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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03946/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1631/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] d ello Stato , presso i cui uffici risulta ex lege domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 -controricorrente e ricorrente incidentale - contro Agenzia delle Entrate d del [OSCURATO:PERSONA].Prov.

Bari -intimati- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Bari n. 1601/2016,depositata il 17/06/2016 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Oggetto del giudizio è rappresentato dalla la sent. n. 1601/2016 emessa dalla CTR della Puglia - Bari e dep. il 17/06/2016, non notificata, con cui è stato parzialmente accolto l’appello proposto dal contribuente, avverso la sentenza n. 46 dep. il 10/01/2014 dalla CTP di Bari, nella sola parte in cui – ferma la pretesa impositiva dell’amministrazione finanziaria – sono state ridotte le sanzioni applicate in misura pari alla metà del minimo “edittale”.

2. In precedenza, in data 22/02/2012, all’esito di una verifica fiscale presso la ditta individuale del sig. [OSCURATO:PERSONA], era stato redatto un PVC con cui si constatava l’inattendibilità della contabilizzazione delle giacenze di magazzino (atteso il rinvenimento di file presso il computer tenuto nell’azienda contenente la reale movimentazione delle merci).

Sulla scorta di detto PVC l’ufficio ha notificato al contribuente due avvisi di accertamento con cui sono state recuperate a tassazione voci di maggior reddito d’impresa per gli anni 2008 – 2009 – 2010, con conseguente applicazione di maggiori IRPEF, IRAP e IVA ed applicazione delle conseguenti sanzioni di legge.

3. Avverso tali avvisi ha proposto due ricorsi il contribuente, avanti la CTP di Bari che –previa riunione dei medesimi - ha emesso la sentenza n. 46, dep. il 10/012014, con cui sono state solo parzialmente accolte le istanze del privato, portando al 60% (in diminuzione rispetto al dato presuntivo applicato dall’ufficio) la percentuale di ricarico sulle giacenze presuntivamente commercializzate, compensando le spese di lite.

4. L’appello del contribuente è stato parzialmente accolto con la sentenza oggetto della presente impugnazione, nella sola parte riguardante la misura delle sanzioni applicate.

5. Il contribuente, a questo punto, ha proposto ricorso per cassazione sulla scorta di due motivi.

6. Anche l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso (successivo) nei confronti della decisione della CTR di Bari.

7. E’ stata, quindi, fissata udienza camerale per il successivo 11 dicembre 2025. [OSCURATO:PERSONA]

1. Iniziando la trattazione dal ricorso principale, il contribuente propone due motivi di doglianza che possono così sintetizzarsi: 1) Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. e 62, co. 1, d.lgs. n. 546/92: secondo il ricorrente i giudici di secondo grado avrebbero dato eccessiva rilevanza ai files estratti dal PC presente in azienda nel quale risultavano minori giacenze rispetto a quelle esposte nella contabilità, trascurando di censire le argomentazioni e le presunzioni contrarie eccepite dal sig. [OSCURATO:PERSONA]; 2) Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti ex art. 360 n. 5 c.p.c., in quanto la riduzione della percentuale di ricarico operata dai giudici di secondo grado avrebbe preso a riferimento quella (maggiore) imputata dall’ufficio sulla sola annualità del 2008 e non sulle altreannualità oggetto di accertamento.

2. Il primo motivo di ricorso risulta infondato.

Afferma la sentenza impugnata, sul punto, che “nel caso di specie l’Agenzia ha legittimamente operato l’accertamento di cui alla lettera d) del comma 1 dell’art. 39 del DPR n. 600/1973 in quanto la presunta inesattezza e falsità dei valori afferenti le rimanenze di magazzino dichiarati dal contribuente, ha trovato conferma nelle risultanze della verifica fiscale eseguita nei suoi confronti, nel corso della quale i funzionari verificatori hanno accertato le effettive rimanenze di magazzino ed hanno estratto dal computer del contribuente il file relativo alla gestione del magazzino, che ha confermato l’esistenza di minori rimanenze rispetto a quelle dichiarate”.

