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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 13 giugno 2022

Cassazione n. 26312/2022

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261) L DECRETO Rep. sul ricorso 24459-2021 proposto da: Ud. [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del procuratore pro tempore avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvccati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. BORSI 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LUCA 2022 DONA'; 46 - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimata- Nonché da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' BORSI 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimati - avverso la sentenza n. 2218/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 30/08/2021; R.G.N. 24459/2021 letto l'Atto di rinuncia al ricorso principale - sottoscritto sia dal procuratore pro tempore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. che dai difensori della predetta società - depositato telematicamente in data 13 giugno 2022; rilevato che, unitamente al predetto atto, risulta depositato atto di intervento dei sig.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - quali eredi del controricorrente e ricorrente incidentale, dr„ [OSCURATO:PERSONA] - e contestuale atto di rinuncia al ricorso incidentale, sottoscritto sia dai suddetti che dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che le predette rinunce al ricorso principale e al ricorso incidentale risultano vistate per adesione dalle controparti; ritenuto che le rinunce e le adesioni presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante le predette adesioni.

P.Q.M. dichiara estinto il giudizio, nulla spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza.

Così deciso in Roma il gi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
261) L DECRETO Rep. sul ricorso 24459-2021 proposto da: Ud. [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del procuratore pro tempore avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvccati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. BORSI 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LUCA 2022 DONA'; 46 - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimata- Nonché da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' BORSI 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimati - avverso la sentenza n. 2218/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 30/08/2021; R.G.N. 24459/2021 letto l'Atto di rinuncia al ricorso principale - sottoscritto sia dal procuratore pro tempore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. che dai difensori della predetta società - depositato telematicamente in data 13 giugno 2022; rilevato che, unitamente al predetto atto, risulta depositato atto di intervento dei sig.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - quali eredi del controricorrente e ricorrente incidentale, dr„ [OSCURATO:PERSONA] - e contestuale atto di rinuncia al ricorso incidentale, sottoscritto sia dai suddetti che dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che le predette rinunce al ricorso principale e al ricorso incidentale risultano vistate per adesione dalle controparti; ritenuto che le rinunce e le adesioni presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante le predette adesioni. P.Q.M. dichiara estinto il giudizio, nulla spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza. Così deciso in Roma il gi
Decreto Cassazione n. 26312/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris