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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 28 giugno 2024

Cassazione n. 26501/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo del ricorso in relazione alla condanna per il reato cui all'art. 385 cod. pen. - con il quale si deduce la nullità della sentenza di appello per la mancata conoscenza dell'udienza del giudizio di gravame da parte dell'imputato detenuto - è manifestamente infondato.

Invero, dagli atti risulta che il ricorrente era a conoscenza del procedimento di appello, avendo ricevuto rituale notifica del decreto di citazione e che l'udienza in oggetto è stata celebrata con rito cartolare; pertanto, ove egli avesse voluto intervenire nel giudizio era necessaria una richiesta in tal senso (v., da ultimo, Sez. 2, n. 7340 del 20/12/2023 - dep. 2024, Baldi, Rv. 285932 - 01), nella specie non formulata.

Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 28 giugno 2024 Il Consigliere relato Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo del ricorso in relazione alla condanna per il reato cui all'art. 385 cod. pen. - con il quale si deduce la nullità della sentenza di appello per la mancata conoscenza dell'udienza del giudizio di gravame da parte dell'imputato detenuto - è manifestamente infondato. Invero, dagli atti risulta che il ricorrente era a conoscenza del procedimento di appello, avendo ricevuto rituale notifica del decreto di citazione e che l'udienza in oggetto è stata celebrata con rito cartolare; pertanto, ove egli avesse voluto intervenire nel giudizio era necessaria una richiesta in tal senso (v., da ultimo, Sez. 2, n. 7340 del 20/12/2023 - dep. 2024, Baldi, Rv. 285932 - 01), nella specie non formulata. Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 giugno 2024 Il Consigliere relato Il P
Decreto Cassazione n. 26501/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris