CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 23724/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ▪ FATTO E DIRITTO - rilevato che, con l'impugnata sentenza, la Corte d'Appello di Milano ha confermato la condanna in primo grado inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato; -rilevato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi, con i quali lamenta: con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione al reato configurato e con il secondo motivo, il vizio di motivazione; - ritenuto che ,due motivi di ricorso proposti sono privi di specificità, perché del tutto generici - specie con riguardo al secondo motivo di ricorso in tema di vizio di motivazione - e, quanto al primo motivo, meramente reiterativo di analoghe doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto in merito all'inquadramento dei fatti nella fattispecie di furto pluriaggravato, in tal senso deponendo il contenuto delle conversazioni oggetto di captazione e la merce rinvenuta; - considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.5.2022 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore A Il Presidente -ec7 Stelt2aktpzu OUPOStTATA [OSCURATO:PERSONA] 2 G fiJ 2022 IL