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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2022

Cassazione n. 03146/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, che ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di lesioni personali ag- gravate; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosser- vanza o erronea applicazione della legge penale in ordine all'aggravante ex art.585 c.p., non è consentito in sede di legittimità, perché, oltre a non essere scan- dito da una necessaria critica analisi, è riproduttivo di profili di censura già de- dotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (in particolare, si veda pag. 4 della sentenza impugnata ove il giudice di merito ben motivava in ordine alla non esclusione dell'aggravante inerente l'uso di arma impropria); - che anche il secondo motivo dì ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'omessa concessione della sospensione condizionale della pena e vizi di motiva- zione, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, il quale riteneva di non po- tere riconoscere i benefici di legge (si veda pag. 6 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condan- na del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 14 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] glier estensor Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, che ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di lesioni personali ag- gravate; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosser- vanza o erronea applicazione della legge penale in ordine all'aggravante ex art.585 c.p., non è consentito in sede di legittimità, perché, oltre a non essere scan- dito da una necessaria critica analisi, è riproduttivo di profili di censura già de- dotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (in particolare, si veda pag. 4 della sentenza impugnata ove il giudice di merito ben motivava in ordine alla non esclusione dell'aggravante inerente l'uso di arma impropria); - che anche il secondo motivo dì ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'omessa concessione della sospensione condizionale della pena e vizi di motiva- zione, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, il quale riteneva di non po- tere riconoscere i benefici di legge (si veda pag. 6 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condan- na del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] glier estensor Il P
Sentenza Cassazione n. 03146/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris