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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 maggio 2023

Cassazione n. 13029/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.33800/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], avvocato in Teramo e difensore in proprio , dom.to all’indirizzo PEC ; -parte ricorrente - contro Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del Presidente e legale rapp.nte pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12; -parte controricorrente - Ricorso avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo n.373/IV/2019 del 15/4/2019; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti rilevanti e ragioni della decisione. § 1.1 L’avv. [OSCURATO:PERSONA], in proprio, proponedue motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittima l’intimazione di pagamento notificatagli su varie cartelle prodromiche (venendo qui in considerazione le sole cartelle per le quali già il primo giudice aveva ravvisato la propria giurisdizione, in quanto afferenti a crediti di natura tributaria).

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - la sentenza di primo grado aveva indicato e specificamente descritto le cartelle ad oggetto tributario che fondavano l'intimazione di pagamento opposta, con esclusione di quelle per le quali era stata invece affermata la giurisdizione del giudice ordinario; - contrariamente a quanto affermato dal contribuente, i crediti in questione non erano prescritti perché il relativo termine era quello ordinario decennale ex articolo 2946 cod.civ., siccome applicabile ai “crediti erariali, del tipo di quelli portati dalle cartelle oggetto della presente impugnazione”; - la giurisprudenza di legittimità in materia (segnatamente Cass.SSUU n. 23397/16) aveva affermato l'applicabilità del termine decennale ex art.2953 cod.civ. solo nel caso di ‘actio judicati’ e non di definitività della pretesa conseguente a mancata impugnazione della cartella, ma questa limitazione non valeva per i tributi erariali la cui prescrizione era comunque quella ordinaria decennale; - nella concretezza del caso, “ come analiticamente evidenzia to nella motivazione della sentenza di primo grado”, la prescrizione decennale non era maturata per alcuna delle cartelle, “considerata l'epoca di notifica di ciascuna di esse e dell'intimazione di pagamento n. 108201790025445 45/000 e ciò anche senza considerare che, comunque, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha fornito prova di atti interruttivi della prescrizione in relazione a tutte o quasi tutte le cartelle di pagamento oggetto dell'appello”. § 1.2Resiste con controricorso Agenzia delle Entrate Riscossione – [OSCURATO:PERSONA] la quale eccepisce tra il resto che, per talune delle cartelle esattoriali qui dedotte, era intervenuta sentenza n. 149/01/2014 con la quale la [OSCURATO:PERSONA] di Teramo aveva respinto l'eccezione di prescrizione opposta dal Calcagni, statuizione poi confermata dalla sentenza n. 349/01/2018 della [OSCURATO:PERSONA] dell'Abruzzo, idonea a fare stato tra le parti perché passata in giudicato.

Si tratta di eccezione non dirimente ai fini di causa, dal momentoche il giudizio così da ultimo definito (già dedotto quale causa di litispendenza avanti al giudice di merito) riguarda solo alcune delle cartelle poste a base dell'intimazione opposta; né, in ogni caso, la sentenza in questione risulta corredata dell’attestato di definitività ex art. 124 disp. att.

Cod.proc.civ.. § 2.1Con il primo motivo di ricorso si deduce – ex art.360, co. 1^ n.4, cod.proc.civ. – “ Erronea valutazione dei termini prescrizionali in materia tributaria.

Sentenza Cass.SSUU n. 23397/16.

Nullità della sentenza.

Impedimento sul percorso logico-giuridico nel merito.

Principio di strumentalità della forma”.

Per avere la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente affermato l'applicazione nel caso di specie della prescrizione ordinaria decennale nonostante che non si vertesse di crediti tributari portati da sentenze passate in giudicato, e che quanto stabilito dalla citata sentenza delle Sezioni Unite comportasse la conversione del termine prescrizionale breve in quello ordinario decennale solo nell'ipotesi - dunque qui estranea - di derivazione del credito da giudicato ex articolo 2953 cod.civ. .

La sentenza impugnata conteneva inoltre una motivazione di mero stile, asettica ed in obiettiva contraddizione sistematica con lo sviluppo giurisprudenziale, così da addivenire ad una “soluzione puramente scolastica di semplice parafrasi sovrapponibile a qualsiasi fattispecie”. § 2.2Il motivo è per più versi inaccoglibile.