Il percorso logico della motivazione, anche solo prendendo in esame il brano qui ritrascritto, è sufficientemente delineato, né vi è un obbligo in capo al giudice del merito di esaminare ogni argomentazione non accolta a fondamento della decisione.

Si è infatti da tempo osservato che la valutazione delle risultanze probatorie rientra nei compiti istituzionali del giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso e di disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione, che da questa risulti che il convincimento si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi processualmente acquisiti, considerati nel loro complesso, pur senza un'esplicita confutazione degli altri elementi non menzionati e non accolti, anche se allegati, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, a quelli utilizzati (cfr. ex multiis, Cass. n. 24589 del 23/11/2005 e Sez. 1, ord. n. 33742 del 16/11/2022, con riferimento alla CTU).

Più in generale Sez. 5, n. 3104 del 09/02/2021 ha condivisibilmente ritenuto che nel giudizio di impugnazione di avvisi di accertamento, il giudice del merito non è tenuto a dare conto del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo averli vagliati nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter logico seguito, implicitamente disattendendo gli argomenti morfologicamente incompatibili con la decisione adottata.

2.1. Il secondo motivo di impugnazione – prospettato sotto l’angolo di visuale del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. - risulta invece inammissibile, a fronte di un duplice accertamento in fatto condotto in modo conforme nei due gradi di merito del giudizio (si noti, infatti, come si vedrà, che la sentenza d’appello ha confermato integralmente la pretesa impositiva, limitandosi a ridurre l’entità delle sanzioni applicate).

Il motivo, inoltre, non si confronta con la reale motivazione della decisione impugnata, in quanto il preteso errore compiuto dal giudice di primo grado risulta comunque irrilevante posto che la riduzione del margine di ricarico al 60% non è stata svolta in modo proporzionale rispetto a quella (erroneamente) assunta dall’ufficio, ma è stata autonomamente determinata sulla scorta di altri argomenti basati sugli sconti ed i periodi di saldi praticati nel punto vendita.

Afferma infatti la decisione impugnata che “nel caso di specie, l’appellante non ha assolto in maniera adeguata agli oneri probatori ad esso facenti carico, non avendo adeguatamente dimostrato, né con la produzione di idonea documentazione, né con l’introduzione di altre presunzioni, che i maggiori ricavi accertati dall’Agenzia non sono stati, nella realtà, conseguiti”.

A sua volta, poi, la decisione di primo grado confermata in appello, non aveva ancorato la riduzione del margine di ricarico in misura percentuale su quello ritenuto applicabile e desunto nel 70% (bene o male che sia), ma ha autonomamente praticato una riduzione a partire dal prezzo di mercato, affermando (come riporta lo stesso ricorso del contribuente) “che il prezzo di vendita indicato nei cartellini subisce decurtazioni per gli sconti comunque operati per promozioni e che variano dal 10-20% fino al 50- 60% nei periodi di saldi veri e propri”, determinando poi sulla scorta di tale autonomo ragionamento nel 60% la percentuale di ricarico applicabile in concreto.

Tale ratio decidendi non può, pertanto, essere scalfita da un preteso omesso esame di un fatto decisivo di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., muovendosi piuttosto la doglianza, a ben vedere, sul fronte di una (inammissibile in questa sede) rivalutazione del materiale istruttorio già censito nei due precedenti gradi di merito del giudizio.

3. Occorre a questo punto prendere in esame il ricorso successivo dell’Agenzia, da considerare quale ricorso incidentale.

Cfr., ad esempio, Sez. 3, ord. n. 36057 del 23/11/2021, secondo cui il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso; tuttavia quest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale.

