CassazionedecretoSezione 2Decisione del 1 dicembre 2022
Cassazione n. 37128/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11685/2018R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio, con domicilio in Bologna, [OSCURATO:PERSONA] n. 6. –RICORRENTE– contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t.. -INTIMATO- avverso l’ordinanza del Tribunale di Ravenna, pubblicata in data 22.9.2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 1.12.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. In parziale accoglimento dell’opposizione proposta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Ravenna ha riformato il decreto di Oggetto: gratuito patrocinio liquidazione dei compensi richiesti dall’opponente per la difesa in sede giudiziale penale di [OSCURATO:PERSONA], ammesso al gratuito patrocinio, riconoscendo l’importo di € 1647,00, oltre accessori, ma respingendo la richiesta di rimborso delle spese di trasferta, poiché non adeguatamente documentate, senza nulla disporre in merito alle spese dell’opposizione. La cassazione del decreto è chiesta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con ricorso affidato a tre motivi. Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese. 2. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 13, comma decimo, 15 L. 247/2012, 27 D.M. 55/2014, 2697 e 2729 c.c., oltre che dell’art. 115 c.p.c., censurando l’impugnato provvedimento nella parte in cui gli aveva negato il riconoscimento del diritto al rimborso delle spese di viaggio, benché egli, quale difensore con studio in Bologna, avesse esercitato il patrocinio fuori sede (Ravenna), per cui, in tale situazione, era tenuto unicamente a produrre i documenti di viaggio. Peraltro, aggiunge il ricorrente, il Ministero non aveva contestato la spesa e i biglietti riguardavano l’unico mezzo di trasporto pubblico utilizzabile per raggiungere gli uffici giudiziari di Ravenna, a riprova della necessità della spesa. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. per aver il Tribunale omesso di statuire sulla richiesta di condanna del Ministero al pagamento delle spese della fase di opposizione. Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c., per non aver il Tribunale posto le spese di lite a carico del Ministero o per non aver liquidato -a tale titolo - alcun importo. 3.Il primo motivo è infondato. L'art. 2 del D.M. n. 55/2014 dispone che all'avvocato spetta, oltre al compenso, il rimborso delle spese documentate e di una somma per rimborso spese forfettarie, di regola, nella misura del 15% del compenso totale. Le S.U. di questa Corte (v. sentenza n. 31030/2019) hanno posto in evidenza che per spese documentate devono intendersi tutte quelle rese necessarie dal processo per le quali è previsto un documento che ne attesti l'esborso e l'ammontare (contributo unificato, marche da bollo necessarie durante il procedimento, i compensi versati al consulente di parte). Diverso è il rimborso c.d. forfettario delle spese generali, che costituisce una componente necessaria delle spese giudiziali, la cui misura è predeterminata dalla legge, e che compete automaticamente al difensore, anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza, da ritenersi implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali che incombe sulla parte soccombente (Cass. 13693/2018; Cass. 9385/2019). Vi sono altre spese, diverse tanto da quelle generali quanto da quelle documentate, che sfuggono ad una precisa elencazione ma che di fatto sono sostenute dal professionista nello svolgimento del singolo incarico (gli esborsi per gli spostamenti necessari per raggiungere l'ufficio giudiziario in occasione delle udienze o degli adempimenti di cancelleria, diversi dalle spese di viaggio e trasferta indicate nell'art. 27 D.M. n. 55/2014, i costi per fotocopie, per l'invio di mail o per comunicazioni telefoniche inerenti al processo e sostenute al di fuori dello studio): per esse, in ragione della loro variabilità e scarsa rilevanza economica, nonché per l'assenza di documenti fiscali che ne attestino l'esborso, non è richiesta alcuna giustificazione documentale e ne è possibile una loro liquidazione equitativa (Cass. s.u. 31030/2019; Cass. 12983/2020; Cass.32624/2021). Residuano infine le spese (tra cui, come hanno espressamente precisato le S.U., quelle per le trasferte ex art. 27 D.M. 55/2014, ove il difensore, per l'esecuzione dell'incarico debba trasferirsi fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente), che vanno documentate e sono rimborsabili ove risultino giustificate. Nello specifico, il Tribunale ha dato conto del fatto che i biglietti prodotti non presentavano alcuna attinenza allo svolgimento della causa patrocinata dal ricorrente, non essendo riferibili al difensore o al sostituto. Il descritto apprezzamento attiene ad un giudizio di fatto insindacabile in cassazione, non essendo ammissibile rivalutare in questa sede il profilo dell’effettiva inerenza degli esborsi allo svolgimento del singolo processo, come in sostanza richiede il ricorrente. 4.Il secondo ed il terzo motivo sono fondati. Il Tribunale, accolta integralmente l’opposizione al provvedimento di liquidazione del compenso per la difesa di un imputato ammesso al gratuito patrocinio, nulla ha disposto sulle spese processuali. Detta omissione non integra un errore emendabile con il procedimento di correzione, poiché dalla motivazione del provvedimento non si evince alcuna disposizione da cui possa desumersi la volontà del giudice di attribuirle alla parte vincitrice o di compensarle (Cass. s.u. 16415/2018; Cass. 29029/2018). Sotto altro profilo, va ricordato che il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario del magistrato o ai difensori d’ufficio o delle parti ammesse al gratuito patrocinio, nel regime introdotto dall'art. 170 D.P.R. 115/2002, non è atto diimpugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante - con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. - e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza (Cass. 1470/2018; Cass. 9911/2019). Sussiste, quindi, la violazione denunciata: l'omessastatuizione sullespese di lite integra una lesio ne del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva e tendenzialmente completa che deve perciò contenere la regolazione delle speseconseguente al "decisum", come imposto dagli artt. 91-98 c.p.c. (Cass. 651/2022; Cass. 9263/2017; Cass. 14356/2012). Devono – in conclusione – essere accolti il secondo ed il terzo motivo di ricorso, previo rigetto del primo. L’ordinanza è cassata in relazione ai motivi accolti e, non essendo necessari accertamenti fattuali da svolgere, la causa può essere decisa nel merito con condanna del Ministero al pagamento delle spese dell’opposizione (liquidate nei sensi di cui in dispositivo), compensate per un terzo in ragione del parziale accoglimento della domanda, e con compensazione integrale delle spese di legittimità, in considerazione della sola parziale fondatezza della presente impugnazione. P.Q.M. accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, respinge il primo, cassa l’ordinanza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese del giudizio di opposizione, che, previa compensazione per un terzo, si liquidano, per i residui 2/3, in € 400,00 per onorario ed € 40,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, disponendo la compensazione integrale delle spese di legittimità. Così deciso in R