In primo luogo, esso veicola quale causa di nullità della sentenza per difetto sostanziale di motivazione (art.360 co. 1^ n.4) cod.proc.civ.) quella che viene in realtà poi descritta quale violazione o falsa applicazione della disciplina legale della prescrizione dei crediti tributari (n.3), con evidente interferenza e sovrapposizione di piani censori.

In secondo luogo, esso attribuisce connotati di motivazione sostanzialmente apparente e meramente formale ad un percorso logico- giuridico che la [OSCURATO:PERSONA] invece esplicita in maniera del tutto chiara, univoca ed esauriente, così da integrare adeguatamente il requisito motivazionale di cui si paventa la mancanza assoluta.

Ciò vale, segnatamente, per i seguenti profili sostanziali e contenutistici della fattispecie: - il recepimento per relationem (di per sé non inammissibile) degli accertamenti già svolti e compiutamente descritti dal primo giudice in ordine alla regolare notificazione delle cartelle prodromiche (quelle di rilevanza tributaria) ed alla natura erariale dei crediti in esse dedotti; -la non sussumibilità di questi ultimi in quanto stabilito dalle Sezioni Unite nella più volte menzionata sentenza, posto che l'assoggettamento dei medesimi a prescrizione decennale derivava dalla loro natura non periodica, non già dal dipendere essi da un giudicato di accertamento ex articolo 2953 cod.civ.; - l'esclusione, nella concretezza del caso, dell'inutile decorso del termine di prescrizione, considerata l'epoca di notifica delle cartelle e della intimazione opposta; - la considerazione ad abundantiam (“ ciò anche senza considerare… ”) del fatto che per tutte, o quasi tutte, le cartelle di pagamento sussistevano idonei atti interruttivi.

In terzo luogo, esso neppure si confronta con l'affermazione contenuta in sentenza secondo cui si verte appunto, nella specie, di crediti tributari erariali, per i quali vige un regime di prescrizione ordinaria decennale, limitandosi ad apoditticamente sostenere - ma in maniera priva di qualsivoglia minimo elemento di specificità ed autosufficienza - che tra le cartelle oggetto di impugnazione vi sarebbero invece “anche imposte di natura locale”; il che vorrebbe suscitare in questa sede un nuovo e diverso accertamento esplorativo di ordine fattuale sotto le spoglie della nullità della sentenza per assenza di motivazione, e nonostante che la sentenza, come detto, affronti invece espressamente questo aspetto centrale di causa assumendo la natura erariale dei crediti in esame.

Tutti questi profili di radicale inammissibilità della doglianza non impediscono di comunque ravvisare anche l’infondatezza della tesi giuridica che in essa si prospetta.

Con la citata sentenza n. 23397/16 le Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione hanno stabilito che: “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd.

"conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c..

Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato”.

Da questo principio si evince che la mancata impugnazione della cartella non comporta la conversione del termine breve di prescrizione (se previsto) in quello ordinario decennale, ricorrendo piuttosto questa conversione ex lege soltanto nel differente caso in cui la definitività della pretesa discenda, non dalla mancata impugnazione della cartella (definitività amministrativa), bensì dal sopravvenire di un accertamento giudiziale passato in giudicato, in applicazione della regola di cui all’art.2953 cod.civ. (definitività giurisdizionale).

A parte questa fattispecie – e come esattamente osservato dalla [OSCURATO:PERSONA] - il termin e di prescrizione resta dunque quello proprio di ciascun tributo secondo la rispettiva legge di imposta ovvero, in mancanza, secondo la natura ad esso attribuibile.

E, venendo ai tributi erariali, va appunto fatta applicazione del termine ordinario decennale di prescrizione, così come stabilito nella sentenza impugnata.

In particolare, si richiama l'indirizzo secondo cui (Cass.n. 12740/20 ed altre): “in tema IRPEF, IVA, IRAP ed imposta di registro, il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale assumendo rilievo, quanto all'imposta di registro, l'espresso disposto di cui all'art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986 e, quanto alle altre imposte dirette, l'assenza di un'espressa previsione, con conseguente applicabilità dell'art. 2946 c.c., non potendosi applicarsi l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. ‘per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi’, in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi”; e così Cass.n. 32308/19: “Il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP ed IVA), in mancanza di un'espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta.” § 3.1Con il secondo motivo di ricorso si lamenta “ ulteriore nullità della sentenza della [OSCURATO:PERSONA], omesso ed insufficiente esame di documenti di causa”.

