CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2024
Cassazione n. 31627/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si contesta la mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen. ed il mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095 - 02; Sez. 2, n. 9912 del 26/01/2024, Salerno, Rv. 286076; Sez. 2, n. 9820 del 26/01/2024, Bevilacqua, Rv. 286092), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 6); che l'esclusione della particolare tenuità del fatto ex art.131 bis c.p. preclude, per identità di ratio e di presupposti applicativi, l'applicazione della invocata attenuante ex sent.120 del 2023 Corte Cost.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21