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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2021

Cassazione n. 44297/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] FATTO E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per i reati di tentata violenza privata, estorsione, violenza privata e lesioni aggravate.

Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità, alla valutazione delle prove e la trattamento sanzionatorio.

Il ricorso è inammissibile.

I motivi sono del tutto generici e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.In effetti le censure proposte con i primi tre motivi di ricorso, oltre ad essere versate in fatto e finalizzate alla rivalutazione delle prove, sono pedissequamente reiterative di quelle oggetto dell'atto di appello e su di esse v'è congrua, corretta e logica motivazione.

V'è pure sufficiente e corretta motivazione sul trattamento sanzionatorio (pag. 7 della sentenza), mentre il correlato motivo di ricorso risulta generico ed eccentrico nella parte in cui fa riferimento alla attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. ed a un soggetto ([OSCURATO:PERSONA]) diverso dall'imputato.

Va infine rilevato che nel ricorso non è stata proposta alcuna censura sulla mancata declaratorie de prescrizione prima della sentenza di appello (Sez.

U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015 Ud. (dep. 25/03/2016 ), Ricci, Rv. 266818).

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 [consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] FATTO E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per i reati di tentata violenza privata, estorsione, violenza privata e lesioni aggravate. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità, alla valutazione delle prove e la trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. I motivi sono del tutto generici e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.In effetti le censure proposte con i primi tre motivi di ricorso, oltre ad essere versate in fatto e finalizzate alla rivalutazione delle prove, sono pedissequamente reiterative di quelle oggetto dell'atto di appello e su di esse v'è congrua, corretta e logica motivazione. V'è pure sufficiente e corretta motivazione sul trattamento sanzionatorio (pag. 7 della sentenza), mentre il correlato motivo di ricorso risulta generico ed eccentrico nella parte in cui fa riferimento alla attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. ed a un soggetto ([OSCURATO:PERSONA]) diverso dall'imputato. Va infine rilevato che nel ricorso non è stata proposta alcuna censura sulla mancata declaratorie de prescrizione prima della sentenza di appello (Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015 Ud. (dep. 25/03/2016 ), Ricci, Rv. 266818). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 [consigliere estensore Il