Per avere la [OSCURATO:PERSONA] affermato che [OSCURATO:PERSONA] aveva fornito la prova di atti interruttivi della prescrizione in relazione a “quasi tutte” le cartelle di pagamento, e tuttavia “senza indicare e specificare di quali cartelle si tratti, senza indicare di quale anno si tratti, senza indicare di quale tributo si tratti”.

In ogni caso, i presunti atti interruttivi della prescrizione (riferibili solo a parte dei crediti e non a tutti) presentavano vari profili di illegittimità, vista anche la violazione delle disposizioni sulla notificazione delle cartelle a mezzo servizio postale raccomandato ex articolo 140 cod.proc.civ. in caso di irreperibilità temporanea (non essendo stato adempiuto, in particolare, l'incombente dell'invio della raccomandata informativa di avvenuto deposito dell'atto nella casa comunale).

Per altro verso, poi, [OSCURATO:PERSONA] si era limitata a produrre in giudizio semplici fotocopie prive di attestazione di sottoscrizione e di conformità agli originali.

In definitiva, la [OSCURATO:PERSONA] aveva omesso di considerare che “le notifiche sono tutte nulle” e che le pretese erano “tutte prescritte”. § 3.2Anche questo motivo è per più versi inaccoglibile.

In primo luogo, esso deduce attraverso la asserita nullità della sentenza per difetto di motivazione e comunque per ‘omesso o insufficiente esame di documenti di causa’, un vizio che dovrebbe al più inquadrarsi in quello di ‘omesso esame’ circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione dalle parti (art.360, co. 1^ n.5, cod.proc.civ.), là dove il fatto decisivo asseritamente non considerato verterebbe, per un verso, sui vizi di notificazione delle cartelle prodromiche e degli atti interruttivi e, per altro, sulla tipologia e data di insorgenza dei crediti tributari specificamente dedotti nelle cartelle.

Sennonchè, quand’anche così formulato (e ‘recuperato’) il motivo sarebbe comunque inammissibile, posto che i fatti denunciati, lungi dall'essere stati pretermessi, sono stati considerati – con esiti di ‘doppia conforme’ ex art.348 ter cod.proc.civ. - nei gradi di merito, così quanto a natura (erariale) dei tributi, ad avvenuta notificazione delle cartelle, a mancato spirare del termine (decennale) di prescrizione.

In secondo luogo, esso erroneamente individua una vera e propria ragione decisoria nell'affermazione contenuta in sentenza secondo la quale vi sarebbero stati idonei atti interruttivi di prescrizione in relazione a tutte “o quasi tutte” le cartelle di pagamento oggetto dell'appello.

Là dove, come si è già anticipato, l'osservazione sul punto effettivamente svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] non può ritenersi fondativa della decisione perché il convincimento del collegio regionale si è basato, in via esauriente ed autonoma, sull'applicabilità nella specie e sulla relativa non-decorrenza del termine prescrizionale lungo di dieci anni, tanto che l'aspetto costituito dalla notificazione di validi atti interruttivi è stato richiamato a titolo puramente di obiter , come reso esplicito dall'inciso testuale “e ciò anche senza considerare che, comunque…”.

Con il risultato che la genericità dell'individuazione dei crediti per i quali vi era stata la notificazione di atti interruttivi (“quasi tutti”) non inficia di per sé la diversa e ben individuabile ragione decisoria, con la conseguenza di non poter neanche fungere da ammissibile oggetto di doglianza in sede di legittimità.

In terzo luogo, il motivo in esame introduce nuovi temi di indagine - concernenti essenzialmente la regolarità della notificazione delle cartelle prodromiche sia sotto il profilo dell'osservanza delle incombenze necessarie in caso di irreperibilità c.d. relativa o temporanea, sia sotto quello della non conformità agli originali delle fotocopie versate in atti da [OSCURATO:PERSONA] -senza precisare se ed in quale sede processuale questi temi siano stati devoluti alla cognizione di merito; specificazione tanto più necessaria a fronte del fatto che di essi non vi è puntuale menzione nella sentenza impugnata, la quale si limita a riferire che oggetto dell'appello era l'eccezione di intervenuta prescrizione nonché la asserita irregolarità della relata di notifica solo per due cartelle del 2014 e per una del 2016.

