CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 marzo 2026
Cassazione n. 07674/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 10418/2023 R.G.proposto da[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi rappresentati e difesidall’[OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege-ricorrenti-nei confronti diPresidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Università eRicerca, Università degli Studi “G. D'Annunzio”, tutti rappresentati exlege dall’Avvocatura dello Stato e con domiciliazione legale ex lege-controricorrenti-per la cassazione della sentenza n. 8181/2022 della CORTE d’APPELLO diROMA, pubblicata il 19 dicembre 2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 febbraio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:Rilevato che:1.1 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], adducendo di aver frequentato icorsi della Scuola di Specializzazione di Gastroenterologia pressoNumero registro generale 10418/2023Numero sezionale 466/2026Numero di raccolta generale 7674/2026Data pubblicazione 30/03/2026l'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti tra il 1994 ed il 2002 (perCappello negli anni 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 e perCastellano negli anni 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998),convenivano davanti al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio deiMinistri, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e l'Università degliStudi “G. D'Annunzio”, onde “accertare e dichiarare la responsabilità deiconvenuti tutti…per la tardiva, incompleta ed insufficiente attuazione delledirettive comunitarie richiamate nella parte espositiva ed in particolaredella direttiva comunitaria 93/16/CEE (avvenuto solamente con il d.lgs. 17agosto 1999, n. 368 entrato in vigore a far data dall'a.a. 2006/2007)” edottenere quindi dagli stessi, in solido, il risarcimento del danno subito.Con sentenza n. 18665/2017, pubblicata il 4.10.2017, il Tribunale di Romarespingeva tali domande.1.2. Cappello e Castellano proponevano gravame, che la Corte d’appellodi Roma, con sentenza n. 8181/2022, respingeva.2. Cappello e Castellano hanno proposto ricorso, affidato ad un unicomotivo. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Istruzione,Università e Ricerca e l'Università degli Studi “G. D'Annunzio” si sonodifesi con controricorso.Ritenuto che:1. L’unico motivo di ricorso, rubricato, “in relazione all’art. 360 nn. 1 e 3cpc, per violazione falsa applicazione degli artt. 1218 ss. c.c, dellaDIRETTIVA 93/16/CEE (recepita solamente con il d.lgs. 17 agosto 1999, n.368); art. 117 Cost., art. 291 TFUE, legge 234/2012”, censura la partedella sentenza affermante che gli obblighi di attuazione della normativacomunitaria in tema di adeguata remunerazione per la frequenza dellescuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia derivantidalle direttive CE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76 – non contemplantialcuna esatta misura del compenso minimo spettante agli specializzandi –dovevano ritenersi adempiuti dallo Stato italiano con la borsa di studioNumero registro generale 10418/2023Numero sezionale 466/2026Numero di raccolta generale 7674/2026Data pubblicazione 30/03/2026introdotta dal D.Lgs. n. 257/1991, nella sua misura originaria, mentre ladirettiva comunitaria n. 93/16 non aveva introdotto alcun nuovo edulteriore obbligo con riguardo alla misura della suddetta adeguataremunerazione, non sussistendo peraltro alcun obbligo dello Stato italianodi estendere il trattamento economico più elevato introdotto dal2006/2007 anche ai medici che avevano frequentato le scuole dispecializzazione negli anni accademici anteriori a tale biennio.A fondamento del motivo è stato esposto che le argomentazioni dellaCorte d’appello non erano pertinenti in relazione alle domandeconcretamente proposte dagli attuali ricorrenti, avendo questi richiesto ilrisarcimento dei danni correlati al tardivo recepimento da parte dello Statoitaliano del contenuto delle direttive comunitarie di riferimento, nonautoesecutive ma comunque idonee ad ingenerare l’obbligazione direcepirle in capo allo Stato, il cui inadempimento aveva determinatol’insorgenza di un diritto al risarcimento del danno a favore degli odierniricorrenti.2. Va rilevato che i ricorrenti non hanno depositato la sentenzaimpugnata.Pur avendo indicato, nelle premesse del ricorso, che la sentenza n.8181/2022 della Corte d’appello di Roma, non notificata, è stata dimessain copia conforme attestata (sub doc. 1), il documento non risulta invecepresente in atti, né lo si rinviene nei documenti dimessi daicontroricorrenti né nel fascicolo d’ufficio.Trova quindi applicazione l’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., conconseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso.3. Le spese seguono la soccombenza – con condanna solidale per ilcomune interesse dei ricorrenti - e vanno liquidate come in dispositivo.Ricorrono i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti - ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115 - di unNumero registro generale 10418/2023Numero sezionale 466/2026Numero di raccolta generale 7674/2026Data pubblicazione 30/03/2026ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.MDichiara improcedibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, allarefusione ai controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, liquidatein € 3.900 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15per cento, agli esborsi liquidati in € 200 e agli accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, d.p.r. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma il 5 febbraio 2026.Il PresidenteChiara Graziosi