Ciò posto, l’ufficio si duole –con un unico motivo di contestazione - che la decisione impugnata abbia sostanzialmente operato la riduzione delle sanzioni, ex art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 472/1997, in modo immotivato ed apodittico.

Tale disposizione, infatti, prevede che “qualora concorrano circostanze che rendono manifesta la sproporzione fra l’entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo”.

Orbene, a tal riguardo, occorre ribadire che in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'art. 7, comma 4, d.lgs. n. 472 del 1997, nella versione novellata ex art. 16 d.lgs. n. 158 del 2015, postula, ai fini della riduzione della sanzione fino alla metà del minimo, che il giudice non si limiti a constatare ed affermare la sproporzione tra entità del tributo violato e sanzione, ma dia esplicitamente conto delle circostanze che rendono manifesta tale sproporzione (Cass. n. 20809/2025 e, in precedenza, anche Sez. 5, ord. n. 24788 del 18/08/2023).

Ma sul punto la sentenza della CTR della Puglia-Bari si limita a discorrere di “problematica in punto di fatto della fattispecie impositiva”, risultando del tutto apparente la motivazione, che non indica lo specifico motivo– di carattere eccezionale – che solo una volta puntualmente esplicitato avrebbe consentito la riduzione operata.

4. In definitiva, pertanto, mentre il ricorso principale deve essere respinto, va invece accolto il ricorso incidentale dell’ufficio.

La pronuncia impugnata va quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia - Bari affinché, in diversa composizione, proceda ad una nuova valutazione del caso, limitatamente al profilo aggredito dal ricorso incidentale, attenendosi ai principi enunciati.

Il giudice del rinvio provvederà altresì alla regolamentazione delle spese, anche per il presente giudizio di legittimità.

Occorre, infine, dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se ed in quanto dovuto per legge, a carico del ricorrente principale.