In quarto luogo, la doglianza – palesandosi in ciò priva di ogni necessario sostrato di autosufficienza - trascura del tutto di riportare le risultanze delle procedure notificatorie delle cartelle (relate o avvisi di ricevimento) dalle quali il giudice di merito avrebbe dovuto trarre convincimento di loro invalidità per difformità dal dettato legislativo e costituzionale; nè viene indicato in quale produzione o atto processuale esse siano direttamente attingibili.

Tutti questi profili di radicale inammissibilità della doglianza non impediscono – neppure in questo caso - di comunque ravvisare anche l’infondatezza delle tesi giuridiche che in essa si prospettano.

Quanto alla lamentata difformità tra mere fotocopie ed originali degli atti di notificazione, non risulta dalla sentenza, né viene altrimenti specificato in ricorso, che vi sia stato formale disconoscimento nei gradi di merito da parte del Calcagni.

Ricorre in proposito l'indirizzo secondo cui il disconoscimento ex art. 2712 cod.civ. deve essere, non solo tempestivo, ma anche chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi esso concretizzare nella allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (Cass.nn. 12794/21; 17526/16 ed altre).

Si è inoltre più volte stabilito (Cass.n. 3122/15 e sent.citt.) che: “in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 cod. civ., il ‘disconoscimento’ che fa perdere ad esse la qualità di prova, pur non soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 cod. proc. civ., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, ma non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, secondo comma, cod. proc. civ., perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.“ A ciò va poi aggiunto un principio altrettanto assodato, secondo cui: “in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella, essendo invece sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica” (Cass.n. 20769/21, con richiami). §

4. Ne segue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore di [OSCURATO:PERSONA], liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte - rigetta il ricorso; - condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 oltre spese prenotate a debito; - v.to l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il v

