CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22537/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] - quale liquidatore p.t. della [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarata fallita con sentenza del 04 febbraio 2016 - colpevole di concorso in bancarotta fraudolenta documentale 'generica'. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che svolge due motivi. 2.1. Con il primo, denuncia erronea applicazione degli artt. 216 co. 1 n. 2 LF, art. 533 cod. proc. pen. e correlati vizi di motivazione: la Corte territoriale non ha adeguatamente motivato - in coerenza con richiamato canone ermeneutico in punto di accertamento del dolo in tema di bancarotta fraudolenta documentale - in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, avendo trascurato di valutare, a tal fine, emergenze fattuali incontestate e significative, deponenti per la mancanza di volontà dell'imputato di impedire la ricostruzione della vita societaria o di recare danno alla massa dei creditori con profitto per sé. La doglianza attinge anche la mancata riqualificazione del fatto quale bancarotta semplice. 2.2. Con il secondo motivo, che attinge il trattamento sanzionatorio, denuncia violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. 62 n. 4 cod. pen. e mancanza di motivazione in merito alla entità del trattamento sanzionatorio, non proporzionato in rapporto a quello inflitto al coimputato [OSCURATO:PERSONA], nonchè illegittimamente privato del riconoscimento dell'attenuante dell'art. 62 n. 4 cod. pen.. 3. Con successiva memoria, il difensore del ricorrente ha insistito nei motivi di ricorso e concluso per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo è manifestamente infondato, oltre che privo del dovuto confronto con la motivazione, ampia, corretta e specifica, della sentenza impugnata, e reiterativo di censure già disattese dalla Corte territoriale con motivazione argomenti non viziati da illogicità. 1.1. La Corte di appello ha specificamente argomentato in merito all'elemento soggettivo - che, nella fattispecie de qua è di tipo generico - attraverso un corretto ragionamento inferenziale, osservando come la dedizione professionale dell'imputato all'attività di liquidatore sia circostanza che non rende scusabile l'essersi disinteressato di ricevere le scritture contabili dal precedente liquidatore e l'averne omesso l'aggiornamento e la tenuta durante il periodo ( un anno) della sua liquidazione, ovvero di essere così venuto meno a due suoi specifici obblighi giuridici. Così ricostruita la piena consapevolezza delle omissioni - non risultando neppure dalle deduzioni difensive che il Tresoldi si sia attivato per ricostruire c:ontabilmente l'andamento della società ed offrire agli organi fallimentari elementi documentali adeguati concernenti il periodo in cui è durato il suo ruolo e, per quanto possibile, quello antecedente - essa è stata logicamente ritenuta emblematica della sua responsabilità. Rispetto a tali valutazioni, coerenti con la ricostruzione fattuale emersa dal dibattimento, le censure difensive si muovono lungo una linea argomentativa meramente rivalutativa, incentrata sostanzialmente sulla tesi della estraneità del ricorrente alle condotte distrattive aliene - non consentita nel giudizio di legittimità. 1.2.D'altro canto, l'invocata sussunzione nella fattispecie della bancarotta semplice è stata esclusa ponendo in luce la gravità e la diffusività della condotta omissiva, che si è accompagnata non solo alla condotta distrattiva del coimputato, amministratore di diritto, il quale ha operato la totale spoliazione dei beni e delle risorse sociali, ma anche all'ac:cumulo di una imponente esposizione debitoria verso l'Erario, superiore ai tre milioni di euro, senza che il Tresoldi l'abbia minimamente documentata o affrontata. 1.3. La motivazione fonda congruamente la responsabilità del ricorrente sul rilievo che - in considerazione del ruolo di liquidatore del Tresoldi ( che lo ha posto in una situazione giuridicamente equivalente a quella dell'amministratore della società durante il periodo della liquidazione) - l'assenza di concorso nelle condotte distrattive non legittimi l'affermazione difensiva che questi ne fosse all'oscuro, risultando del tutto inverosimile che egli non avesse avuto conoscenza dell'attiva di spoliazione condotta dal [OSCURATO:PERSONA] a beneficio della Newco, che aveva proseguito l'attività economica della fallita, secondo un sistema peraltro già attuato in passato. Nell'assumere il ruolo di liquidatore della società in tale contesto l'interesse dell'imputato non poteva essere che quello di consentire, attraverso la stringente osservanza degli obblighi gravanti su quella posizione, la ricostruzione della vita sociale onde dimostrare la propria distanza rispetto a condotte fraudolente dell'amministraz ione pregressa. Da qui l'inconsistenza dell'argomento difensivo incentrato sull'estraneità dell'imputato alle condotte distrattive, e l'inconfigurabilità della invocata fal:tispecie più lieve, attese le specifiche competenze, peraltro rivendicate durante il processo, del ricorrente. 2. Il secondo motivo è inammissibile perché inedito. Non risulta, infatti, che con l'impugnazione di merito, fosse stato richiesto il riconoscimento della circostanza attenuante, né una riduzione tout court di pena, giacche, nella prospettazione dell'appellante, la rideterminazione in melius del trattamento sanzionatorio era stato ancorata alla previa derubricazione in bancarotta semplice, derubricazione non accolta dalla Corte territoriale, cosicchè alcun obbligo valutativo residuava in capo alla Corte di appello in ordine alla dosimetria della pena. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C