P.Q.M La Corte, respinge il ricorso principale ed accoglie il ricorso incidentale; per l’effetto cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia-Bari, in diversa composizione, per un nuovo esame ed al fine di provvedere alla regolamentazione delle spese, comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1631/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] d ello Stato , presso i cui uffici risulta ex lege domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 -controricorrente e ricorrente incidentale - contro Agenzia delle Entrate d del [OSCURATO:PERSONA].Prov. Bari -intimati- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Bari n. 1601/2016,depositata il 17/06/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto del giudizio è rappresentato dalla la sent. n. 1601/2016 emessa dalla CTR della Puglia - Bari e dep. il 17/06/2016, non notificata, con cui è stato parzialmente accolto l’appello proposto dal contribuente, avverso la sentenza n. 46 dep. il 10/01/2014 dalla CTP di Bari, nella sola parte in cui – ferma la pretesa impositiva dell’amministrazione finanziaria – sono state ridotte le sanzioni applicate in misura pari alla metà del minimo “edittale”. 2. In precedenza, in data 22/02/2012, all’esito di una verifica fiscale presso la ditta individuale del sig. [OSCURATO:PERSONA], era stato redatto un PVC con cui si constatava l’inattendibilità della contabilizzazione delle giacenze di magazzino (atteso il rinvenimento di file presso il computer tenuto nell’azienda contenente la reale movimentazione delle merci). Sulla scorta di detto PVC l’ufficio ha notificato al contribuente due avvisi di accertamento con cui sono state recuperate a tassazione voci di maggior reddito d’impresa per gli anni 2008 – 2009 – 2010, con conseguente applicazione di maggiori IRPEF, IRAP e IVA ed applicazione delle conseguenti sanzioni di legge. 3. Avverso tali avvisi ha proposto due ricorsi il contribuente, avanti la CTP di Bari che –previa riunione dei medesimi - ha emesso la sentenza n. 46, dep. il 10/012014, con cui sono state solo parzialmente accolte le istanze del privato, portando al 60% (in diminuzione rispetto al dato presuntivo applicato dall’ufficio) la percentuale di ricarico sulle giacenze presuntivamente commercializzate, compensando le spese di lite. 4. L’appello del contribuente è stato parzialmente accolto con la sentenza oggetto della presente impugnazione, nella sola parte riguardante la misura delle sanzioni applicate. 5. Il contribuente, a questo punto, ha proposto ricorso per cassazione sulla scorta di due motivi. 6. Anche l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso (successivo) nei confronti della decisione della CTR di Bari. 7. E’ stata, quindi, fissata udienza camerale per il successivo 11 dicembre 2025. [OSCURATO:PERSONA] 1. Iniziando la trattazione dal ricorso principale, il contribuente propone due motivi di doglianza che possono così sintetizzarsi: 1) Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. e 62, co. 1, d.lgs. n. 546/92: secondo il ricorrente i giudici di secondo grado avrebbero dato eccessiva rilevanza ai files estratti dal PC presente in azienda nel quale risultavano minori giacenze rispetto a quelle esposte nella contabilità, trascurando di censire le argomentazioni e le presunzioni contrarie eccepite dal sig. [OSCURATO:PERSONA]; 2) Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti ex art. 360 n. 5 c.p.c., in quanto la riduzione della percentuale di ricarico operata dai giudici di secondo grado avrebbe preso a riferimento quella (maggiore) imputata dall’ufficio sulla sola annualità del 2008 e non sulle altreannualità oggetto di accertamento. 2. Il primo motivo di ricorso risulta infondato. Afferma la sentenza impugnata, sul punto, che “nel caso di specie l’Agenzia ha legittimamente operato l’accertamento di cui alla lettera d) del comma 1 dell’art. 39 del DPR n. 600/1973 in quanto la presunta inesattezza e falsità dei valori afferenti le rimanenze di magazzino dichiarati dal contribuente, ha trovato conferma nelle risultanze della verifica fiscale eseguita nei suoi confronti, nel corso della quale i funzionari verificatori hanno accertato le effettive rimanenze di magazzino ed hanno estratto dal computer del contribuente il file relativo alla gestione del magazzino, che ha confermato l’esistenza di minori rimanenze rispetto a quelle dichiarate”. Il percorso logico della motivazione, anche solo prendendo in esame il brano qui ritrascritto, è sufficientemente delineato, né vi è un obbligo in capo al giudice del merito di esaminare ogni argomentazione non accolta a fondamento della decisione. Si è infatti da tempo osservato che la valutazione delle risultanze probatorie rientra nei compiti istituzionali del giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso e di disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione, che da questa risulti che il convincimento si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi processualmente acquisiti, considerati nel loro complesso, pur senza un'esplicita confutazione degli altri elementi non menzionati e non accolti, anche se allegati, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, a quelli utilizzati (cfr. ex multiis, Cass. n. 24589 del 23/11/2005 e Sez. 1, ord. n. 33742 del 16/11/2022, con riferimento alla CTU). Più in generale Sez. 5, n. 3104 del 09/02/2021 ha condivisibilmente ritenuto che nel giudizio di impugnazione di avvisi di accertamento, il giudice del merito non è tenuto a dare conto del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo averli vagliati nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter logico seguito, implicitamente disattendendo gli argomenti morfologicamente incompatibili con la decisione adottata. 