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.33800/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], avvocato in Teramo e difensore in proprio , dom.to all’indirizzo PEC ; -parte ricorrente - contro Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del Presidente e legale rapp.nte pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12; -parte controricorrente - Ricorso avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo n.373/IV/2019 del 15/4/2019; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti rilevanti e ragioni della decisione. § 1.1 L’avv. [OSCURATO:PERSONA], in proprio, proponedue motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittima l’intimazione di pagamento notificatagli su varie cartelle prodromiche (venendo qui in considerazione le sole cartelle per le quali già il primo giudice aveva ravvisato la propria giurisdizione, in quanto afferenti a crediti di natura tributaria). La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - la sentenza di primo grado aveva indicato e specificamente descritto le cartelle ad oggetto tributario che fondavano l'intimazione di pagamento opposta, con esclusione di quelle per le quali era stata invece affermata la giurisdizione del giudice ordinario; - contrariamente a quanto affermato dal contribuente, i crediti in questione non erano prescritti perché il relativo termine era quello ordinario decennale ex articolo 2946 cod.civ., siccome applicabile ai “crediti erariali, del tipo di quelli portati dalle cartelle oggetto della presente impugnazione”; - la giurisprudenza di legittimità in materia (segnatamente Cass.SSUU n. 23397/16) aveva affermato l'applicabilità del termine decennale ex art.2953 cod.civ. solo nel caso di ‘actio judicati’ e non di definitività della pretesa conseguente a mancata impugnazione della cartella, ma questa limitazione non valeva per i tributi erariali la cui prescrizione era comunque quella ordinaria decennale; - nella concretezza del caso, “ come analiticamente evidenzia to nella motivazione della sentenza di primo grado”, la prescrizione decennale non era maturata per alcuna delle cartelle, “considerata l'epoca di notifica di ciascuna di esse e dell'intimazione di pagamento n. 108201790025445 45/000 e ciò anche senza considerare che, comunque, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha fornito prova di atti interruttivi della prescrizione in relazione a tutte o quasi tutte le cartelle di pagamento oggetto dell'appello”. § 1.2Resiste con controricorso Agenzia delle Entrate Riscossione – [OSCURATO:PERSONA] la quale eccepisce tra il resto che, per talune delle cartelle esattoriali qui dedotte, era intervenuta sentenza n. 149/01/2014 con la quale la [OSCURATO:PERSONA] di Teramo aveva respinto l'eccezione di prescrizione opposta dal Calcagni, statuizione poi confermata dalla sentenza n. 349/01/2018 della [OSCURATO:PERSONA] dell'Abruzzo, idonea a fare stato tra le parti perché passata in giudicato. Si tratta di eccezione non dirimente ai fini di causa, dal momentoche il giudizio così da ultimo definito (già dedotto quale causa di litispendenza avanti al giudice di merito) riguarda solo alcune delle cartelle poste a base dell'intimazione opposta; né, in ogni caso, la sentenza in questione risulta corredata dell’attestato di definitività ex art. 124 disp. att. Cod.proc.civ.. § 2.1Con il primo motivo di ricorso si deduce – ex art.360, co. 1^ n.4, cod.proc.civ. – “ Erronea valutazione dei termini prescrizionali in materia tributaria. Sentenza Cass.SSUU n. 23397/16. Nullità della sentenza. Impedimento sul percorso logico-giuridico nel merito. Principio di strumentalità della forma”. Per avere la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente affermato l'applicazione nel caso di specie della prescrizione ordinaria decennale nonostante che non si vertesse di crediti tributari portati da sentenze passate in giudicato, e che quanto stabilito dalla citata sentenza delle Sezioni Unite comportasse la conversione del termine prescrizionale breve in quello ordinario decennale solo nell'ipotesi - dunque qui estranea - di derivazione del credito da giudicato ex articolo 2953 cod.civ. . La sentenza impugnata conteneva inoltre una motivazione di mero stile, asettica ed in obiettiva contraddizione sistematica con lo sviluppo giurisprudenziale, così da addivenire ad una “soluzione puramente scolastica di semplice parafrasi sovrapponibile a qualsiasi fattispecie”. § 2.2Il motivo è per più versi inaccoglibile. In primo luogo, esso veicola quale causa di nullità della sentenza per difetto sostanziale di motivazione (art.360 co. 1^ n.4) cod.proc.civ.) quella che viene in realtà poi descritta quale violazione o falsa applicazione della disciplina legale della prescrizione dei crediti tributari (n.3), con evidente interferenza e sovrapposizione di piani censori. In secondo luogo, esso attribuisce connotati di motivazione sostanzialmente apparente e meramente formale ad un percorso logico- giuridico che la [OSCURATO:PERSONA] invece esplicita in maniera del tutto chiara, univoca ed esauriente, così da integrare adeguatamente il requisito motivazionale di cui si paventa la mancanza assoluta. Ciò vale, segnatamente, per i seguenti profili sostanziali e contenutistici della fattispecie: - il recepimento per relationem (di per