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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 29465/2026

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10/2025 della Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] che l’unico motivo di ricorso - che denuncia errata applicazionedell’art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla individuazionedell'imputato quale autore del reato al di là di ogni ragionevole dubbio - èmeramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati edisattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e non scandito daanalisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (sivedano, in particolare, pagg. 4 - 6 sui convergenti ed univoci elementi di provafondanti la penale responsabilità dell’imputato, in relazione ai qualil’individuazione fotografica nulla di più avrebbe aggiunto rispetto al compendioprobatorio già acquisito);[OSCURATO:PERSONA] altresì che il motivo di ricorso non è consentito perché, senzaindicare specifici profili di contraddittorietà o manifesta illogicità dellamotivazione e senza individuare specifici travisamenti di emergenze processualivalorizzate dai giudici di merito, tende ad ottenere una (non consentita) diversaricostruzione dei fatti, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalgiudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, haesplicitato le ragioni del suo convincimento (pag. 4-6), dovendosi ribadire cheesula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi difatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva,riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997,Dessimone, Rv. 207944);Rilevato che, per le ragioni sopra esposte, deve essere dichiaratal'inammissibilità del ricorso alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. Sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
10/2025 della Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] che l’unico motivo di ricorso - che denuncia errata applicazionedell’art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla individuazionedell'imputato quale autore del reato al di là di ogni ragionevole dubbio - èmeramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati edisattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e non scandito daanalisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (sivedano, in particolare, pagg. 4 - 6 sui convergenti ed univoci elementi di provafondanti la penale responsabilità dell’imputato, in relazione ai qualil’individuazione fotografica nulla di più avrebbe aggiunto rispetto al compendioprobatorio già acquisito);[OSCURATO:PERSONA] altresì che il motivo di ricorso non è consentito perché, senzaindicare specifici profili di contraddittorietà o manifesta illogicità dellamotivazione e senza individuare specifici travisamenti di emergenze processualivalorizzate dai giudici di merito, tende ad ottenere una (non consentita) diversaricostruzione dei fatti, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalgiudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, haesplicitato le ragioni del suo convincimento (pag. 4-6), dovendosi ribadire cheesula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi difatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva,riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997,Dessimone, Rv. 207944);Rilevato che, per le ragioni sopra esposte, deve essere dichiaratal'inammissibilità del ricorso alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. Sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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