2.1. Il secondo motivo di impugnazione – prospettato sotto l’angolo di visuale del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. - risulta invece inammissibile, a fronte di un duplice accertamento in fatto condotto in modo conforme nei due gradi di merito del giudizio (si noti, infatti, come si vedrà, che la sentenza d’appello ha confermato integralmente la pretesa impositiva, limitandosi a ridurre l’entità delle sanzioni applicate). Il motivo, inoltre, non si confronta con la reale motivazione della decisione impugnata, in quanto il preteso errore compiuto dal giudice di primo grado risulta comunque irrilevante posto che la riduzione del margine di ricarico al 60% non è stata svolta in modo proporzionale rispetto a quella (erroneamente) assunta dall’ufficio, ma è stata autonomamente determinata sulla scorta di altri argomenti basati sugli sconti ed i periodi di saldi praticati nel punto vendita. Afferma infatti la decisione impugnata che “nel caso di specie, l’appellante non ha assolto in maniera adeguata agli oneri probatori ad esso facenti carico, non avendo adeguatamente dimostrato, né con la produzione di idonea documentazione, né con l’introduzione di altre presunzioni, che i maggiori ricavi accertati dall’Agenzia non sono stati, nella realtà, conseguiti”. A sua volta, poi, la decisione di primo grado confermata in appello, non aveva ancorato la riduzione del margine di ricarico in misura percentuale su quello ritenuto applicabile e desunto nel 70% (bene o male che sia), ma ha autonomamente praticato una riduzione a partire dal prezzo di mercato, affermando (come riporta lo stesso ricorso del contribuente) “che il prezzo di vendita indicato nei cartellini subisce decurtazioni per gli sconti comunque operati per promozioni e che variano dal 10-20% fino al 50- 60% nei periodi di saldi veri e propri”, determinando poi sulla scorta di tale autonomo ragionamento nel 60% la percentuale di ricarico applicabile in concreto. Tale ratio decidendi non può, pertanto, essere scalfita da un preteso omesso esame di un fatto decisivo di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., muovendosi piuttosto la doglianza, a ben vedere, sul fronte di una (inammissibile in questa sede) rivalutazione del materiale istruttorio già censito nei due precedenti gradi di merito del giudizio. 3. Occorre a questo punto prendere in esame il ricorso successivo dell’Agenzia, da considerare quale ricorso incidentale. Cfr., ad esempio, Sez. 3, ord. n. 36057 del 23/11/2021, secondo cui il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso; tuttavia quest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale. Ciò posto, l’ufficio si duole –con un unico motivo di contestazione - che la decisione impugnata abbia sostanzialmente operato la riduzione delle sanzioni, ex art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 472/1997, in modo immotivato ed apodittico. Tale disposizione, infatti, prevede che “qualora concorrano circostanze che rendono manifesta la sproporzione fra l’entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo”. Orbene, a tal riguardo, occorre ribadire che in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'art. 7, comma 4, d.lgs. n. 472 del 1997, nella versione novellata ex art. 16 d.lgs. n. 158 del 2015, postula, ai fini della riduzione della sanzione fino alla metà del minimo, che il giudice non si limiti a constatare ed affermare la sproporzione tra entità del tributo violato e sanzione, ma dia esplicitamente conto delle circostanze che rendono manifesta tale sproporzione (Cass. n. 20809/2025 e, in precedenza, anche Sez. 5, ord. n. 24788 del 18/08/2023). Ma sul punto la sentenza della CTR della Puglia-Bari si limita a discorrere di “problematica in punto di fatto della fattispecie impositiva”, risultando del tutto apparente la motivazione, che non indica lo specifico motivo– di carattere eccezionale – che solo una volta puntualmente esplicitato avrebbe consentito la riduzione operata. 4. In definitiva, pertanto, mentre il ricorso principale deve essere respinto, va invece accolto il ricorso incidentale dell’ufficio. La pronuncia impugnata va quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia - Bari affinché, in diversa composizione, proceda ad una nuova valutazione del caso, limitatamente al profilo aggredito dal ricorso incidentale, attenendosi ai principi enunciati. Il giudice del rinvio provvederà altresì alla regolamentazione delle spese, anche per il presente giudizio di legittimità. Occorre, infine, dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se ed in quanto dovuto per legge, a carico del ricorrente principale. P.Q.M La Corte, respinge il ricorso principale ed accoglie il ricorso incidentale; per l’effetto cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia-Bari, in diversa composizione, per un nuovo esame ed al fine di provvedere alla regolamentazione delle spese, comprese quelle del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a c
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