sé non inammissibile) degli accertamenti già svolti e compiutamente descritti dal primo giudice in ordine alla regolare notificazione delle cartelle prodromiche (quelle di rilevanza tributaria) ed alla natura erariale dei crediti in esse dedotti; -la non sussumibilità di questi ultimi in quanto stabilito dalle Sezioni Unite nella più volte menzionata sentenza, posto che l'assoggettamento dei medesimi a prescrizione decennale derivava dalla loro natura non periodica, non già dal dipendere essi da un giudicato di accertamento ex articolo 2953 cod.civ.; - l'esclusione, nella concretezza del caso, dell'inutile decorso del termine di prescrizione, considerata l'epoca di notifica delle cartelle e della intimazione opposta; - la considerazione ad abundantiam (“ ciò anche senza considerare… ”) del fatto che per tutte, o quasi tutte, le cartelle di pagamento sussistevano idonei atti interruttivi. In terzo luogo, esso neppure si confronta con l'affermazione contenuta in sentenza secondo cui si verte appunto, nella specie, di crediti tributari erariali, per i quali vige un regime di prescrizione ordinaria decennale, limitandosi ad apoditticamente sostenere - ma in maniera priva di qualsivoglia minimo elemento di specificità ed autosufficienza - che tra le cartelle oggetto di impugnazione vi sarebbero invece “anche imposte di natura locale”; il che vorrebbe suscitare in questa sede un nuovo e diverso accertamento esplorativo di ordine fattuale sotto le spoglie della nullità della sentenza per assenza di motivazione, e nonostante che la sentenza, come detto, affronti invece espressamente questo aspetto centrale di causa assumendo la natura erariale dei crediti in esame. Tutti questi profili di radicale inammissibilità della doglianza non impediscono di comunque ravvisare anche l’infondatezza della tesi giuridica che in essa si prospetta. Con la citata sentenza n. 23397/16 le Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione hanno stabilito che: “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato”. Da questo principio si evince che la mancata impugnazione della cartella non comporta la conversione del termine breve di prescrizione (se previsto) in quello ordinario decennale, ricorrendo piuttosto questa conversione ex lege soltanto nel differente caso in cui la definitività della pretesa discenda, non dalla mancata impugnazione della cartella (definitività amministrativa), bensì dal sopravvenire di un accertamento giudiziale passato in giudicato, in applicazione della regola di cui all’art.2953 cod.civ. (definitività giurisdizionale). A parte questa fattispecie – e come esattamente osservato dalla [OSCURATO:PERSONA] - il termin e di prescrizione resta dunque quello proprio di ciascun tributo secondo la rispettiva legge di imposta ovvero, in mancanza, secondo la natura ad esso attribuibile. E, venendo ai tributi erariali, va appunto fatta applicazione del termine ordinario decennale di prescrizione, così come stabilito nella sentenza impugnata. In particolare, si richiama l'indirizzo secondo cui (Cass.n. 12740/20 ed altre): “in tema IRPEF, IVA, IRAP ed imposta di registro, il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale assumendo rilievo, quanto all'imposta di registro, l'espresso disposto di cui all'art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986 e, quanto alle altre imposte dirette, l'assenza di un'espressa previsione, con conseguente applicabilità dell'art. 2946 c.c., non potendosi applicarsi l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. ‘per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi’, in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi”; e così Cass.n. 32308/19: “Il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP ed IVA), in mancanza di un'espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta.” § 3.1Con il secondo motivo di ricorso si lamenta “ ulteriore nullità della sentenza della [OSCURATO:PERSONA], omesso ed insufficiente esame di documenti di causa”. Per avere la [OSCURATO:PERSONA] affermato che [OSCURATO:PERSONA] aveva fornito la prova di atti interruttivi della prescrizione in relazione a “quasi tutte” le cartelle di pagamento, e tuttavia “senza indicare e specificare di quali cartelle si tratti, senza indicare di quale anno si tratti, senza indicare di quale tributo si tratti”. In ogni caso, i presunti atti interruttivi della prescrizione (riferibili solo a parte dei crediti e non a tutti) presentavano vari profili di illegittimità, vista anche la violazione delle disposizioni sulla notificazione delle cartelle a mezzo servizio postale raccomandato ex articolo 140 cod.proc.civ. in caso di irreperibilità temporanea (non essendo stato adempiuto, in particolare, l'incombente dell'invio della raccomandata informativa di avvenuto deposito dell'atto nella casa comunale). Per altro verso, poi, [OSCURATO:PERSONA] si era limitata a produrre in giudizio semplici fotocopie prive di attestazione di sottoscrizione e di conformità agli originali. In definitiva, la [OSCURATO:PERSONA] aveva omesso di considerare che “le notifiche sono tutte nulle” e che le pretese erano “tutte prescritte”. § 3.2Anche questo motivo è per più versi inaccoglibile. In primo luogo, esso deduce attraverso la asserita nullità della sentenza per difetto di motivazione e comunque per ‘omesso o insufficiente esame di documenti di causa’, un vizio che dovrebbe al più inquadrarsi in quello di ‘omesso esame’ circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione dalle parti (art.360, co. 1^ n.5, cod.proc.civ.), là dove il fatto decisivo asseritamente non considerato verterebbe, per un verso, sui vizi di notificazione delle cartelle prodromiche e degli atti interruttivi e, per altro, sulla tipologia e data di insorgenza dei crediti tributari specificamente dedotti nelle cartelle. Sennonchè, quand’anche così formulato (e ‘recuperato’) il motivo sarebbe comunque inammissibile, posto che i fatti denunciati, lungi dall'essere stati pretermessi, sono stati considerati – con esiti di ‘doppia conforme’ ex art.348 ter cod.proc.civ. - nei gradi di merito, così quanto a natura (erariale) dei tributi, ad avvenuta notificazione delle cartelle, a mancato spirare del termine (decennale) di prescrizione. In secondo luogo, esso erroneamente individua una vera e propria ragione decisoria nell'affermazione contenuta in sentenza secondo la quale vi sarebbero stati idonei atti interruttivi di prescrizione in relazione a tutte “o quasi tutte” le cartelle di pagamento oggetto dell'appello. Là dove, come si è già anticipato, l'osservazione sul punto effettivamente svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] non può ritenersi fondativa della decisione perché il convincimento del collegio regionale si è basato, in via esauriente ed autonoma, sull'applicabilità nella specie e sulla relativa non-decorrenza del termine prescrizionale lungo di dieci anni, tanto che l'aspetto costituito dalla notificazione di validi atti interruttivi è stato richiamato a titolo puramente di obiter , come reso esplicito dall'inciso testuale “e ciò anche senza considerare che, comunque…”. Con il risultato che la genericità dell'individuazione dei crediti per i quali vi era stata la notificazione di atti interruttivi (“quasi tutti”) non inficia di per sé la diversa e ben individuabile ragione decisoria, con la conseguenza di non poter neanche fungere da ammissibile oggetto di doglianza in sede di legittimità. In terzo luogo, il motivo in esame introduce nuovi temi di indagine - concernenti essenzialmente la regolarità della notificazione delle cartelle prodromiche sia sotto il profilo dell'osservanza delle incombenze necessarie in caso di irreperibilità c.d. relativa o temporanea, sia sotto quello della non conformità agli originali delle fotocopie versate in atti da [OSCURATO:PERSONA] -senza precisare se ed in quale sede processuale questi temi siano stati devoluti alla cognizione di merito; specificazione tanto più necessaria a fronte del fatto che di essi non vi è puntuale menzione nella sentenza impugnata, la quale si limita a riferire che oggetto dell'appello era l'eccezione di intervenuta prescrizione nonché la asserita irregolarità della relata di notifica solo per due cartelle del 2014 e per una del 2016. In quarto luogo, la doglianza – palesandosi in ciò priva di ogni necessario sostrato di autosufficienza - trascura del tutto di riportare le risultanze delle procedure notificatorie delle cartelle (relate o avvisi di ricevimento) dalle quali il giudice di merito avrebbe dovuto trarre convincimento di loro invalidità per difformità dal dettato legislativo e costituzionale; nè viene indicato in quale produzione o atto processuale esse siano direttamente attingibili. Tutti questi profili di radicale inammissibilità della doglianza non impediscono – neppure in questo caso - di comunque ravvisare anche l’infondatezza delle tesi giuridiche che in essa si prospettano. Quanto alla lamentata difformità tra mere fotocopie ed originali degli atti di notificazione, non risulta dalla sentenza, né viene altrimenti specificato in ricorso, che vi sia stato formale disconoscimento nei gradi di merito da parte del Calcagni. Ricorre in proposito l'indirizzo secondo cui il disconoscimento ex art. 2712 cod.civ. deve essere, non solo tempestivo, ma anche chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi esso concretizzare nella allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (Cass.nn. 12794/21; 17526/16 ed altre). Si è inoltre più volte stabilito (Cass.n. 3122/15 e sent.citt.) che: “in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 cod. civ., il ‘disconoscimento’ che fa perdere ad esse la qualità di prova, pur non soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 cod. proc. civ., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, ma non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, secondo comma, cod. proc. civ., perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.“ A ciò va poi aggiunto un principio altrettanto assodato, secondo cui: “in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella, essendo invece sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica” (Cass.n. 20769/21, con richiami). § 4. Ne segue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore di [OSCURATO:PERSONA], liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte - rigetta il ricorso; - condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 oltre spese prenotate a debito; - v.to l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il v
Sentenza Cassazione n. 13029/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris