CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 maggio 2026
Cassazione n. 17000/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA],-intimati-avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 595/2022 depositata il29.4.2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.5.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23972/2022Numero sezionale 1469/2026Numero di raccolta generale 17000/2026Data pubblicazione 30/05/2026Il Giudice di Pace di Catanzaro, in parziale accoglimento dell’opposizioneproposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso una cartella esattoriale emessa daEquitalia [OSCURATO:SOCIETA]. su impulso della Prefettura di Terni, per il pagamentodi una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazioni delCodice della Strada, ne dichiarava l’illegittimità nella parte in cui eranostate applicate le maggiorazioni di cui all’art. 27 L. n. 689/1981.Detto provvedimento veniva impugnato dalla Prefettura – UTG di Terni.Costituitosi, l’[OSCURATO:PERSONA] concludeva per la conferma della pronunciagravata.Con distinto atto si costituiva anche [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., deducendo lapropria carenza di legittimazione passiva e instando, in ogni caso, per lariforma del provvedimento appellato.Il Tribunale di Catanzaro, con la sentenza n. 595/2022 del 25/29.4.2022,respingeva l’impugnazione, ritenendo applicabile agli illeciti amministrativiper violazione delle norme sulla circolazione stradale in caso di mancatopagamento e di mancato ricorso amministrativo la metà del massimoedittale di cui all’art. 203, comma 3° C.d.S., e non, invece, lemaggiorazioni previste dall’art. 27, comma 6° della L. n. 689/1981,suscettibili di applicazione alle diverse ipotesi in cui non fosse ammesso ilpagamento in forma ridotta, ovvero fosse stato rigettato il ricorsoproposto in via amministrativa e fosse necessaria l’emissione diun’ordinanza di ingiunzione che stabilisse il preciso importo della sanzionepecuniaria.Avverso la predetta sentenza la Prefettura – UTG di Terni ha propostoricorso a questa Corte, affidandosi ad un unico motivo.[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. sono rimasti intimati.RAGIONI DELLA DECISIONELa ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 206C.d.S. e 27 L. n. 689/81, in relazione all’art. 360, comma 1°, numeri 3)e/o 4) c.p.c., per avere il Tribunale di Catanzaro ignorato che l’art. 206Numero registro generale 23972/2022Numero sezionale 1469/2026Numero di raccolta generale 17000/2026Data pubblicazione 30/05/2026C.d.S., richiamando espressamente l’art. 27 L. n. 689/1981, reca unapuntuale disciplina delle maggiorazioni dovute nelle ipotesi di mancato etempestivo pagamento delle sanzioni amministrative, così uniformando lariscossione delle sanzioni per infrazioni al codice della strada allariscossione di qualsiasi altro credito disciplinato dalla medesima L. n.689/1981.Il motivo è fondato e va accolto, in quanto l'impugnata sentenza non si èconformata alla giurisprudenza più recente ed ormai consolidata di questaCorte (Cass. n.32302/2023; Cass. n. 8109/2023; Cass. n. 17901/2018;Cass. n.16767/2018; Cass. n. 27887/2017; Cass. n. 3621/2017; Cass.n.21597/2016; Cass. n. 21259/2016; Cass. n. 1884/2016; Cass.n.22100/2007; contra Cass. n. 3701/2007), alla quale il Collegio aderisce.Secondo tale orientamento "in materia di sanzioni amministrative (nellaspecie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per centosemestrale, della L. n. 689 del 1981 ex art. 27, per il caso di ritardo nelpagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, chesorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicchè èlegittima l'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartellaesattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per lasanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva".Le menzionate sentenze hanno segnato il superamento dell'originariocontrasto interpretativo interno a questa Corte risalente al 2007,reputando applicabile la maggiorazione della L. n. 689 del 1981, art.27, anche in considerazione della natura ad essa riconosciuta dalla CorteCostituzionale con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.308, secondo cui lamaggiorazione per ritardo prevista dall'art. 27 citato a carico dell'autoredell'illecito amministrativo, cui sia stata inflitta una sanzione pecuniaria,ha funzione non già risarcitoria o corrispettiva, bensì di sanzioneaggiuntiva, che insorge nel al momento in cui diviene esigibile la sanzioneprincipale.Numero registro generale 23972/2022Numero sezionale 1469/2026Numero di raccolta generale 17000/2026Data pubblicazione 30/05/2026La lettera dell'art. 206 C.d.S., comma 1 (per il quale "se il pagamento nonè effettuato nei termini previsti dagli articoli 202 e 204, salvo quantodisposto dalla L. 24.11.1981 n. 689, art. 22, u.c., la riscossione dellesomme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolatadalla stessa L.24.11.1981 n. 689, art. 27"), poteva indurre a ritenere cheil rinvio all'art. 27 si riferisse esclusivamente alle modalità di riscossionemediante ruoli, non anche agli importi da iscrivere a ruolo, che sarebberorestati quindi disciplinati dall'art. 203 comma 3° C.d.S..Vi sono però dati interpretativi di sistema che fanno ritenere che il rinviosia fatto alla norma nella sua interezza: in primo luogo, la mancatalimitazione del rinvio ad uno, o più, dei diversi commi di cui l'art. 27 sicompone; in secondo luogo, il testo dell'art. 203 C.d.S., comma 3 (per ilquale "qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non siaavvenuto 11 pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alledisposizioni di cui alla L. 24.11.1981 n. 689, art. 17, costituisce titoloesecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzioneamministrativa edittale e per le spese di procedimento"), che mentrecontiene una deroga espressa alla L. n. 689/1981, art. 17, non altrettantoprevede rispetto all'art. 27, comma 6, della medesima legge; in terzoluogo, infine, la funzione che quest'ultima norma attribuisce alla sanzioneaggiuntiva, vale a dire quella di assorbimento degli interessieventualmente previsti dalle disposizioni vigenti (questa funzione ècoerente con l'intero sistema di irrogazione e di riscossione delle sanzioniamministrative per violazioni previste dal Codice della Strada, poiché gliinteressi sono esclusi dalla previsione dell'art. 203 C.d.S. e non vi è alcunanorma apposita che ne regoli la riscossione in difformità da quantoprevisto dall'art. 27).Sulle spese processuali, anche del giudizio di legittimità, provvederà inbase all'esito finale della lite il giudice di rinvio, che si individua nelNumero registro generale 23972/2022Numero sezionale 1469/2026Numero di raccolta generale 17000/2026Data pubblicazione 30/05/2026Tribunale di Catanzaro in composizione monocratica, in persona di diversomagistrato. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza in relazione almotivo accolto e rinvia al Tribunale di Catanzaro in composizionemonocratica in persona di diverso magistrato, che provvederà anche perle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28.5.2026Il PresidenteGiuseppe Grasso