CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 maggio 2023
Cassazione n. 23889/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza del 30 settembre 2022, in riforma della sentenza del Tribunale di Torino, pronunciata in data 11 febbraio 2022, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 648 e 73, comma 5, d.p.r. 309/1990, ha riconosciuto la circostanza attenuante di cui al secondo comma dell'art.648 cod. pen. e per l'effetto ha rideterminato la pena, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio della motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è del tutto generico e in alcun modo correlato alla motivazione della sentenza della Corte di appello che ha precisamente enucleato il criterio di giudizio applicato e la portata della pena da adattare al caso concreto proprio in considerazione della marginalità sociale del contesto in cui veniva posta in essere la condotta imputata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 2 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente