conformità al diritto dell'Unione di una sentenza del supremo organo della giustizia amministrativa (cfr. punto 81). Ancora di recente, in sede di prima applicazione di tale giurisprudenza unionale, queste stesse Sezioni Unite hanno affermato il principio di diritto che «Il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione è ammissibile nei casi di difetto assoluto e relativo di giurisdizione e, quindi, non può estendersi al sindacato di sentenze abncrmi od anomale o che abbiano stravolto le norme di riferimento, neppure se direttamente applicative del diritto UE, né può essere accolta la richiesta di rimettere alla Corte di giustizia UE questioni volte a fare emergere errori in cui sia incorso il Consiglio di Stato nell'interpretazione ed applicazione di disposizioni di diritto interno applicative del diritto UE, non attenendo queste a motivi di giurisdizione» (Cass., Sez. Un., 18 gennaio 2022 n. 1454; nello stesso senso, Cass., Sez. Un., 5 maggio 2022 n. 14301). Il controllo di giurisdizione non può, dunque, estendersi al sindacato di sentenze di cui pur si contesti di essere abnormi o anomale ovvero di essere incorse in uno stravolgimento delle norme - sostanziali o processuali - di riferimento, pur quando si tratti di norme direttamente applicative del diritto dell'Unione europea. Va comunque disattesa la sollecitazione al promovimento di un riesame della vicenda che abbia ad oggetto la tutela del giusto processo sotto il profilo della inviolabilità del domicilio, giacché una pronuncia su tali Ric. 2021 n. 06757 sez. SU - ud. 07-06-2022 -6- questioni da parte di queste Sezioni Unite sarebbe funzionale ad accertare errori in cui il Consiglio di Stato possa essere incorso nell'interpretazione e applicazione di disposizioni sostanziali o processuali di diritto interno applicative del diritto dell'Unione; tali errori tuttavia, come detto sopra, non attenendo a motivi di giurisdizione e non potendo quindi condurre in nessun caso alla cassazione dell'impugnata sentenza ai sensi dell'articolo 111, ottavo comma Cost.In virtù delle considerazioni che precedono, risulta evidente che le censure collidono manifestamente con i citati arresti giurisprudenziali sia di questa Corte sia della Corte dell'Unione europea, risolvendosi in una riproposizione, senza nemmeno particolari artifizi retorico argomentativi, delle questioni di merito già giudicate dall'AGA, semplicemente "ammantandole" di astratti riferimenti al diritto ed alla giurisprudenza unionali. In considerazione di siffatte conclusioni si è ritenuto di non esaminare in limine litis le eccezioni di inammissibilità sollevate dal Comune di Palermo per violazione del principio di autosufficienza del ricorso e per genericità delle censure, rimanendo superate dalla natura della pronuncia. Infatti discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. A tale esito segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Ric. 2018 n. 27069 sez. SU - ud. 19-11-2019 -14- Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater - delia sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti in solido, dell'ulteriore importo a Ric. 2021 n. 06757 sez. SU - ud. 07-06-2022 -7- titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna le parti ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in favore del Comune controricorrente in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del